TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900835
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2019

N. 00835/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fornari n. 14;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. 16283/2014 Imm., emesso dalla Questura della Provincia di Milano e notificato al ricorrente in data 3.12.2014, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 e di diniego del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 marzo 2019 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 e il contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato d.lgs. n. 286/98;

- che la decisione impugnata si fonda su un giudizio di pericolosità formulato dalla Questura a carico dell’interessato;

Ritenuto:

- che, come già rilevato nella fase cautelare, l’Amministrazione ha dato adeguato conto delle ragioni del diniego impugnato, giustificando il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente alla luce di una situazione complessiva che include non solo, come dedotto dall’interessato, una condanna per furto, ma anche diverse denunce per furto aggravato, una condanna per guida in stato di ebbrezza, una denuncia per rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico e numerose denunce per guida con patente revocata;

- che le circostanze sopra evidenziate, e poste a base della gravata decisione, sono sintomatiche della mancata integrazione dello straniero, come correttamente ritenuto dalla Questura;

- che, peraltro, nel provvedimento impugnato la Questura ha correttamente tenuto conto degli interessi presi in considerazione dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, espressamente reputando prevalente la tutela dell’ordine pubblico nonostante la presenza sul territorio di familiari del ricorrente;

- che, in definitiva, il ricorso è infondato e va respinto;

Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma;

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