TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-06-27, n. 201101093
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01093/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Impresa F.lli Maurizi s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Masaccio 172;
contro
Comune di Campi Bisenzio, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, piazza S. Spirito 10;
per l'annullamento
A) con l'atto introduttivo del giudizio:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Campi Bisenzio n. 38 del 4.4.2007;
- della comunicazione prot. n. 24527 del 16 aprile 2007 con cui è stata disposta la sospensione dei termini per esame/rilascio di permesso di costruire;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Campi Bisenzio n. 49 del 18.5.2007,
e comunque di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;
B) con motivi aggiunti depositati il 27.11.2007:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Campi Bisenzio n. 72 del 19.7.2007;
- del provvedimento prot. n. 60876 del 10 ottobre 2007 con cui è stata applicata la misura di salvaguardia sulla istanza di permesso di costruire avanzata dalla società ricorrente in data 22.12.2006, prot. n. 78941,
e comunque di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;
C) con motivi aggiunti depositati il 6.2.2009:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Campi Bisenzio n. 118 del 13 ottobre 2008;
D) con motivi aggiunti depositati il 24.3.2009:
- del provvedimento datato 14.1.2009, prot. n. 5353, a firma del Responsabile del Servizio di edilizia privata del Comune di Campi Bisenzio, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire richiesto con domanda prot. n. 78941 del 22.12.2006.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con deliberazione n. 38 del 4/4/2007 il Consiglio comunale di Campi Bisenzio, facendo riferimento ad una inchiesta giudiziaria in corso da cui sembravano emergere difformità tra il Piano strutturale e il Regolamento urbanistico comunale " tali da considerare quest'ultimo in tutto o in parte illegittimo ", ha disposto la sospensione in autotutela del predetto RUC, ai sensi dell’art. 21- quater della legge n. 241/1990, fino al successivo 20 maggio, onde procedere ad una verifica in merito alle prospettate difformità.
In relazione a quanto sopra, con nota a firma della Responsabile di Area n. 24527 del 16/4/2007, è stato comunicato all'impresa F.lli Maurizi di Maurizi Giorgio, Sergio e C. s.n.c. che era sospesa fino alla data di cui sopra l'istruttoria relativa alla domanda di rilascio di permesso di costruire n. 78941 del 22/12/2006 finalizzata alla realizzazione di un edificio residenziale composto da 17 unità immobiliari, presentata dalla predetta impresa.
Con successiva deliberazione n. 49 del 18/5/2007 il C.C. di Campi Bisenzio ha prorogato la sospensione dell'efficacia del Regolamento urbanistico comunale " fino al giorno 31 luglio 2007, e comunque fino alla data di adozione di una variante al vigente R.U.C. volta alla eliminazione delle evidenziate difformità rispetto al Piano Strutturale qualora la stessa adozione avvenga in data anteriore ".
I provvedimenti citati sono stati impugnati dall'impresa F.lli Maurizi con l'atto introduttivo del giudizio (contenente anche domanda di risarcimento dei danni subìti), in cui si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Campi Bisenzio.
2) Con motivi aggiunti depositati il 27/11/2007 la società ricorrente ha impugnato (per vizi propri e di illegittimità derivata) la deliberazione consiliare n. 72 del 19/7/2007 di adozione della variante al RUC " finalizzata al riallineamento dello stesso al Piano Strutturale ", nonché il provvedimento dirigenziale n. 60876 del 10/10/2007 con cui è stata applicata la misura di salvaguardia nel procedimento sulla domanda per il rilascio di permesso di costruire a suo tempo presentata dall'impresa F.lli Maurizi.
3) La medesima impresa ha poi depositato in data 6/2/2009 nuovi motivi aggiunti con cui ha esteso l'impugnazione alla deliberazione consiliare n. 118 del 13/10/2008 di approvazione della variante al RUC, formulando censure sia di illegittimità derivata, sia di violazione di legge ed eccesso di potere.
4) Un ulteriore atto di motivi aggiunti (recante censure di illegittimità derivata) è stato poi depositato dalla società ricorrente il 24/3/2009 contro il provvedimento n. 5353 del 14/1/2009 con cui il Comune di Campi Bisenzio ha infine respinto la domanda di permesso di costruire n. 78941 del 22/12/2006.
5) Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 25 maggio 2011, in cui la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente va evidenziato che la società ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in Comune di Campi Bisenzio che il Regolamento urbanistico approvato nel 2005 ha classificato in zona B, di completamento residenziale, con una capacità edificatoria di circa mc. 3.800 per destinazione residenziale e di circa mc. 475 con destinazione commerciale e/o direzionale. Sulla base di tali previsioni la predetta società ha presentato all’A.C. di Campi Bisenzio, in data 22/12/2006, la domanda di permesso di costruire prot. n. 78941, finalizzata alla realizzazione di un edificio residenziale per 17 unità immobiliari.
2) Prima di trattare il merito della causa va esaminata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dei provvedimenti di sospensione (e di proroga della stessa) del RUC 2005, formulata dalla difesa del Comune resistente nella memoria depositata il 22/4/2011 in relazione alla circostanza che tali provvedimenti hanno esaurito i propri effetti: detta eccezione va respinta .
L'atto introduttivo del giudizio è stato infatti notificato e depositato quando era ancora efficace la proroga della sospensione disposta con la deliberazione C.C. n. 49 del 18/5/2007;a quell'epoca sussisteva certamente l'interesse all'impugnazione di quell'atto e della presupposta deliberazione consiliare n. 38 del 4/4/2007;e la circostanza che tale efficacia sia successivamente venuta meno non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, quantomeno ai sensi dell’art. 30 comma 3 del codice del processo amministrativo, essendo stata proposta anche domanda risarcitoria.
3.1) Le censure formulate nel ricorso originario possono essere così sintetizzate:
a) le deliberazioni consiliari di sospensione del RUC e di proroga della stessa sono state adottate con richiamo al potere previsto dal secondo comma dell’art. 21- quater della legge n. 241/1990, che in realtà non è applicabile agli strumenti urbanistici;
b) non sussistono in ogni caso " gravi motivi " idonei a legittimare l'esercizio di tale potere, essendo sufficiente procedere all'adozione di una ordinaria variante urbanistica;
c) manca in ogni caso il presupposto delle " sopravvenute esigenze " richiesto dal citato art. 21- quater per legittimare la proroga della sospensione già disposta;
d) la conseguente sospensione dell'istruttoria relativa alla domanda di rilascio di permesso di costruire n. 78941 del 22/12/2006 presentata dall'impresa ricorrente è illegittima in via derivata e anche perché a tempo indeterminato.
3.2) La censura di cui al punto precedente sub a) è infondata. Questa Sezione si è recentemente pronunciata in tema di sospensione di strumenti urbanistici in una serie di giudizi riguardanti il Comune di Capalbio;in proposito si legge, tra le altre, nella sentenza n. 2799 del 15 luglio 2010:
" Con l'originario ricorso la società agricola Poggio Vaccaro ha innanzitutto impugnato la deliberazione n. 46 del 31/12/2006 con cui il Consiglio Comunale di Capalbio ha disposto "la sospensione temporanea ed immediata, per la durata di mesi cinque da oggi, della efficacia delle previsioni di cui alle N.T.A. delle zone agricole, approvate con atto consiliare n. 39 del 30.08.2002, limitatamente alle disposizioni riguardanti le nuove edificazioni ricadenti nelle zone E1 ed E2 del P.R.G. vigente". A fondamento di tale deliberazione la predetta Amministrazione ha richiamato l’art. 21-quater della legge n. 241/1990 a tenore del quale "L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge" (comma 2).
