TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202401541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202401541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401541
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 01541/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00901/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Lucchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Nizza, n. 45;



contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. -Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 000-OMISSIS- del -OMISSIS- – - T.01.14 Procedimenti Disciplinari del -OMISSIS-;

- di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e in ogni caso del Decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso irrogato dal Ministero resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.FF. - Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con decreto, impugnato con ricorso a questo Tribunale (iscritto al RG n. -OMISSIS-), il Ministero resistente irrogava al ricorrente la sanzione della destituzione di diritto: “ per i motivi sopra esposti il Vigile del Fuoco -OMISSIS- -OMISSIS-...è destituito di diritto a decorrere dal 06.07.2018 data dell’arresto ”.

Il suddetto provvedimento era adottato dall’Amministrazione resistente in ragione – per quanto dal Ministero dedotto – dell’intervenuta sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- del 27.06.2016, divenuta irrevocabile il 22.06.2018.

Il suddetto decreto veniva annullato a mezzo della pronuncia di questo Tribunale che, previa fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., in sede di giudizio di merito accoglieva il ricorso, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ritenendo ingiustificata e ingiustificabile l’emanazione di una sanzione disciplinare in assenza del dovuto procedimento e di contraddittorio con l’interessato e chiarendo che l’accoglimento del ricorso non precludeva l’instaurazione di un procedimento disciplinare, ove ne fossero ricorsi i relativi presupposti e nell’osservanza della relativa disciplina normativa.

Successivamente, in data 25.01.2020, veniva notificato al ricorrente il nuovo decreto con cui il Ministero dell’Interno resistente sospendeva obbligatoriamente dal servizio il ricorrente, con decorrenza 6.07.2018, data dell’applicazione nei suoi confronti della misura restrittiva della libertà personale.

Anche tale provvedimento veniva impugnato mediante ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza breve n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, lo rigettava.

In data 16.01.2020, il Ministero inviava al ricorrente la comunicazione avente ad oggetto la contestazione di addebito.

All’esito, con provvedimento del -OMISSIS-, il Ministero resistente disponeva decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha dunque impugnato, chiedendone l’annullamento, tale ultimo provvedimento sanzionatorio, deducendone i seguenti profili di illegittimità: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del CCNL, intempestività della contestazione, nullità della contestazione disciplinare e di ogni atto conseguente, nullità del procedimento disciplinare, nullità del provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso, eccesso di potere, illegittimità ed abnormità del provvedimento assunto, ingiustizia manifesta, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; II) Nullità del provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 12 comma 6, lett. b) del CCNL, insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento di licenziamento senza preavviso, inidoneità lesiva del fatto rispetto al rapporto di lavoro, assenza di giusta causa/giustificato motivo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 dell’ordinamento del personale dei Vigili del Fuoco, nullità del procedimento disciplinare, assenza di proporzionalità del provvedimento disciplinare impugnato, nullità del licenziamento disciplinare, assenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione sul punto; III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 6 CCNL, illegittimità del licenziamento disciplinare, carenza di presupposti, abnormità del provvedimento assunto, ingiustizia manifesta, eccesso di potere/contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa stante il rigetto (espresso) della istanza di accesso alla sospensione obbligatoria dal servizio, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 CCNL, richiesta corresponsione emolumenti/retribuzioni non corrisposti, restituzione/risarcimento dei danni, affidamento del privato sull’azione della p.a.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane.

Più nello specifico, il ricorrente chiede, previo accertamento del diritto di annullare il decreto di irrogazione del licenziamento disciplinare senza preavviso del -OMISSIS- con la conseguente reintegrazione in servizio, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con relativa condanna dell’Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico non corrisposto, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al saldo, per una somma non inferiore ad € 46.953,07 e comunque per una somma pari al trattamento economico non corrisposto dalla data del licenziamento e fino alla sentenza, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi come quantificati in ricorso, per una somma non inferiore ad € 78.255,11, e per la condanna anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., oltre che, in ogni caso, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche in ragione di quanto previsto dall’art. 51 d.lgs. n. 165 del 2001.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, tra l’altro, manifestamente insussistente il requisito del periculum in mora indispensabile per la concessione della tutela cautelare, in considerazione del fatto che il ricorrente risultava essere titolare di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° novembre 2019 (in questo senso, si richiamava l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-: doc. n. 11 del deposito del ricorrente) e che pertanto risultava in grado di procurarsi, attraverso l’esercizio di detta attività lavorativa, i mezzi di sussistenza.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. - Con il primo motivo di gravame, il ricorrente contesta l’asserita tardività della contestazione disciplinare avvenuta in data 16.1.2020, con l’effetto di rendere illegittimo il provvedimento espulsivo ivi impugnato.

In particolare, secondo il ricorrente, il “fatto” rilevante anche ai fini del computo della tempestività della contestazione non era e non poteva essere la “conoscenza” della sentenza di questo Tribunale che annullava il provvedimento di destituzione di diritto irrogato dall’Amministrazione resistente, poiché i fatti “disciplinarmente rilevanti” posti a fondamento della contestazione disciplinare erano i medesimi che il Ministero aveva posto a fondamento della destituzione di diritto notificata al ricorrente in data 01.09.2018, trattandosi del “fatto” rappresentato dalla intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. A parere del ricorrente, il dies a quo da prendere in considerazione per verificare la tempestività della contestazione degli addebiti sarebbe stato il 6.7.2018, data dell’arresto che risulta indicato nell’originaria contestazione disciplinare, o comunque, quantomeno, il 01.09.2018, data del decreto di destituzione di diritto.

Quand’anche si volesse ritenere che il termine dovesse decorrere dalla sentenza di questo Tribunale che ha annullato la destituzione, comunque il termine sarebbe decorso poiché si sarebbe comunque dovuta prendere in considerazione la data di pubblicazione della sentenza e, cioè, il 06.12.2018.

In primis , si osserva che, come indicato in ricorso, l’art. 37 del CCNL del 5 aprile 1996 (nella sua versione originaria sul punto mai modificata) prevede, al comma 2, che: “ L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l’eventuale

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