TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-02-11, n. 201401633

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-02-11, n. 201401633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401633
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03730/2013 REG.RIC.

N. 01633/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03730/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3730 del 2013, proposto da:
G L A, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Arosi Insurance Broker di Arosi dr. G e della Nord Est Brokers S.r.l. , rappresentato e difeso dagli avv.ti M L T e E A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E A in Roma, v.le Angelico, 38;

contro

Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M B, A S, S Sarcello e Massimiliano Scalise, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale, 21;
Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Domitilla Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Pollaiolo, 5;

per l'annullamento

del provvedimento Isvap del 21 dicembre 2012 che ha disposto l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi nei confronti del sig. G L A ai sensi dell’art. 329, commi 1, lett. c), e 2 del codice delle assicurazioni private;

della deliberazione del 6 dicembre 2012 del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Isvap che proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

L’ISVAP (ora IVASS), con provvedimento n. 1296 del 21 dicembre 2012, ha disposto nei confronti dell’intermediario signor G L A l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’art. 329, commi 1, lett. c), e del codice delle assicurazioni private con conseguente cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

Violazione di legge: violazione art. 331 d.lgs. n. 209 del 2005;
violazione art. 3 regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006;
carenza di potere.

L’azione disciplinare, relativamente al rapporto con l’agenzia AXA, agente dott. G F, dovrebbe ritenersi decaduta in virtù del superamento dei termini stabiliti dalla normativa in materia. L’avvio del procedimento nei confronti del ricorrente, quale titolare della ditta individuale Arosi Insurance Broker, in relazione a quanto lamentato dal dott. F, sarebbe avvenuto in data 14 dicembre 2011, ma in tal modo sarebbe stato violato sia il termine di novanta giorni entro il quale doveva concludersi l’istruttoria sia quello di centoventi giorni per l’avvio del procedimento, atteso che, anche volendo ritenere che la documentazione fosse completa nel termine più lungo e, quindi, al momento del ricevimento, in data 15 aprile 2011, dei chiarimenti del ricorrente, l’istruttoria avrebbe dovuto concludersi entro novanta giorni (15 luglio 2011) per dare avvio al procedimento entro i successivi centoventi giorni (15 novembre 2011).

Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità;
carenza di motivazione: sivamento;
carenza di potere.

Sempre in relazione ai danni paventati dall’agenzia Axa, agente dott. F, il comportamento dell’Isvap desterebbe perplessità in quanto nel settembre 2011 aveva di deciso di archiviare l’esposto Consap, per cui non si comprenderebbe perché, in data 14 dicembre 2011, avrebbe ritenuto di avviare il procedimento disciplinare. Né potrebbe essere legittima la “riapertura” del procedimento solo perché, nel frattempo, è iniziata l’istruttoria di un altro e diverso procedimento.

Eccesso di potere;
sviamento;
carenza dei presupposti di fatto;
contraddittorietà, perplessità, insufficienza e carenza di motivazione;
istruttoria carente o insufficiente.

Sarebbe stata necessaria una approfondita istruttoria diretta a verificare la veridicità di quanto lamentato e preteso dal dott. F, mentre non vi sarebbe alcuna certezza circa gli esatti importi dei premi versati nel periodo agosto 2009/novembre 2009.

Se il Collegio di Garanzia ha ritenuto di utilizzare lo strumento presuntivo, non sarebbero emerse prove certe della responsabilità del ricorrente.

Eccesso di potere;
sviamento;
carenza dei presupposti di fatto;
contraddittorietà, insufficienza e carenza di motivazione;
istruttoria carente e insufficiente;
violazione art. 11 regolamento Isvap n. 6/2006.

Analoghe doglianze sussisterebbero relativamente a All Risks.

Nell’opposizione al decreto ingiuntivo sarebbero illustrate le ragioni a base dell’insussistenza del debito.

L’amministrazione avrebbe dovuto almeno sospendere il procedimento disciplinare in attesa della sentenza definitiva in quanto ipotesi rientrante nelle “legittime cause di sospensione” indicate nell’art. 11 del regolamento Isvap n. 67 del 2006.

L’Isvap avrebbe dovuto eseguire un’approfondita istruttoria al fine di verificare la fondatezza della pretesa di All Risks verso la ricorrente e, soprattutto, la effettiva consistenza delle pretese somme riscosse dagli assicurati a titoli di premi che Nord Est Brokers Srl non avrebbe versato.