Secondo la difesa della ricorrente - che richiama l’art. 29 della medesima legge (sostituito dall’art. 19 della legge n. 15/2005, che ha introdotto anche il citato art. 21-quater) - detta norma non era però applicabile in mancanza di un suo recepimento da parte del legislatore regionale;un potere di sospensione del genere di quello esercitato dal Comune di Capalbio non è previsto dalla L.R. n. 1/2005, né è riconducibile ad un potere di sospensione dei propri atti attribuito in via generale alla P.A. In relazione a quanto prospettato in proposito dalle parti il Collegio osserva quanto segue:
- l’art. 22 della legge n. 15/2005 dispone: "Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge";ciò significa che la previsione di cui all’art. 21-quater, se non espressamente recepita dalla legislazione regionale, poteva comunque trovare applicazione in sede locale se mancava una disciplina regionale vigente che regolasse lo specifico procedimento di cui si discute;così però non era nel caso di specie, dovendosi fare riferimento alla disciplina dettata dalla L.R. n. 1/2005 per quanto riguarda la materia urbanistica ed alla L.R. n. 9/1995 (applicabile anche ai Comuni in base al disposto di cui all’art. 63 comma 2), per quanto riguarda il procedimento amministrativo: e in nessuna delle due leggi citate si rinviene una disposizione di carattere generale attributiva del potere di sospendere gli atti amministrativi;
- da ciò consegue che non è pertinente il richiamo all’art. 21-quater della legge n. 241/1990 contenuto nella deliberazione impugnata;contrariamente però a quanto sostenuto dai ricorrenti il Collegio ritiene che il provvedimento sospensivo adottato dal Comune di Capalbio trova comunque sufficiente supporto nella considerazione che va riconosciuto alla P.A. un potere generale di sospensione dei propri atti;potere che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003 n. 6038;T.A.R. Marche, Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 1887;T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 luglio 2006 n. 6050;T.A.R. Pescara 3 marzo 2005 n. 92) ha ritenuto esistente anche prima che trovasse positivo riconoscimento nell’art. 21-quater e che, sebbene spesso ricondotto alla previsione di cui all’art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990, appare espressivo di un più generale potere di autotutela cautelare, sostanzialmente finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;potere che può essere esercitato anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) non possa trovare applicazione la specifica disciplina dettata dall’art. 21-quater, purché sussistano preminenti ragioni di pubblico interesse.
Riconosciuta l'esistenza di un tale potere, risultano inconferenti le censure (rubricate al n. 2 dell'atto introduttivo) circa l'inapplicabilità dell’art. 21-quater ai piani urbanistici: la legittimità dell’impugnata sospensione va quindi valutata in relazione alle motivazioni che il Comune resistente ha addotto a sua giustificazione ".
Le medesime conclusioni valgono nel presente giudizio.
3.3) Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione resistente ad intervenire con immediatezza "congelando" temporaneamente il quadro urbanistico comunale emergono chiaramente dall’impugnata deliberazione consiliare n. 38/2007 ed appaiono al Collegio sufficientemente gravi per legittimare l'intervento sospensivo di cui si controverte. In detta deliberazione si legge che la vicenda trae origine da un'indagine penale da cui emergevano consistenti dubbi circa la compatibilità fra il Piano strutturale e il Regolamento urbanistico;il che comportava un’evidente incertezza operativa per il Comune in un settore nevralgico quale quello urbanistico-edilizio e imponeva di fare chiarezza con urgenza, procedendo ad una approfondita verifica che consentisse di predisporre gli interventi eventualmente necessari.
La verifica eseguita, poi, ha reso necessario, ad avviso dell'A.C. resistente, intervenire sulla disciplina urbanistica e ciò giustificava la proroga della sospensione disposta con l'impugnata deliberazione consiliare n. 49/2007. In particolare, per quanto riguarda questo secondo provvedimento, nella motivazione si richiama il parere pro-veritate acquisito dall'Amministrazione che, quanto al dimensionamento complessivo del RUC, evidenziava:
" - che, nonostante il conforme dimensionamento delle zone C, il dimensionamento residenziale complessivo del Regolamento urbanistico eccede ampiamente i limiti, per quanto indicativi, disposti dal Piano strutturale;
- che lo scostamento di tali limiti è tale da non poter comunque… essere ritenuto compatibile con gli indirizzi del Piano strutturale, certamente non prescrittivi ma altrettanto certamente non irrilevanti ".
