TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202301208
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 01208/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AOU – Azienda ospedaliera universitaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Caratozzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:-OMISSIS-.
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – AN del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AOU -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2009, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR Sicilia – AN del -OMISSIS-, sul presupposto che, nonostante vari incontri avuti con l’AOU, questa non avrebbe osteso parte della documentazione richiesta, asseritamente perché coperta da riservatezza.
L’AOU si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito così riassumibili: a) ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso perché non notificatole; b) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata preventiva notifica di una formale diffida e messa in mora all’amministrazione inadempiente; c) ha eccepito la disintegrità del contraddittorio per non essere stato il ricorso notificato ai controinteressati, notifica necessaria in quanto la ricorrente lamenterebbe la mancata ostensione dei certificati medici da cui si possa ricavare il tipo di patologia riscontrata sui propri colleghi ed in ragione della quale gli stessi avrebbero ottenuto l’esonero da turni; d) nel merito, non sussisterebbe un inadempimento dell'Amministrazione, atteso che «…nell'ultimo incontro avuto con la [ricorrente] in data 19.01.2009, sono state sottoposte alla sua attenzione sette buste che contenevano tutti i certificati di cui l'Amministrazione è in possesso riguardanti i medici destinatari dell'esonero…» (memoria AOU 30 luglio 2009, pag. 5).
Con ordinanza -OMISSIS-, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medici indicati in epigrafe quali controinteressati, nonché che parte