TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300588
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Pubblicato il 02/05/2023
N. 00588/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O B e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Vigonza, via Regia 14;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento della Mobilità Sostenibile –-OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Revisione della patente di guida -OMISSIS- ”, notificato il-OMISSIS-;
- del provvedimento del Dipartimento della Mobilità Sostenibile –-OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revisione della patente di guida-OMISSIS- ”;
- del rapporto di sinistro stradale -OMISSIS-, citato nel provvedimento che dispone la revisione della patente;
- e di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone che -OMISSIS-, alle ore 11.35 circa, nella località-OMISSIS-, era alla guida del proprio veicolo quando, uscendo da una rotatoria, alla seconda uscita, si è imbattuto in una signora intenta nella fase finale dell’attraversamento pedonale che - secondo la versione del ricorrente - sarebbe caduta da sola fratturandosi la tibia e il perone della gamba destra con una prognosi di quaranta giorni.
Il-OMISSIS-, ha contestato al ricorrente la violazione dell’art. 191, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 285 del 1992, per non aver dato la precedenza al pedone, irrogando la relativa sanzione pecuniaria amministrativa, e applicando una decurtazione di otto punti della patente.
Nel verbale di accertamento, viene precisato che il pedone stava effettuando l’attraversamento da sinistra verso destra sulle strisce pedonali, ed è stato investito.
Il ricorrente non ha impugnato la sanzione.
Successivamente, la Motorizzazione civile, avendo ricevuto il rapporto del sinistro, con provvedimento del-OMISSIS-, ritenendo che le modalità dell’incidente comportino dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per la guida degli autoveicoli, ha disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. n. 285 del 1992.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione, l’arbitrarietà dell’azione amministrativa e la contraddittorietà, perché il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto, non corretto, dell’avvenuto investimento del pedone, quando il ricorrente in una memoria procedimentale aveva rappresentato le diverse circostanze del sinistro, di cui l’Amministrazione non ha tenuto conto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 128 del D.lgs. n. 285 del 1992, la carenza di presupposti, nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione, in quanto manca nel provvedimento impugnato l’indicazione di quali siano gli elementi in concreto ritenuti sintomatici del venir meno dei requisiti necessari alla guida dei veicoli, tenuto conto dell’episodicità dell’infrazione commessa, della mancanza di precedenti violazioni e del possesso di trenta punti sulla patente. Di fatto, sostiene il ricorrente, il provvedimento di revisione si sarebbe basato in modo illegittimo ed automatico sul solo rapporto del sinistro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, la carenza di istruttoria e l’erroneità dei presupposti, perché manca, nel provvedimento impugnato, una motivazione idonea a superare quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria procedimentale.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di affidamento, perché il provvedimento di revisione è stato adottato nel mese di -OMISSIS-, a grande distanza dall’evento, facendo in tal modo venir meno le finalità di tipo cautelare a cui è preordinato il provvedimento di revisione della patente.
Con -OMISSIS-, a fronte dell’imminenza dello svolgimento delle prove di teoria per la verifica dell’idoneità tecnica, è stata accolta la domanda cautelare.
Successivamente si è costituita in giudizio l’Amministrazione con atto di mera forma, depositando una relazione e documentazione.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad un più approfondito esame di quello svolto in sede cautelare, che tiene conto anche delle controdeduzioni dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, perché non avrebbe correttamente considerato le effettive modalità di svolgimento del sinistro.
La doglianza non può essere valutata favorevolmente.
In effetti, la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dal ricorrente si basa solamente sulla sua versione e non è supportata da alcun riscontro oggettivo. Esistono invece diversi elementi che rendono maggiormente verosimile quanto indicato nel rapporto -OMISSIS- versato in atti (cfr. il doc. 2 depositato in giudizio dall’Amministrazione), in cui si evidenzia che, da un esame del luogo dell’incidente, è possibile rilevare che l’automobilista, trovandosi davanti al pedone che stava completando l’attraversamento da sinistra verso destra, ha agito prontamente sul dispositivo di frenatura, sterzando verso sinistra per evitare l’impatto, senza però riuscire pienamente nell’intento, perché il pedone è stato urtato ad una velocità non sostenuta. Deve quindi presumersi che l’urto sia avvenuto con il lato frontale destro della vettura (e questo spiega la mancanza di segni sulla carrozzeria), che ha colpito l’arto inferiore destro della signora la quale è caduta a terra sul lato destro della carreggiata riportando la frattura del perone e della tibia.
L’automobile è stata trovata in posizione di quiete alla distanza di circa quattro metri dopo l’attraversamento pedonale, disposta in senso leggermente trasversale rispetto all’asse stradale, obliquo a sinistra e con la parte anteriore rivolta verso il senso di marcia. Va rilevato inoltre che in corrispondenza dell’attraversamento è visibile la traccia della frenatura prodotta presumibilmente dalla ruota anteriore destra dell’autovettura per una lunghezza di 70 cm ed un andamento curvilineo verso sinistra.
In tale contesto, appare immune da vizi logici la conclusione a cui è pervenuta l’Amministrazione che, in mancanza di riscontri obiettivi, ha ritenuto non verosimile la ricostruzione del ricorrente. Va d’altra parte rilevato che lo stesso ricorrente - il quale afferma di conoscere direttamente la vittima dell’incidente e di intrattenere con questa ottimi rapporti - non ha prodotto, né in sede procedimentale né in giudizio, una dichiarazione della signora che confermi la sua versione circa lo svolgimento dell’incidente.
