TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-11-12, n. 202011798
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2020
N. 11798/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2020, proposto da
LO Soc. Coop. Edilizia A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lijoi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 117 e 31 cod.proc.amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, LO Soc. Coop. Edilizia a r.l. era proprietaria di aree site nel p.z. n. 83 La Lucchina, distinte al Catasto Terreni al foglio 176, particella 300 (ex 33/p), giusto atto di acquisto a rogito notaio in Terni, Luciano Clericò, rep. n. 47249, racc. n. 16192 del 27/7/89, registrato a Terni al n. 2248 Vol. 35V dell’11/8/89, di una superficie pari a mq. 14.356.
2. Detti terreni veniva espropriati con decreto G.R.L. n. 1525/93, per ivi realizzarvi opere di pubblica utilità, da destinare ad edilizia residenziale pubblica.
3. La ricorrente deduce che, nell’ambito della superficie espropriata, conformemente alla finalità pubblica connessa al procedimento ablatorio di cui sopra, il Comune di Roma provvedeva alla completa attuazione, in regime di L.167/62, dei vari comparti edificatori, ad eccezione del comparto U1, della superficie di mq. 2.560, già destinato ad edilizia residenziale pubblica per mc. res 12.180, e precisamente il terreno identificato al Foglio 176, particelle 231 e 367/p , provenienti dalla particella 300 ex 33/p, e che risulta essere, ad oggi, l’unica porzione del Piano di Zona a non essere mai stata edificata né assegnata ad alcun operatore.
4. Pertanto, anche alla luce dell’ulteriore circostanza afferente l’avvenuta decadenza del piano di zona n. 83 La Lucchina, per decorrenza del termine di validità, con note prot. Dip. IX n. 3 14630/09, 59028/09 e 38234/10, la ricorrente avanzava formale istanza al Comune di Roma per ottenere la retrocessione della citata area ricadente nel comparto U1, secondo l’istituto previsto dall’art. 47 del D.P.R. n.