TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300825
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 00825/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00923/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R A, Condominio Residence Palace, A N, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;



contro

Comune di Cortina D'Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M C, A P, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;



nei confronti

A G, rappresentata e difesa dagli avvocati F S Gussoni, L B, C M, con domicilio eletto presso lo studio F S Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
A D G, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 16508/86 del 4.4.2005 con il quale il Capo Settore Edilizia Priva ed Urbanistica del Comune di Cortina d'Ampezzo ha rilasciato la concessione/autorizzazione edilizia a sanatoria n. 2207/86 relativamente ad un locale nel Condominio Residence Palace in Cortina d'Ampezzo;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13.1.11:

del provvedimento prot. 8677 del 5 maggio 2010, con il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Cortina d'Ampezzo ha rilasciato alla controinteressata l'attestazione di agibilità di unità immobiliare sita in via Franchetti nel Condominio Residence Palace;

del provvedimento di assenso all'esecuzione di opere edilizie formatosi sulla DIA presentata dalla controinteressata il 10.6.2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo e della controinteressata A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, amministratore e condomini del “Condominio Residence Palace” di Cortina d’Ampezzo, hanno domandato l’annullamento del provvedimento di condono, emesso ai sensi della l. 47 del 1985 e avente ad oggetto la sanatoria del "cambio di destinazione d'uso da autorimessa a camera con bagno" di un locale condominiale (catastalmente identificato al fg.69, partita 1625 sub 15) .

1.1. Con un unico motivo di ricorso, essi lamentano “violazione dell'art. 35 L. 27.2.85 n. 47. Violazione dell'art. 218 RD 27.7.34 n. 1265. Violazione del DM 5.7.75. Violazione dell'art. 24 DPR 6.6.01 n. 380. Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere pe illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di accertamento e di motivazione”, perché l’opera realizzata (“camera con bagno” di complessivi 24,25 metri-quadri) non può essere qualificata come unità edilizia autonoma, suscettibile di sanatoria. Essa risulta, inoltre, priva dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 05.07.1975 e dal Regolamento edilizio comunale, la cui esistenza non è stata neppure verificata dal Comune nel corso dell’istruttoria.

1.3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13.01.2011, i ricorrenti hanno domandato l’annullamento del provvedimento del 05.05.2010 con cui è stata concessa l’agibilità al locale già condonato, deducendo i vizi di:

I. “Illegittimità derivata”, rispetto al provvedimento di concessione della sanatoria.

II. “Violazione dell'art. 35 L. 27.2.85 n. 47. Violazione dell'art. 218 RD 27.7.34 n. 1265. Violazione del DM 5.7.75. Violazione dell'art. 24 DPR 6.6.01 n. 380. Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di accertamento e di motivazione” , per carenza dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. Sanità del 05.07.1975.

1.4. Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti, essi domandano altresì l’annullamento della D.I.A. presentata al Comune il 10.06.2010 per la realizzazione di alcuni lavori interni. Deducono, in particolare:

I. “Illegittimità derivata. Violazione degli artt. 12 e 23 DPR 6.6.01 n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti” ;

II. “Violazione dell'art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Cortina d'Ampezzo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti”, per la mancanza

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