TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-21, n. 201400889

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-21, n. 201400889
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400889
Data del deposito : 21 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01065/2002 REG.RIC.

N. 00889/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01065/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2002, proposto da:
I.M.A.G. s.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, M E C, con domicilio eletto presso l’avv.to A C in Torino, via Mercantini, 6;

contro

Comune Moncalieri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv.to S M, con domicilio eletto presso l’avv.to S M in Torino, Segreteria T.A.R. Piemonte;

nei confronti di

S Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Paparo, con domicilio eletto presso l’avv.to Renato Paparo in Torino, via Bertolotti, 7;
G Gaia, non costituita;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Moncalieri n. 32/2002 datata 25/3/2002, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune stesso in data 9/5/2002, con la quale è stata approvata la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) presentata dalla sig.ra Gaia G e dal sig. Antonio S, proprietari delle aree individuate al Catasto Terreni sezione censuaria di Moncalieri al foglio n.9, particelle 523, 522, 228, 521, 524, 525, della superficie catastale complessiva di metri quadri 9,276, per la realizzazione di un intervento destinato alla costruzione di Edilizia Residenziale, in zona Cr5 del P.R.G.C. vigente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e di S Antonio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata approvata la proposta di P.E.C. presentata dai controinteressati, con riferimento a terreni di loro proprietà, censiti a catasto del Comune di Moncalieri al foglio n. 9, particelle nn. 523, 522, 228, 521, 524, 525.

Vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso.

1)Eccesso di potere per errata rappresentazione della realtà in merito alla non indicazione degli immobili già presenti sull’area oggetto di P.E.C., e di conseguenza della cubatura totale delle opere oggetto di P.E.C. Lamenta parte ricorrente che la documentazione allegata al P.E.C. proposto assumesse che le aree nel medesimo incluse fossero completamente libere, assunto contraddetto dalla circostanza che il controinteressato S è stato condannato per aver realizzato costruzioni abusive su alcune particelle del terreno interessato.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà interna della relazione geologica datata 19.9.2001 e per contraddittorietà della stessa con la relazione geologica datata 17.7.1974, riguardante la medesima porzione di territorio. Confrontando diverse relazioni geologiche eseguite con riferimento a terreni confinanti, i ricorrenti contestando i dati di natura e composizione del terreno riportati nella relazione allegata al P.E.C. impugnato.

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti in merito alla situazione altimetrica dichiarata ed all’indicazione delle quote di alcune sezioni (BB, CC, FF, EE). Contesta parte ricorrente la non veridicità delle quote altimetriche indicate nella relazione allegata al P.E.C. impugnato.

Si è costituito il comune resistente con memoria di stile.

Con decreto n.1697/2012 il ricorso è stato dichiarato perento.

Con decreto n. 3716/2012, in seguito ad opposizione della ricorrente, la vertenza è stata reiscritta a ruolo.

In data 14.11.2012 si è costituito il controinteressato, con memoria di stile.

Con memoria depositata in data 7.4.2014 l’amministrazione resistente ha ricostruito l’ iter procedimentale del P.E.C. , documentando che il medesimo, nelle more, è stato oggetto di rinuncia da parte dei proponenti ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

Con memoria del 16.4.2014 parte ricorrente ha insistito per una declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato e comunque per la liquidazione delle spese di lite.

All’udienza dell’8.5.2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Ritiene il collegio che sia fondata l’eccezione di improcedibilità mossa dall’amministrazione resistente.

Risulta infatti dai documenti depositati dal Comune di Moncalieri che i controinteressati, con atto depositato in Comune in data 2.2.2010, hanno espressamente rinunciato al P.E.C. impugnato (cfr. doc. 3 p. resistente);
per altro la sola controinteressata Gaia G, rispettivamente in data 5.2.2010 e 23.12.2010, ha presentato due nuove istanze di P.E.C. (la prima delle quali ancora una volta espressamente rinunciata in data 24.9.2010), coinvolgenti, tra l’altro, il mappale 522 originariamente incluso nel rinunciato P.E.C. del 2002 (cfr. doc. da 4 a 7 di parte resistente).

E’ pur vero, come contestato dalla ricorrente, che il Comune non ha formalizzato un atto di autotutela da parte del consiglio comunale con riferimento alla delibera di approvazione del P.E.C. del 2002 qui impugnata, vero è tuttavia altresì che detto PEC pacificamente non ha avuto alcuna esecuzione (ormai per oltre dieci anni) e che i suoi promotori, tanto con la rinuncia quanto con la presentazione di nuove istanze di P.E.C. evidentemente non suscettibili di essere realizzate in contemporanea a quanto approvato nel 2002, hanno tenuto una condotta che sarebbe ex se incompatibile con ogni ulteriore pretesa di attuazione di detto P.E.C.

Se tanto priva la ricorrente di attuale interesse al giudizio, correttamente la società ricorrente insiste con riferimento alle spese di lite, tanto più che solo con l’ultima memoria difensiva del 7.4.2014 sono stati prodotti in giudizio i documenti che comprovano la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, documenti che, non essendosi tradotti in un formale atto di autotutela da parte dell’amministrazione, ben potevano essere ignorati dalla IMAG.

A ciò si aggiunta che il controinteressato S, costituendosi in data 14.11.2012, non ha fatto constare la dirimente circostanza di avere, nelle more, formalmente rinunciato al PEC (come risulta dai documenti prodotti dall’amministrazione).

La valutazione delle censure deve quindi essere svolta ai fini dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Risulta documentalmente e pacificamente fondata la prima delle censure dedotte.

Si legge, infatti, nel punto 4 della relazione illustrativa al PEC presentata dai signori G e S che “le porzioni di terreno che nel piano si prevedono a verde pubblico ed a edificazione sono completamente libere da qualsivoglia struttura e in essa non sono presenti essenze arboree da salvaguardare”. Inoltre nella cartografia non veniva indicato alcun edificio esistente e, in particolare, il mappale 521 di proprietà S veniva computato tra le aree idonee a generare volumetria edificabile.

Risulta tuttavia dalla sentenza n. 264/2000 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, che il signor S è stato condannato per aver realizzato in alcuni mappali dell’area (tra cui il 521, oggetto di PEC) delle costruzioni abusive, chiedendo altresì una sanatoria nel cui contesto ha posto in essere una falsa rappresentazione della realtà di fatto (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

E’ pertanto comprovato che il PEC è stato richiesto ed approvato sulla scorta di una falsa rappresentazione della situazione edificatoria dell’area (per altro dopo che analoga condotta era stata tenuto con riferimento a precedenti istanze di condono).

Tanto risulta assorbente per ritenere che il ricorso, come proposto, fosse fondato.

In punto spese, alla luce del principio della soccombenza virtuale, si ritiene che le medesime debbano essere accollate ai controinteressati in quanto costoro hanno tentato di trarre vantaggio da una falsa rappresentazione della realtà, a danno della stessa amministrazione resistente.

Considerato, per contro, che il PEC non ha avuto alcun seguito sussistono giusti motivi per compensare le spese con l’amministrazione resistente.

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