TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202301574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202301574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301574
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01574/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01922/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 201-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L T in Catania, via G. Leopardi 103;

contro

Comune di S. Marina Salina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota comunale n. -OMISSIS- del 27 marzo 201-OMISSIS- del Comune di Santa Marina Salina, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- del primo luglio 2009, con l’avvertenza che tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita dell’area come individuata;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma -OMISSIS--bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata nota n. -OMISSIS- del 27.0-OMISSIS-.201-OMISSIS- (ricevuta il 29.0-OMISSIS-.201-OMISSIS-), con la quale l’Ente ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- del 1.07.2009, comunicando altresì che la stessa costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari dell’area di sedime e di quella pertinenziale dei manufatti ingiunti.

A tale scopo hanno dedotto quanto segue:

I) la nota sarebbe innanzitutto viziata per nullità e inesistenza della notifica, in considerazione della supposta violazione dell’art. 160 c.p.c. in relazione agli artt. 139 e 1-OMISSIS-8 c.p.c.;
ciò in quanto:

- la relata del 29.0-OMISSIS-.201-OMISSIS- recherebbe l’indicazione dell’avvenuta notificazione dell’atto in favore di -OMISSIS- e di -OMISSIS- mediante consegna fatta a mano del primo;
ma al sig. -OMISSIS- sarebbe stata consegnata solo una copia e non sarebbe stata indicata nella relata la relazione intercorrente tra lo stesso e la sig.ra -OMISSIS-, parimenti destinataria dell’atto;
di conseguenza, la notifica non potrebbe considerarsi perfezionata nei confronti di quest’ultima;

- sussisterebbe l’incompetenza dell’agente notificatore, in quanto la notificazione, secondo quando si evince dalla relata, sarebbe stata eseguita da un istruttore di vigilanza, senza alcuna altra specificazione, sicché non sarebbe possibile verificarne l’Amministrazione di appartenenza né, conseguentemente, apprezzare se detto agente abbia operato nel rispetto dell’ambito territoriale di sua competenza;

II) in secondo luogo, la nota sarebbe affetta da violazione di legge e segnatamente contrasterebbe con l’art. 31 commi II e IV del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che l’accertamento di inottemperanza sarebbe stato adottato nonostante la mancata notifica ai ricorrenti dell’ordine di demolizione;

III) in terzo e ultimo luogo, la nota impugnata sarebbe affetta da contraddittorietà dei contenuti nella misura in cui, da una parte, essa si definisce accertamento di inottemperanza prodromico all’acquisizione gratuita dei manufatti abusivi al patrimonio comunale, dall’altra, si autoqualifica nell’inciso finale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.

2-OMISSIS-1/1990. Tale incongruenza non avrebbe permesso ai ricorrenti di riconoscere l’effettivo tenore e la concreta lesività dei contenuti della nota che - qualora dovesse intendersi resa ai sensi del citato articolo 8 - difetterebbe dei contenuti prescritti dallo stesso per la comunicazione di avvio del procedimento.

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