TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-08-03, n. 202101583
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Pubblicato il 03/08/2021
N. 01583/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2021, proposto da:
Tirrenia Hospital s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. V M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. G B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione n. 414 del 28.04.2021 dell'A.s.p. di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 e ss.mm.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 414 del 28.04.2021, con cui l'A.s.p. Cosenza ha assegnato all’esponente, struttura accreditata al servizio sanitario, un budget per acuti di soli euro 11.099.581,34 in luogo di euro 13.128.198,00, nonché per l’annullamento del connesso contratto stipulato ex art. 8- quinquies D. Lgs. n. 502/1992 per l’anno 2021;
- l’esponente deduce ne deduce l’illegittimità per nullità ex art. 21- septies L. n. 241/1990, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 11, comma 4, L.R. n. 24/2008, dell’art. 33 L. n. 196/2009;
Premesso altresì che:
- si è costituita l’A.s.p. intimata, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sottoscrizione della clausola di salvaguardia, chiedendone nel merito il rigetto;
Considerato che:
- in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 14 del contratto, l’erogatore privato, sottoscrivendo l’accordo, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei “ provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto ” e rinuncia alle relative impugnazioni;
- la giurisprudenza di questo Tribunale amministrativo ha statuito a più riprese la legittimità di tale tipo di clausola, finalizzata ad evitare che “ il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti ” ( ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 442);
- parimenti, il Consiglio di Stato ha puntualmente rilevato “ la piena legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia …, con la conseguenza che la sottoscrizione delle stesse priva le strutture accreditate della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che le riguardano e con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte. Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati -in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute- non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata ” e, inoltre, “ l’accettazione delle condizioni contrattuali, in alternativa alla rinuncia alla stipulazione, attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente formula in vista della conclusione del contratto: ne consegue che essa non integra alcun fattore idoneo ad influire, in termini patologicamente perturbatori, sulla libera formazione della volontà contrattuale… Né il meccanismo illustrato presenta profili di incompatibilità con il diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, atteso che, nel bilanciamento con il contrapposto interesse della parte pubblica a definire gli accordi contrattuali in un quadro di immutabilità delle sottostanti condizioni finanziarie (quale è garantito dalla non contestabilità dei presupposti provvedimenti determinativi dei tetti di spesa), appare una soluzione ragionevole, e non eccessivamente onerosa per la struttura sanitaria privata, quella che subordina l’impugnabilità degli atti a monte, espressivi di discrezionalità amministrativa, alla mancata sottoscrizione del contratto, che su di essi si fonda… ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 settembre 2020, n. 5559);
Ritenuto che:
- in applicazione dei richiamati assunti ermeneutici, stante l’intervenuta acquiescenza agli atti impugnati a seguito della sottoscrizione del contratto, l’eccezione formulata dall’A.s.p. è fondata e il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., sussistendo pertanto i presupposti per un sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.