TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300825
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00825/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00923/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R A, Condominio Residence Palace, A N, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M C, A P, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

nei confronti

A G, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Stivanello Gussoni, Liliana Bianchi, Carmen Maraviglia, con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
Adriano Di Gallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 16508/86 del 4.4.2005 con il quale il Capo Settore Edilizia Priva ed Urbanistica del Comune di Cortina d'Ampezzo ha rilasciato la concessione/autorizzazione edilizia a sanatoria n. 2207/86 relativamente ad un locale nel Condominio Residence Palace in Cortina d'Ampezzo;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.1.11:

del provvedimento prot. 8677 del 5 maggio 2010, con il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Cortina d'Ampezzo ha rilasciato alla controinteressata l'attestazione di agibilità di unità immobiliare sita in via Franchetti nel Condominio Residence Palace;

del provvedimento di assenso all'esecuzione di opere edilizie formatosi sulla DIA presentata dalla controinteressata il 10.6.2010;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo e della controinteressata A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, amministratore e condomini del “Condominio Residence Palace” di Cortina d’Ampezzo, hanno domandato l’annullamento del provvedimento di condono, emesso ai sensi della l. 47 del 1985 e avente ad oggetto la sanatoria del "cambio di destinazione d'uso da autorimessa a camera con bagno" di un locale condominiale (catastalmente identificato al fg.69, partita 1625 sub 15) .

1.1. Con un unico motivo di ricorso, essi lamentano “violazione dell'art. 35 L. 27.2.85 n. 47. Violazione dell'art. 218

RD

27.7.34 n. 1265. Violazione del

DM

5.7.75. Violazione dell'art. 24

DPR

6.6.01 n. 380. Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere pe illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di accertamento e di motivazione”,
perché l’opera realizzata (“camera con bagno” di complessivi 24,25 metri-quadri) non può essere qualificata come unità edilizia autonoma, suscettibile di sanatoria. Essa risulta, inoltre, priva dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 05.07.1975 e dal Regolamento edilizio comunale, la cui esistenza non è stata neppure verificata dal Comune nel corso dell’istruttoria.

1.3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13.01.2011, i ricorrenti hanno domandato l’annullamento del provvedimento del 05.05.2010 con cui è stata concessa l’agibilità al locale già condonato, deducendo i vizi di:

I. “Illegittimità derivata”, rispetto al provvedimento di concessione della sanatoria.

II. “Violazione dell'art. 35 L. 27.2.85 n. 47. Violazione dell'art. 218

RD

27.7.34 n. 1265. Violazione del

DM

5.7.75. Violazione dell'art. 24

DPR

6.6.01 n. 380. Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di accertamento e di motivazione”
, per carenza dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. Sanità del 05.07.1975.

1.4. Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti, essi domandano altresì l’annullamento della D.I.A. presentata al Comune il 10.06.2010 per la realizzazione di alcuni lavori interni. Deducono, in particolare:

I. “Illegittimità derivata. Violazione degli artt. 12 e 23

DPR

6.6.01 n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti”
;

II. “Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti”, per la mancanza di un locale d’ingresso e la ridotta dimensione dei locali adibiti a servizi igienici.

2. Con atti del 14.01.2011 e del 19.04.2011 si è costituita, in qualità di controinteressata, l’acquirente (per atto di compravendita del 06.11.2009) dei locali oggetto di condono, eccependo l’irricevibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per tardività e la loro inammissibilità per carenza di interesse. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di tutte le cesure.

3. Si è costituito anche il Comune di Cortina d’Ampezzo, ugualmente eccependo l’irricevibilità di entrambi i ricorsi e la loro inammissibilità per carenza di interesse, non potendo detta condizione dell’azione essere integrata dalla mera vicinitas . Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di tutte le censure.

4. All’udienza straordinaria del 06.06.2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Sono infondate le eccezioni di irricevibilità dei ricorsi per tardività della loro notifica.

5.1. Per consolidata giurisprudenza ( Cons. St., sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4134 ; sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10612;
sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151;
sez. II, 18 novembre 2019, n. 7857),
la prova della tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere fornita in modo rigoroso, non potendo basarsi su mere supposizioni o deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa grava, inoltre, sulla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell'atto da impugnare.

5.2. La decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di sanatoria va individuata nella effettiva conoscenza, da parte dell’interessato, del rilascio dell’atto per un’opera abusiva esistente (Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 2022, n. 9299 ). Tale condizione soggettiva non può però desumersi dalla pubblicazione del permesso in sanatoria nell’albo pretorio dell’amministrazione comunale, rispetto alla cui consultazione non è evidentemente predicabile alcun obbligo da parte di potenziali interessati ( Cons. St., sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10851).

5.3. Per quanto attiene, invece, all’istanza di accesso presentata dal tecnico incaricato dall’amministratore condominiale ed evasa dal Comune in data 12.01.2010 (cfr. doc. 6 del Comune), non vi è prova che tra i documenti forniti ( “piante, prospetti, sezioni, planimetrie”) fosse ricompreso il provvedimento in questa sede contestato. In ogni caso, la conoscenza dell’atto a partire da quella data potrebbe al più valere per il solo amministratore, e non per i condomini che, congiuntamente a quello, hanno agito in giudizio, ai quali l’istanza di accesso non è direttamente riferibile.

5.4. Non viene pertanto fornita, dalle parti che eccepiscono l’irricevibilità, una prova rigorosa in tal senso, né la mera contestazione della tardività del ricorso vale a trasferire sui ricorrenti l’onere della prova contraria, gravandoli della dimostrazione di aver conosciuto il provvedimento ad una determinata data.

5.5. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al provvedimento di concessione dell’agibilità, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, la cui conoscenza in data anteriore a quella dichiarata dai ricorrenti (25.10.2010) è solo allegata ma non è in alcun modo dimostrata.