Con specifico riferimento alle zone di completamento residenziale il medesimo parere riferiva:
" - che le zone B comportano una significativa eccedenza di potenzialità insediativa, parte della quale è certamente ammissibile dato il carattere indicativo della previsione del Piano strutturale, ma non fino ad assorbire uno scostamento così accentuato (quasi tre volte la previsione iniziale) rispetto al Piano strutturale, per di più in assenza di motivazioni che esplicitamente lo giustifichino ".
Più nel dettaglio il parere in questione ha evidenziato un sovradimensionamento della potenzialità insediativa prevista dal Regolamento urbanistico rispetto a quella del Piano strutturale quantificabile nella misura del 45%-80% (a seconda dei parametri presi in considerazione);mentre la misura indicativamente prevista dall'elaborato 2 del P.S. (" La domanda di pianificazione "), secondo cui il fabbisogno residenziale sarebbe stato soddisfatto nei limiti del 20% mediante interventi di completamento nelle zone B, è risultata superata di quasi tre volte (circa 4.500 abitanti aggiuntivi, rispetto ai 1.400-1.500 ipotizzabili in base al Piano strutturale).
Si tratta evidentemente non di un mero scostamento di per sé tollerabile, ma di un sostanziale stravolgimento della strategia a cui è ispirato il P.S.;di qui la necessità di un intervento tempestivo e non ordinario, ma prodromico ad un rinnovato esercizio del potere pianificatorio.
Le scelte così operate dal Comune di Campi Bisenzio non appaiono né irragionevoli, né frutto di travisamento dei presupposti;la censura esaminata è dunque anch'essa infondata.
3.4) La riconosciuta inapplicabilità dell’art. 21- quater della legge n. 241/1990 rende inconferente la censura di cui al precedente punto 2.1 sub c). Gli esiti della verifica medio tempore operata e la ritenuta necessità di intervenire "a bocce ferme" costituivano comunque elementi idonei ad integrare le " sopravvenute esigenze " ritenute carenti dall'impresa ricorrente.
3.5) In relazione a quanto sopra non sussistono i vizi di illegittimità derivata denunciati contro il provvedimento di sospensione dell'istruttoria relativa alla domanda di rilascio di permesso di costruire n. 78941 del 22/12/2006;provvedimento che peraltro, facendo chiaro riferimento alla sospensione dell'efficacia del RUC disposta fino al 20/5/2007, non era affatto a tempo indeterminato.
3.6) L’azione impugnatoria proposta con l’atto introduttivo del giudizio va dunque respinta.
4.1) La deliberazione consiliare n. 72 del 19/7/2007 di adozione della variante al RUC " finalizzata al riallineamento dello stesso al Piano Strutturale " è stata impugnata dall'impresa ricorrente con motivi aggiunti depositati il 27/11/2007;si deduce in sintesi:
a) che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere all'annullamento del Regolamento urbanistico e non alla sua mera modificazione con apposita variante;
b) che è mancata un’adeguata valutazione della posizione consolidata di chi, come la società ricorrente, ha in buona fede fatto affidamento sulle originarie previsioni del RUC;
c) che la nuova disciplina dell'area di proprietà della ricorrente è illogica e fondata su erronei presupposti;
d) che il provvedimento dirigenziale n. 60876 del 10/10/2007 con cui è stata applicata la misura di salvaguardia nel procedimento sulla domanda per il rilascio di permesso di costruire a suo tempo presentata dall'impresa F.lli Maurizi è affetto da illegittimità derivata.
4.2) Premesso che il percorso seguito dal Comune di Campi Bisenzio per assicurare la compatibilità tra P.S e R.U. (censurato con il motivo precedentemente indicato sub a) è frutto di una scelta di merito non sindacabile e comunque non manifestamente irragionevole, si rileva che in sede di adozione della variante al RUC il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 72 del 19/7/2007, un emendamento alla Relazione generale specificamente riguardante " Gli effetti di carattere sociale ed economico " della vicenda di cui si controverte e delle scelte operate dall'Amministrazione. Emerge da quanto sopra (e dalla lettura dell’emendamento approvato) che il Comune resistente non ha trascurato le diverse problematiche connesse alla necessità di riordinare la propria disciplina urbanistica;la censura precedentemente indicata sub b) è dunque infondata, anche perché rispetto all’intervento edilizio progettato dall’impresa ricorrente non potevano ritenersi concretate, in relazione allo stato di avanzamento della procedura, aspettative qualificate meritevoli di specifica considerazione o tali da imporre particolari cautele e oneri motivazionali (come avviene, ad esempio, in caso di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di un titolo edilizio o di silenzio-rifiuto su una domanda edilizia).