Le operazioni fatte transitare sul conto separato imputate al ricorrente siccome risultanti dagli estratti conto nel periodo giugno/agosto 2010, per la loro esiguità ed entità limitata, non giustificherebbero la sanzione della radiazione.

I provvedimenti impugnati non conterrebbero elementi e ragioni certe a supporto della responsabilità del ricorrente.

Non potrebbe affermarsi che un decreto ingiuntivo non munito della clausola della provvisoria esecuzione, oggetto di un giudizio di opposizione sia “di per sé valido al di là di ciò che sarà deciso in sede di impugnazione”.

Violazione ed errata applicazione artt. 54 e 55 Regolamento Isvap n. 5/2006 e art. 117 cod. ass.

A carico del ricorrente, rispetto all’agenzia Axa, dott. F, e ad All Risks non sarebbe sorto l’obbligo di separatezza disciplinato dall’art. 117 cod. ass. e previsto dagli artt. 54 e 55 Regolamento Isvap 5 del 2006.

Insussistenza dei presupposti di diritto;
difetto di motivazione;
erronea applicazione art. 62, comma 2, lett. a), regolamento Isvap 57/2006. Violazione principio di proporzionalità;
illogicità e irragionevolezza manifesta;
assenza dell’elemento soggettivo.

La sanzione della radiazione sarebbe abnorme e sproporzionata per l’assenza sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo, avendo il ricorrente operato senza dolo o colpa.

L’Ivass e la Consap, in rito, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, essendo stato l’atto impugnato ricevuto da parte ricorrente presso lo studio dell’avv. T in data 14 gennaio 2013.

Consap ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un ulteriore profilo, in quanto il primo ricorso notificato non sarebbe stato depositato, mentre sarebbe stato depositato un secondo ricorso notificato, di contenuto sostanzialmente identico al primo.

Nel merito, Consap ha evidenziato la propria estraneità al procedimento disciplinare, essendosi limitata a comunicare all’Isvap circostanze potenzialmente rilevanti ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza, e, comunque, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ivass, con analitica memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Le eccezioni in rito formulate dalle amministrazioni resistenti non possono essere condivise.

1.1 L’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica è infondata.

La circostanza che il provvedimento impugnato sia stato conosciuto dall’avv. T in data 14 gennaio 2013 - anche a voler prescindere dalla considerazione di parte ricorrente secondo cui non avrebbe eletto domicilio presso detto avvocato nel procedimento disciplinare in questione, ma solo per l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da All Risks avanti il Tribunale di Roma – non rileva ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. in quanto la conoscenza piena dell’atto, alla quale è ancorato il dies a quo del termine, si identifica nella acquisita consapevolezza dell’esistenza e della lesività dell’atto da parte del soggetto dallo stesso leso, per cui la conoscenza da parte di soggetti terzi, ivi compreso il difensore dell’interessato, non è idonea allo scopo.

1.2 Parimenti, l’eccezione di inammissibilità sotto ulteriore profilo formulata dalla Consap non è persuasiva.

La circostanza che sia stato notificato un primo ricorso non depositato non ha consumato il potere di azione attribuito al ricorrente in quanto l’azione di annullamento è stata comunque esercitata nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.

D’altra parte, il rapporto processuale si instaura con l’avvenuto deposito del ricorso, sicchè a nulla rileva la considerazione della sostanziale identità dei due ricorsi notificati, atteso che l’unico ricorso depositato, nei termini di legge, è quello che ha introdotto il presente giudizio, nel quale, peraltro, come correttamente evidenziato dalla Consap, non assume rilievo l’impugnazione della comunicazione dei provvedimenti lesivi che, non avendo alcuna natura provvedimentale, il Collegio ha ritenuto di non indicare nell’epigrafe del ricorso.

2. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L’Isvap (ora Ivass), con provvedimento n. 1296 del 21 dicembre 2012, ha disposto l’applicazione nei confronti dell’intermediario signor G L A della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’art. 329, commi 1, lettera c), e 2 del codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

La determinazione è stata assunta vista la deliberazione n. 1990/II del Collegio di Garanzia, Sezione II, assunta nell’adunanza del 6 dicembre 2012, le cui motivazioni sono integralmente richiamate nell’atto.