6. È infondata anche l’eccezione di carenza di interesse.

6.1. Se è vero, infatti, che tale condizione dell’azione (come chiarito di recente da Cons. St., A.P., 9 dicembre 2021, n. 22) non può essere integrata dalla mera vicinitas spaziale, che fonda la sola legittimazione ad agire, essa “può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso” . I ricorrenti, fin dall’atto introduttivo del giudizio, hanno chiarito che i provvedimenti contestati aumentano il numero di unità immobiliari nel condominio (e quindi il suo carico “umano”), nell’invarianza degli spazi e dei servizi comuni. L’intervento, inoltre, ricavando un alloggio all’interno di un’autorimessa, causa pregiudizio al decoro dello stabile, ubicato in una zona centrale e di pregio del Comune di Cortina.

6.2. Dette circostanze, per quanto correlate ad opere di natura interna, assumono senz’altro rilevanza per gli altri condomini, potendo impattare sul godimento dei servizi condominiali e pregiudicare il valore degli immobili. Esse appaiono quindi idonee ad integrare quel pregiudizio derivante dal provvedimento – di cui è riflesso l’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio che ne conseguirebbe – che fonda l’interesse ad agire.

7. Venendo al merito del giudizio, è infondato il motivo dedotto con il ricorso principale.

7.1. La possibilità di configurare l’opera realizzata quale autonoma “unità edilizia” non costituisce requisito per la condonabilità dell’intervento. Il condono, ai sensi dell’art. 31, comma 1 della l. 47 del 1985, può infatti riguardare qualsiasi tipo di opera edilizia ( “costruzioni” o “altre opere” ) tra cui il mutamento di destinazione di un locale – regolarmente accatastato (fg.69, partita 1625 sub 15) e ad accesso indipendente – come l’autorimessa di cui trattasi.

7.2. Quanto poi alla restante parte della censura, che ha riguardo alla violazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari, essa non attiene propriamente al provvedimento di condono, quanto alla conseguente e successiva attestazione dell’agibilità dei locali.

8. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività presentata dal controinteressato in data 10.06.2010, trattandosi di atto del privato non impugnabile, come espressamente disposto dall’art. 19, comma 6- ter della l. n. 241 del 7 agosto 1990. Non rileva, a tale proposito, che il ricorso sia stato proposto prima dell’introduzione – ad opera dall’art. 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148 – del comma 6- ter , giacché anche prima di tale momento, i rimedi a disposizione del terzo si incentravano sulla possibilità di sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori e di contestare il silenzio serbato dall’Amministrazione, ovvero di impugnare l’eventuale provvedimento di riscontro negativo adottato, e non direttamente la D.I.A. ( Cons. St., sez. II, 12 marzo 2020, n. 1795) . Nel caso di specie, peraltro, non risulta presentata dai ricorrenti alcuna sollecitazione all’esercizio dei poteri inibitori da parte dell’amministrazione.

9. Per quanto attiene, invece, alle contestazioni inerenti all’attestazione di agibilità, deve essere disatteso il primo motivo aggiunto (avente ad oggetto il vizio di illegittimità derivata), quale logica conseguenza del rigetto del ricorso principale avverso il provvedimento di sanatoria.

10. È fondato, invece, il secondo motivo aggiunto, con cui i ricorrenti deducono la violazione della normativa secondaria in materia di requisiti igienico-sanitari, in particolare il D.M. Sanità del 05.07.1975 e il Regolamento edilizio comunale.

10.1. A tale proposito, sia la controinteressata che il Comune resistente hanno evidenziato che le citate norme regolamentari non troverebbero applicazione nella particolare fattispecie, ostandovi l’art. 32, comma 19, della l. 47 del 1985. La disposizione, nel sancire che “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”, delinea infatti un regime speciale per la verifica dell’abilità degli immobili condonati, che esclude la rilevanza di qualsiasi fonte secondaria.

10.2. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ( Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6091) , condiviso anche da questa sezione ( Tar Veneto, sez. II, 27 maggio 2020, n. 471 ), ritiene tuttavia che l’art. 35, comma 19 della l. 47 del 1985 non consenta la deroga – non solo delle disposizioni di rango legislativo ma – anche delle norme tecniche secondarie direttamente attuative delle disposizioni primarie attinenti alla salubrità e vivibilità degli ambienti, quali sono quelle del D.M. 05.07.1975. Si osserva, in proposito, che la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (cfr., tra le molte, Cons. St. , sez. II, 23 dicembre 2020 n. 8289;
sez. VI, 16 dicembre 2019 n. 8502
e sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1997 ).

10.3. Ciò premesso, ai fini dell’attestazione di agibilità dei locali il Comune ha accertato la sola “ conformità dell’impianto di smaltimento dei reflui domestici, rispetto alle prescrizioni del Regolamento comunale di fognatura” . Dal testo del provvedimento non risulta invece operata alcuna verifica circa il rispetto delle prescrizioni del citato decreto del Ministro della Sanità del 5.07.1975 – tra cui quelle relative alla superficie abitabile minima dei locali e alle relative altezze, artt. 2 e 3, di cui i ricorrenti lamentano la violazione – che, pur se di carattere regolamentare, nondimeno costituiscono diretta attuazione delle disposizioni primarie (artt. 218 e 221) del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

11. Per le ragioni esposte, deve essere respinto il ricorso principale e accolto in parte il ricorso per motivi aggiunti. Per l’effetto, viene annullata l’attestazione di agibilità dei locali del 05.05.2010 (atto prot. 8677), salva l’ulteriore attività dell’amministrazione comunale.

11.1. Le particolarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale dei ricorsi proposti giustificano la compensazione delle spese di lite.

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