TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-11-04, n. 201900642

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-11-04, n. 201900642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900642
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2019

N. 00642/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2018, proposto da D S, rappresentato e difeso dall'avvocato A F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P L in Reggio Calabria, via S. Cristoforo, 43;

contro

Comune di Bovalino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

della deliberazione del Comune di Bovalino n. 35 del 23.12.2017 avente ad oggetto “Dichiarazione dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 – 246 del D.lgs. 267/2000”, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2017, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovalino e del Ministero degli Interni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Signor D S impugna la delibera del Consiglio Comunale di Bovalino n. 35 del 23.12.2017 con la quale è stato dichiarato il dissesto dell’ente.

Il ricorrente, già amministratore dell’ente e che agisce però nella qualità di privato cittadino, censura la violazione dell'art. 244 del d.lgs. 267/2000 per: Difetto dei presupposti sostanziali. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti .

In sintesi, non sarebbero riscontrabili nel caso di specie i presupposti di legge per la dichiarazione di dissesto, infatti, da un lato, l’ente sarebbe stato perfettamente in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, dall’altro, non esisterebbero crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si sarebbe potuto fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 o 194 del TUEL.

In particolare, sotto questo ultimo profilo, la difesa del ricorrente sostiene che la massa debitoria avrebbe dovuto essere ridotta nella sua consistenza, atteso che la parte più rilevante di essa, attinente al debito con la Regione Calabria per la fornitura di acqua potabile, relativa al periodo dal 1985 al 1994 (pari a 2.657.787,50 euro), sarebbe estinta per sopravvenuta prescrizione, di talchè, se convenuto in giudizio, il comune di Bovalino avrebbe potuto e dovuto rifiutare il pagamento.

Sotto altro profilo, lo stato di dissesto non avrebbe potuto essere dichiarato, atteso che l'ente aveva già fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ed avrebbe avuto la disponibilità per assicurare, oltre le funzioni e i servizi indispensabili, anche altre funzioni e servizi. In sostanza, poiché il Comune di Bovalino aveva adottato, con deliberazione n. 13 del 3 giugno 2013, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL, poi rimodulato con deliberazione n. 64 del 29.11.2014, il ricorrente sostiene che l’ente avrebbe potuto tranquillamente fronteggiare la situazione debitoria, rimodulando il piano di rientro connesso alla ripetuta procedura di riequilibrio.



2. Con memoria del 12.04.2018 si è costituito il Comune di Bovalino, che eccepisce preliminarmente l‘inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne chiede nel merito il rigetto, atteso che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale degli amministratori dell'ente, ma una determinazione vincolata ed ineludibile stante la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge.

Per resistere al ricorso, in data 13.04.2018, si è costituito anche il Ministero degli Interni.

Con Ordinanza cautelare n. 64 del 19.04.2018, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento gravato Ritenuto:

- che l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti debba essere approfondito nella sede del merito;

- che, pur nella cognizione sommaria tipica della fase cautelare, il ricorso non appaia assistito da un sufficiente fumus alla luce dell’istruttoria su cui si fonda il provvedimento impugnato, dalla quale risulta l’esistenza nei confronti dell'ente locale di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non è possibile fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000, anche alla luce dei numerosi atti verosimilmente interruttivi della prescrizione del credito vantato dalla Regione Calabria per la somministrazione del servizio idropotabile;

- che i pregiudizi allegati dalla parte ricorrente, sia in ricorso che nella memoria difensiva depositata il 14.4.2018, in parte non conseguono al provvedimento impugnato bensì a precedenti deliberazioni adottate dall’Ente resistente nel 2013 (vedi docc. 6, 7 e 8 depositati dalla difesa comunale), in parte sono di futura ed incerta verificazione;

- che, pertanto, non sussistono i presupposti enunciati dall’art. 55 CPA per la concessione dell’invocata sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi