TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-01-05, n. 201800076

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-01-05, n. 201800076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800076
Data del deposito : 5 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2018

N. 00076/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02710/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2710 del 2008, proposto da:
G S, C S, C D, F M, G O, G M, I V, M M, M C B, P S, P U, S G, Z R, rappresentati e difesi dall'avv. R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione, per l'intera durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, del trattamento economico di missione e di quello per il trasferimento d'autorità dopo la conclusione del predetto corso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10 marzo 2008 e depositato il successivo 27 marzo, i ricorrenti, allievi vice ispettori della Polizia dello Stato, hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto alla corresponsione, per l’intera durata del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia dello Stato, del trattamento economico di missione e di trasferimento dopo la conclusione del medesimo corso e per la condanna dell’amministrazione della pubblica sicurezza al pagamento dei relativi emolumenti comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio solo formalmente.

All’udienza pubblica del 18 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I ricorrenti, in servizio presso il dipartimento di pubblica sicurezza, avendo partecipato al concorso pubblico per posti di vice ispettore della Polizia di Stato con esito positivo e avendo iniziato a frequentare il relativo corso, sono stati posti in aspettativa dal servizio, per la durata del corso.

I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione durante il corso e di trasferimento dopo la conclusione dello stesso.

3. Si può prescindere dai profili di inammissibilità per omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle notifiche (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter , 7 novembre 2016, n. 11014), essendo il ricorso infondato.

La questione in diritto è già stata affrontata in giurisprudenza, la quale ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e che tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa.

Invero il regime di missione, previsto dalla norma invocata in ricorso (art. 28 L. 668/1996), trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7236).

Ne consegue l’inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4. In considerazione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione, si può disporre la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi