TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201802540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201802540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802540
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2018

N. 02540/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01677/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2010, proposto da
F A, rappresentata e difesa dagli avvocati C L R e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M T Cisi, in Catania, via Umberto, 160;

contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G Ciano in Catania, via Livorno, 10;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria prot. n. 13032/86 adottato in data 12 aprile 2010 dal Comune di Siracusa;

dell’ordinanza di demolizione n. 37 del 6 aprile 2010, emessa dal Comune di Siracusa – 13° Settore Pianificazione ed Edilizia Privata – Ufficio Speciale Sanatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Siracusa ha rigettato la domanda di condono avanzata dalla ricorrente ai sensi della l. 47/85 e relativa ad un manufatto delle dimensioni approssimative di mt. 10 x 8.

Il diniego è stato opposto in applicazione dell’art. 23, l.r. 37/85, per il quale sono escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Con ricorso notificato il 9 giugno 2010 e depositato il successivo 24 giugno, F A, proprietaria del fabbricato oggetto del provvedimento in esame, ne ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per le ragioni che possono così sintetizzarsi: sarebbe decorso, prima dell’adozione del provvedimento di rigetto, il termine biennale stabilito dall’art. 35, co. 17, l. 47/85 per la formazione del silenzio assenso;
né potrebbe opporsi l’esistenza del vincolo di inedificabilità ex art. 15, lett. a) l.r. 78/76, poichè tale vincolo sarebbe successivo alla realizzazione dell’immobile (intervenuta nel 1980);
l’art. 2 l.r. 15/91, che ha esteso la portata della previsione anche ai privati, non avrebbe, infatti, la natura di norma interpretativa con efficacia retroattiva;
ove ritenuto disposizione di interpretazione autentica, il predetto art. 2 sarebbe incostituzionale per contrasto con gli art.. 3 e 42 Cost.;
infine, come stabilito da questo Tribunale con sentenza n. 1835 del 16 ottobre 2008, dovrebbe tenersi conto del fatto che l’area in cui si colloca l’opera sarebbe ormai satura di costruzioni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa, deducendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Appare incontestato che l’immobile oggetto del presente giudizio si colloca nella fascia dei 150 metri dalla battigia, con conseguente applicazione dell’art. 15 lett. a) l.r. 78/76, per il quale:

“Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;
entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.

E’ altrettanto pacifico che il manufatto è stato ultimato nel 1980 (e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della l.r. n. 78/76), come risulta dall’istanza di condono.

Secondo le deduzioni di parte ricorrente, tuttavia, la citata previsione non avrebbe impedito la formazione tacita del provvedimento di condono. L’art. 23, co. 10, l.r. 37/85, per il quale “ restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” , non sarebbe, infatti, applicabile al caso di specie.

Ciò in quanto il manufatto in questione è stato realizzato prima che l’art. 2 l.r. 15/91 – con disposizione, secondo la tesi del ricorrente, non avente portata retroattiva - estendesse ai privati il precetto che l’art. 15, lett. a) rivolgerebbe alle sole amministrazioni.

La censura in esame non può essere condivisa.

Con l’art. 15 della L.R. 78/76, entrata in vigore il 16 giugno 1976, il legislatore siciliano ha previsto che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, le costruzioni debbano arretrarsi di 150 metri dalla battigia.

Sia la dottrina sia la giurisprudenza si sono a lungo confrontate sulla portata immediatamente precettiva di tale disposizione, anche in ordine alla individuazione dei soggetti (amministrazioni pubbliche o anche i privati) che ne sono destinatari.

Con l’art. 2, comma 3 della L.R. 15/91, ravvisata l’esigenza di sopperire alle mancanze degli enti locali, il legislatore regionale ha successivamente precisato che “Le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati.

Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi” .

La giurisprudenza amministrativa successiva e ormai pacifica ha affermato la natura interpretativa e la conseguente efficacia retroattiva da attribuirsi al precetto di cui all'art. 2 della l.r. 15/1991 cit., ponendo fine al contrasto giurisprudenziale.

È ormai consolidato, quindi, l’arresto giurisprudenziale secondo cui “Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia” (così C.G.A., 23 luglio 2018, n.436, che cita: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2009, n. 1328;
Sez. III, 4 gennaio 2008, n. 1;
Sez. I, 9 ottobre 2008, n. 1251;
Sez. III, 18 aprile 2007, n. 1130;
Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 2019;
Sez. I, 11 novembre 2002, n. 3817;
Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 1854;
C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2002, n. 158;
31 gennaio 1995, n. 10;
cfr. anche, tra i precedenti di questa sezione, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 15 gennaio 2015, n.108).

Né ricorrono i presupposti per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 2 in questione, nell’interpretazione datane dal diritto vivente.

Per un verso, infatti, non può parlarsi di “diritti acquisiti dai privati”, su cui, a dire della ricorrente, l’art. 2 citato inciderebbe retroattivamente, con lesione del diritto di proprietà;
non può trascurarsi, infatti, che si tratta pur sempre di costruzioni realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e per le quali il legislatore ha, ragionevolmente, posto dei limiti alla sanatoria.

Per altro verso, con riferimento alla supposta violazione del principio di uguaglianza, in relazione ai privati le cui pratiche di sanatoria edilizia siano state favorevolmente esitate prima dell’intervento della l.r. 15/91, deve precisarsi che anche prima dell’entrata in vigore di tale legge non era affatto pacifico che il divieto imposto dall’art. 15, lett. a) l.r. 78/76 non si rivolgesse anche ai privati;
inoltre, il “fluire del tempo”, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, costituisce elemento significativo ai fini del giudizio di uguaglianza (cfr. Corte Cost. n. 6/1988;
n. 276/2005).

Per tali ragioni, il Collegio non ritiene sussistente il requisito della non manifesta infondatezza di cui all’art. 23, l. 11 marzo 1953 - n. 87.

Infine, non convince neppure il rilievo per il quale il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per contrasto con i principi affermati da questo Tribunale con la sentenza n. 1853 del 2008, secondo i quali è possibile derogare al limite in esame qualora l’area in questione sia satura di costruzioni, atteso che nessuna prova è offerta dal ricorrente in ordine allo stato di edificazione del sito in cui insiste il manufatto di proprietà della ricorrente.

Può disporsi la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio, anche in considerazione del lungo tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza e l’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego.

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