TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202301208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202301208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301208
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 01208/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’AOU – Azienda ospedaliera universitaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Caratozzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

di:-OMISSIS-.



per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Sicilia – AN del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AOU -OMISSIS-;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2009, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR Sicilia – AN del -OMISSIS-, sul presupposto che, nonostante vari incontri avuti con l’AOU, questa non avrebbe osteso parte della documentazione richiesta, asseritamente perché coperta da riservatezza.

L’AOU si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito così riassumibili: a) ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso perché non notificatole; b) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata preventiva notifica di una formale diffida e messa in mora all’amministrazione inadempiente; c) ha eccepito la disintegrità del contraddittorio per non essere stato il ricorso notificato ai controinteressati, notifica necessaria in quanto la ricorrente lamenterebbe la mancata ostensione dei certificati medici da cui si possa ricavare il tipo di patologia riscontrata sui propri colleghi ed in ragione della quale gli stessi avrebbero ottenuto l’esonero da turni; d) nel merito, non sussisterebbe un inadempimento dell'Amministrazione, atteso che «…nell'ultimo incontro avuto con la [ricorrente] in data 19.01.2009, sono state sottoposte alla sua attenzione sette buste che contenevano tutti i certificati di cui l'Amministrazione è in possesso riguardanti i medici destinatari dell'esonero…» (memoria AOU 30 luglio 2009, pag. 5).

Con ordinanza -OMISSIS-, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medici indicati in epigrafe quali controinteressati, nonché che parte

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