TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202301574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202301574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301574
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01574/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01922/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1922 del 201-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L T in Catania, via G. Leopardi 103;

contro

Comune di S. Marina Salina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota comunale n. -OMISSIS- del 27 marzo 201-OMISSIS- del Comune di Santa Marina Salina, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- del primo luglio 2009, con l’avvertenza che tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita dell’area come individuata;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma -OMISSIS--bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata nota n. -OMISSIS- del 27.0-OMISSIS-.201-OMISSIS- (ricevuta il 29.0-OMISSIS-.201-OMISSIS-), con la quale l’Ente ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- del 1.07.2009, comunicando altresì che la stessa costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari dell’area di sedime e di quella pertinenziale dei manufatti ingiunti.

A tale scopo hanno dedotto quanto segue:

I) la nota sarebbe innanzitutto viziata per nullità e inesistenza della notifica, in considerazione della supposta violazione dell’art. 160 c.p.c. in relazione agli artt. 139 e 1-OMISSIS-8 c.p.c.;
ciò in quanto:

- la relata del 29.0-OMISSIS-.201-OMISSIS- recherebbe l’indicazione dell’avvenuta notificazione dell’atto in favore di -OMISSIS- e di -OMISSIS- mediante consegna fatta a mano del primo;
ma al sig. -OMISSIS- sarebbe stata consegnata solo una copia e non sarebbe stata indicata nella relata la relazione intercorrente tra lo stesso e la sig.ra -OMISSIS-, parimenti destinataria dell’atto;
di conseguenza, la notifica non potrebbe considerarsi perfezionata nei confronti di quest’ultima;

- sussisterebbe l’incompetenza dell’agente notificatore, in quanto la notificazione, secondo quando si evince dalla relata, sarebbe stata eseguita da un istruttore di vigilanza, senza alcuna altra specificazione, sicché non sarebbe possibile verificarne l’Amministrazione di appartenenza né, conseguentemente, apprezzare se detto agente abbia operato nel rispetto dell’ambito territoriale di sua competenza;

II) in secondo luogo, la nota sarebbe affetta da violazione di legge e segnatamente contrasterebbe con l’art. 31 commi II e IV del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che l’accertamento di inottemperanza sarebbe stato adottato nonostante la mancata notifica ai ricorrenti dell’ordine di demolizione;

III) in terzo e ultimo luogo, la nota impugnata sarebbe affetta da contraddittorietà dei contenuti nella misura in cui, da una parte, essa si definisce accertamento di inottemperanza prodromico all’acquisizione gratuita dei manufatti abusivi al patrimonio comunale, dall’altra, si autoqualifica nell’inciso finale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.

2-OMISSIS-1/1990. Tale incongruenza non avrebbe permesso ai ricorrenti di riconoscere l’effettivo tenore e la concreta lesività dei contenuti della nota che - qualora dovesse intendersi resa ai sensi del citato articolo 8 - difetterebbe dei contenuti prescritti dallo stesso per la comunicazione di avvio del procedimento.

2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

3. Con memoria depositata in data 15.03.2023, i ricorrenti hanno richiamato le doglianze sopra descritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

-OMISSIS-. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2023, tenutasi da remoto, il ricorso è stato posto in decisione.

5. Il ricorso è fondato nei sensi e limiti che seguono.

6. Il primo motivo di ricorso con cui si contesta l’avvenuta notificazione dell’atto alla moglie, essendo stata fornita al Rizzo solo una copia dell’atto e non essendo stata indicata la relazione tra i due soggetti, è infondato.

6.1. Innanzitutto, va ritenuto che, nell'ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell'art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell'altro coniuge (Cons. giust. amm. Sicilia sez. riun., 13.02.2023, n.71);
conseguentemente, si può ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l'altro proprietario abbia avuto conoscenza dell'atto notificato nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente.

6.2. Inoltre nel caso in esame nella relata l’agente notificatore dà atto della notificazione dell’atto anche alla sig.ra -OMISSIS- tramite consegna a mani del sig. -OMISSIS-.

Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto a quest'ultimo diretto, onde non è sufficiente per smentire l'inidoneità della consegna la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la consegna stessa resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario dell’atto, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3859).

Merita inoltre di essere ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr. Cass. civ., sez. trib., 18 giugno 2020, n. 11815;
Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2012, n. 5729;
Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 21362;
Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2006, n. 23368).

Inoltre, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1238-OMISSIS- del 2021) ha ritenuto che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale notificante, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

6.3. Nel caso in esame l’indicazione nominativa del consegnatario e la sua qualità di “marito” della co-destinataria dell’atto appaiono idonee ai fini della validità della notificazione, non sussistendo incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto (cfr. Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2020, n. 6565;
Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2019, n. 3902;
T.A.R. Sicilia, Catania sez. II, 10 agosto 2022), in assenza peraltro di elementi probatori di segno contrario forniti dalla parte per superare tale presunzione.

6.-OMISSIS-. Le ulteriori doglianze relative alla notificazione sono, poi, prettamente formali e generiche e non dimostrano la mancata conoscenza dell’atto.

7. Il ricorso va, tuttavia, accolto stante la fondatezza, con rilievo assorbente sulle altre censure, del secondo motivo, con cui parte ricorrente contesta che l’accertamento di inottemperanza sarebbe stato adottato in assenza di previa notificazione ai ricorrenti dell’ordine di demolizione in violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

E invero, come chiarito da condivisa e costante giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 23-OMISSIS-3/2019;
id. 27 giugno 2017, n. 3501), l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario del fondo non incide sulla legittimità del provvedimento, attenendo la notificazione non già alla fase di perfezionamento dell'atto ma a quella d’integrazione dell'efficacia;
l'unica conseguenza sarà l'impossibilità di pretendere l'esecuzione dell'ordinanza dal proprietario ignaro e l’illegittimità del provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in suo danno quale conseguenza dell’inadempimento rispetto ad un ordine di demolizione che il destinatario non ha potuto eseguire perché non ne era a conoscenza (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 1° settembre 2018, n. 9116;
Tar Palermo, sez. II, 6 giugno 2018, n. 128-OMISSIS-;
Tar Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 52-OMISSIS-5).

Infatti, in ossequio a un elementare criterio di conoscenza e di esigibilità, occorre che il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'opera abusiva (o, comunque, a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso e, quindi, modo di attivarsi per ripristinare la situazione preesistente all’illegalità compiuta.

7.1. Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che l’ordinanza di demolizione non le è stata mai notificata.

Tale deduzione – non smentita in atti - appare avvalorata dall’ordinanza n. -OMISSIS- del 2009 di accertamento di inottemperanza impugnata, la quale richiama l’ordinanza di demolizione in questione (n. -OMISSIS- del 2009) – di cui non viene indicata la data di avvenuta previa notificazione –, limitandosi l’ordinanza di accertamento di inottemperanza a specificare che essa ( id est : l’ordinanza di demolizione) viene allegata “alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale ”.

7.2. Ne consegue la fondatezza del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’atto impugnato, fermi restando gli ulteriori atti dell’Amministrazione intimata volti alla repressione dell’abuso, da adottare conformandosi alle regole determinate dalla presente decisione.

8. Le spese, in ragione della peculiarità della fattispecie, possono essere, in via d’eccezione, dichiarate irripetibili.

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