4.3) La censura di cui al punto 3.1 sub c) è invece priva di interesse per la parte ricorrente, posto che la disciplina riguardante l'area di sua proprietà è stata superata e modificata in sede di approvazione della variante al RUC.
4.4) Le precedenti considerazioni portano a respingere le censure di illegittimità derivata proposte contro il provvedimento dirigenziale n. 60876 del 10/10/2007.
4.5) In conclusione, vanno respinti i motivi aggiunti depositati il 27/11/2007.
5.1) La variante al Regolamento urbanistico adottata dal C.C. di Campi Bisenzio con deliberazione n. 72/2007 ha previsto per l'area di proprietà della società ricorrente una disciplina urbanistica meno favorevole di quella previgente: perciò l’Impresa F.lli Maurizi ha presentato un’articolata osservazione, parzialmente accolta in sede di approvazione della variante stessa con la deliberazione consiliare n. 118 del 13/10/2008. L'area in questione risulta quindi identificata tra quelle " destinate al completamento ed alla ricucitura del tessuto insediativo " dall’art. 117 delle NTA e, in particolare, tra le zone Bc, definite dall’art. 118 quali " aree inedificate destinate all'edificazione ad uso prevalentemente residenziale all'interno dei perimetri di cui all’art. 117 ". Secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 117 " all'interno di detti perimetri il Regolamento urbanistico si attua mediante la procedura competitiva e comparativa di cui all’art. 10 ".
La nuova disciplina così introdotta ha formato oggetto di ulteriore impugnazione da parte della ricorrente mediante i motivi aggiunti depositati il 6/2/2009, in cui si deduce:
a) l'illegittimità derivata della variante approvata dai vizi degli atti presupposti;
b) l'illegittimità della previsione che subordina l'edificazione ad una " procedura competitiva e comparativa " non prevista da alcuna norma legislativa ed anzi contrastante con i principi di cui all’art. 31 della L.U. n. 1150/1942 ed all’art. 77 della L.R. n. 1/2005;
c) la mancata valutazione della posizione consolidata di chi, come la società ricorrente, ha in buona fede fatto affidamento sulle originarie previsioni del RUC.
5.2) Le conclusioni raggiunte ai punti precedenti determinano l'infondatezza della dedotta censura di illegittimità derivata.
Anche la censura sintetizzata al punto precedente sub c) va ritenuta infondata per le ragioni già esposte al punto 4.2).
5.3) Quanto alla " procedura competitiva e comparativa " introdotta dall’art. 10 NTA la società ricorrente ne afferma l'illegittimità perché:
- subordina la concreta edificabilità dei terreni a presupposti ulteriori rispetto alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione o al pagamento degli oneri di urbanizzazione, previsti dalla normativa nazionale e regionale (art. 31 della L.U. n. 1150/1942 ed art. 77 della L.R. n. 1/2005);in particolare, l’art. 20 NTA fa riferimento a parametri che privilegiano le proposte di realizzare maggiori opere o di cedere volumetria o le offerte economiche in denaro;
- introduce una limitazione temporale, rimettendo al Comune la decisione sul quando e quanto costruire;
- rinvia ad una fase futura rispetto all'approvazione del Regolamento urbanistico la concreta individuazione delle aree edificabili, non essendo in realtà tali quelle così classificate dalla pianificazione, prima del passaggio attraverso la procedura ex art. 10 NTA.
