TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-16, n. 202313814

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-16, n. 202313814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313814
Data del deposito : 16 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2023

N. 13814/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10356/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10356 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di Santena, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero ex art. 47, c. 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”, con il quale l'Agenzia ha ordinato alla ricorrente di rilasciare le unità immobiliari site nel Comune di Santena (TO) via -OMISSIS-, censite al foglio -OMISSIS-, libere da persone e cose, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;

nonché, ancora, per quanto occorra, della nota del Comune di Santena prot.-OMISSIS- dell'11 luglio 2017, non conosciuta;

nonché, ancora, di tutti gli atti e le condotte - ivi compresi quelli tecnici ed endoprocedimentali ed anche non conosciuti - comunque formati o posti in essere dal GSE e/o dagli uffici tecnici ed enti all'uopo delegati nell'ambito del procedimento de quo e di tutti gli atti e i documenti – anche non conosciuti - presupposti, collegati, conseguenti, preordinati a quelli impugnati o comunque al medesimo procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato alla ricorrente di rilasciare le unità immobiliari site nel Comune di Santena (TO) via -OMISSIS-, censite al foglio -OMISSIS-.

A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di:

1. Violazione di legge, difetto d’istruttoria e di motivazione, segnatamente con riferimento alla natura controversa dell’effettività della confisca originariamente disposta, anche alla luce di procedimenti pendenti con riferimento ai medesimi beni oggetto del provvedimento di sgombero. Violazione dell’art. 97 Cost..

La ricorrente ha dedotto che l’originaria legittimità della confisca al tempo disposta dal Tribunale di Torino era ancora sub iudice , essendo pendente un procedimento di revocazione, e che in relazione ai medesimi beni era stato proposto un ulteriore incidente di esecuzione dagli eredi della persona offesa nel procedimento penale in data 20 aprile 2017.

La misura patrimoniale della confisca, inoltre, era stata disposta nei confronti di persona asseritamente portatrice di generica pericolosità ai sensi dell’art. 1 della l. 1423/1956, articolo che secondo la Corte CEDU è da ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della Convenzione EDU, in ragione dell’assenza di precisione e prevedibilità che lo caratterizza.

2. Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione del comma 2 dell'art. 47 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Violazione dell'art. 3 della l. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il provvedimento doveva ritenersi illegittimo anche sotto altro profilo, sia in relazione alle modalità con le quali è stato ordinato lo sgombero, che con riferimento all’espressa riserva di richiedere somme a titolo d’indennità d’occupazione.

3.

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