Vi sono pertanto una pluralità di elementi, precisi e concordanti, che inducono a ritenere che vi sia effettivamente stato un contatto con il pedone, tenuto conto in particolare del tipo di lesioni riportate e della circostanza che l’automobile, anche nelle rappresentazioni fotografiche depositate in giudizio dal ricorrente, ha arrestato la sua corsa dopo e non prima dell’attraversamento.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Parimenti non è suscettibile di riscontro favorevole il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma che l’Amministrazione di sarebbe limitata a ricavare in modo automatico ed acritico dal rapporto sull’incidente redatto dalla Polizia Locale, il giudizio in ordine alla sussistenza di dubbi circa la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.
Va ricordato che il provvedimento di revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida.
In ragione della natura ampiamente discrezionale del provvedimento, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima la revisione, l'Amministrazione ha l’onere di dimostrare, nella motivazione dell’atto, di aver valutato i fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta tenuta dall'interessato e con riguardo alle specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, nel caso in esame l’Amministrazione ha supportato il provvedimento con una motivazione sufficiente, in quanto ha evidenziato la gravità della condotta, sottolineando che, con il proprio comportamento di guida, il ricorrente ha costituito pericolo per la circolazione, con una condotta che può essere ragionevolmente interpretata come sintomatica sia di imperizia nel condurre il veicolo, sia di un’insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Nella motivazione viene inoltre riportata un’analitica descrizione delle modalità di svolgimento del sinistro, e si rileva come dalle stesse emerga che il ricorrente non è stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione a causa di imprudenza o imperizia e per inosservanza delle norme contemplate dal codice della strada, e che dunque non si è comportato in modo tale da non costituire pericolo per la circolazione salvaguardando la sicurezza stradale.
Quanto alla mancata considerazione da parte dell’Amministrazione della mancanza di precedenti violazioni del codice della strada, dedotta nell’ambito del medesimo motivo, circostanza che attenuerebbe la valenza negativa di quest’ultima infrazione, va rilevato che nella relazione dell’Amministrazione si riferisce invece di una precedente violazione dei limiti di velocità per oltre 40 km all’ora, e non oltre i 60 km all’ora, di cui all’art. 149, comma 9, del D.lgs. n. 285 del 1992, commessa il -OMISSIS- e che ha comportato la decurtazione di dieci punti della patente. Non v’è dubbio che si tratti di un ulteriore elemento di fatto non valutabile favorevolmente rispetto alla posizione del ricorrente, il quale sul punto non ha replicato.
Le censure di difetto di motivazione di cui al secondo motivo si rivelano pertanto infondate.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, perché non sarebbero state valutate le circostanze indicate nella memoria procedimentale prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento, è infondato.
Va premesso che per costante giurisprudenza il provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato in fase partecipativa, in quanto è sufficiente una motivazione che consenta di complessivamente comprendere le ragioni della decisione assunta e di verificare una loro ontologica incompatibilità con la determinazione finale ( ex pluribus, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8488).
Tuttavia nel caso in esame il provvedimento impugnato dà sinteticamente atto delle ragioni per le quali l’Amministrazione non ha ritenuto di poter condividere le osservazioni presentate, relative ad una diversa ricostruzione del sinistro, facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente non ha contestato il verbale di accertamento della violazione in cui sono descritte le modalità con cui è avvenuto l’incidente, e non ha fornito elementi probanti che consentano di smentire quanto indicato dall’organo di polizia accertatore.
Il terzo motivo è pertanto infondato.
Parimenti infondato è anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il ritardo con il quale è stato adottato il provvedimento di revisione, sarebbe tale da farne venir meno la finalità a cui tale tipologia di atti è preordinata.
Non v’è dubbio che, come già evidenziato, il provvedimento di revisione della patente di guida non ha una finalità sanzionatoria ma latamente cautelare, in quanto volto a prevenire pericoli per la sicurezza della circolazione che possono derivare dalla guida di autovetture da parte di persone potenzialmente inidonee e che tale misura, seppure non debba essere assunta nell'immediatezza del fatto, può assolvere alle sue finalità solo qualora intervenga entro un ragionevole lasso temporale dall'accertamento dei fatti che hanno ingenerato il dubbio sulla persistente idoneità del conducente.
Tuttavia nel caso in esame è sufficiente rilevare che il lasso temporale di undici mesi tra il fatto ed il provvedimento finale, non appare idoneo a rendere priva di utilità, fugando ogni dubbio sull’idoneità alla guida, la misura adottata, che si fonda su indagini ed accertamenti il cui compimento ha richiesto del tempo (il rapporto della Polizia Locale è stato redatto il -OMISSIS-, mentre la comunicazione di avvio del procedimento è stata redatta il -OMISSIS-). Non può quindi ritenersi che il decorso di questi mesi sia sufficiente - di per sé – a comportare il venir meno dell’esigenza di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla conduzione dei veicoli (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 4945;T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 983).
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Nonostante l’esito del giudizio, le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.