Questo Tribunale ha recentemente esaminato, con riferimento alla disciplina urbanistica del Comune di Quarrata, problematiche analoghe a quelle qui in esame riguardanti, in particolare, le previsioni del R.U. di quel Comune relative ad " aree a pianificazione differita… potenzialmente suscettibili di accogliere nuove urbanizzazioni ", che possono esprimere la loro potenzialità edificatoria solo all'esito di una " procedura competitiva e comparativa ". Pur tenendo conto della non identità delle situazioni affrontate, le conclusioni raggiunte in quei giudizi possono valere anche nella presente controversia, in quanto riferite a profili generali. Più specificamente, nella sentenza n. 310 del 14 febbraio 2011 si è affermato:
- che la modalità pianificatoria scelta dal Comune di Quarrata non comporta la rinuncia a pianificare l'intero territorio comunale, posto che le aree a pianificazione differita " non sono prive di disciplina urbanistica ma si connotano per un regime suscettibile di evoluzione;esse, pur allo stato inedificabili…, sono tuttavia potenzialmente destinate all'edificazione a fini residenziali, cui potranno accedere partecipando alle procedure selettive…, sicché non vi è vuoto disciplinare o rinuncia alla pianificazione ";le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, nella presente controversia, riferita ad aree dichiaratamente edificabili, anche se gli interventi realizzabili sono subordinati al positivo passaggio attraverso una " procedura competitiva e comparativa ";
- che una procedura di tal genere non comporta " un trattenimento da parte della p.a. dello ius aedificandi e … una fuoriuscita quindi del R.U. in esame dai principi che governano la pianificazione urbanistica, trattandosi piuttosto di una diversa modulazione dell'esercizio della funzione pianificatoria ", che si esprime attraverso " una procedura… funzionale… al duplice obiettivo di rendere trasparenti le scelte pubbliche, attraverso la predeterminazione dei criteri valutativi e di realizzare quanto più possibile l'interesse pubblico, in linea quindi con i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ";tali argomentazioni risultano calzanti anche nella presente controversia ed evidenziano la compatibilità del sistema sicuramente innovativo recepito nel RUC di Campi Bisenzio con i principi dell'ordinamento;si può aggiungere che il preteso contrasto con gli artt. 31 della L.U. n. 1150/1942 e 77 della L.R. n. 1/2005 non è realtà ravvisabile, tenuto conto che tali norme subordinano certamente l'edificazione alla esistenza/realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma non escludono che il rilascio dei necessari titoli possa essere subordinato ad altre condizioni;
- che la scelta di valutare le proposte sulla base di criteri non solo qualitativi, ma anche quantitativi " consente di valorizzare la disponibilità a cedere al Comune aree che potranno essere utilizzate per migliorare la qualità urbana o comunque a vantaggio della collettività ";vantaggio sicuramente ritraibile anche da offerte economiche.
5.4) In relazione a quanto sopra i motivi aggiunti depositati il 6/2/2009 vanno respinti.
6) Le conclusioni precedentemente raggiunte comportano la reiezione anche dei motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente il 24/3/2009 contro il provvedimento n. 5353 del 14/1/2009 con cui il Comune di Campi Bisenzio ha respinto la domanda di permesso di costruire n. 78941 del 22/12/2006 (atto censurato solo per illegittimità derivata).
7) Restano da esaminare le domande risarcitorie formulate dalla società ricorrente, in ordine alle quali si osserva quanto segue:
a) vanno respinte le richieste di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dai provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: alla reiezione delle domande impugnatorie consegue quella delle connesse domande risarcitorie;
b) non può neppure essere presa in considerazione, invece, la domanda di risarcimento del solo danno emergente (imposte pagate e spese di progettazione) formulata dalla ricorrente in via subordinata, in caso di rigetto delle azioni impugnatorie;tale richiesta, fondata sul riconoscimento della almeno parziale illegittimità del Regolamento urbanistico approvato nel 2005, è stata infatti avanzata per la prima volta con la memoria depositata il 22/4/2011, che non risulta notificata (ed appare comunque tardiva rispetto al termine di 120 giorni ex art. 30 comma 3 del codice del processo amministrativo, anche a fare riferimento, quale dies a quo , nell'ipotesi più favorevole alla parte ricorrente, alla data di entrata in vigore del medesimo codice).
8) La complessità della vicenda (che trae origine da illegittime scelte operate dalla stessa Amministrazione resistente in sede di disciplina urbanistica) e la parziale novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.