La deliberazione del Collegio di Garanzia, nella parte relativa allo svolgimento del procedimento, ha rappresentato che l’Isvap, Direzione Coordinamento Giuridico, ha avviato, in data 14 dicembre 2011, procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente contestandogli irregolarità attibuitegli quale titolare della ditta individuale Arosi Insurance Broker e, contestualmente, quale responsabile dell’attività intermediativa, oltreché rappresentante legale, della Nord Est Brokers Srl.

Nello specifico, con riferimento all’attività della ditta Arosi Insurance Broker, in una lettera del 25 maggio 2010 rivolta al Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, l’avvocato dell’agente F, titolare di mandato conferito da Axa, chiedeva un indennizzo di € 39.354,35, poi ridotto ad € 38.247,24, in corrispondenza di premi ricevuti dal broker e non rimessi, tramite l’agente, all’impresa mandante;
l’istanza risarcitoria veniva accolta dal Fondo che, con nota del 28 luglio 2011, comunicava di avere corrisposto all’agente F la somma di € 38.247,24.

Con riferimento all’attività della Nord Est Brokers, la società All Risks Under Writing Agency inviava al Fondo di Garanzia dei mediatori una richiesta di indennizzo per € 225.224,23, corrispondenti a premi che sarebbero stati versati dai clienti alla società di brokeraggio e da questa non rimessi alla International Insurance Company of Hannover, di cui la richiedente era mandataria. Con una lettera dell’8 giugno 2010 il debito veniva riconosciuto dalla Nord Est Brokers, che si impegnava a saldarlo entro centottanta giorni. Tale termine non veniva rispettato e la All Risks otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per € 229.079,85 quale debito residuo alla data del 31 gennaio 2011;
anche tale cifra veniva indennizzata dal Fondo di Garanzia dei Mediatori.

Tra i motivi della decisione che hanno portato alla proposta, deliberata all’unanimità, di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione, il Collegio di Garanzia ha evidenziato che “contro il generico disconoscimento di quanto dovuto all’agente F ed alla società All Risks in punto di mancata rimessa dei premi ricevuti dalla clientela, emergono dagli atti elementi che oggettivamente fanno ritenere sussistente i debiti attribuiti all’Arosi. Ciò vale per gli indennizzi riconosciuti dal Fondo di Garanzia, presumibilmente conseguenti all’accertamento del credito vantato dai cennati nominativi;
vale altresì per il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in ordine ai crediti vantati dalla All Risks, di per sé valido al di là di ciò che sarà deciso in sede di impugnazione da parte dell’Arosi;
vale infine per il riconoscimento dello stesso debito effettuato dall’Arosi con la lettera dell’8 maggio 2010, in cui il broker si impegnava a rientrare del proprio debito entro 180 giorni, sicchè stupisce che l’Arosi, successivamente smentendosi senza aver nulla pagato nel frattempo, dichiari in prosieguo (si veda la nota dell’8.09.2011), di non avere alcun debito con All Risks”.

2.1 Con il primo motivo d’impugnativa, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 331 d.lgs. n. 209 del 2005, codice delle assicurazioni private, secondo cui, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’Isvap (ora Ivass), nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

In particolare, il signor Arosi ha sostenuto che l’avvio del procedimento nei suoi confronti, quale titolare della ditta individuale Arosi Insurance Broker, in relazione a quanto lamentato dal dott. F, sarebbe avvenuto in violazione sia del termine di novanta giorni entro il quale doveva concludersi l’istruttoria sia di quello di centoventi giorni per l’avvio del procedimento, atteso che, anche volendo ritenere che la documentazione fosse completa al momento del ricevimento, in data 15 aprile 2011, dei chiarimenti del ricorrente, l’istruttoria avrebbe dovuto concludersi entro novanta giorni (15 luglio 2011) per dare avvio al procedimento entro i successivi centoventi giorni (15 novembre 2011).

Il Collegio rileva in primo luogo che il termine prescritto per la contestazione degli addebiti decorre dall’accertamento dell’infrazione, momento che non coincide né con la data di consumazione della ipotizzata violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza della condotta illecita contestata da parte degli organi competenti.

Ne discende la non computabilità del tempo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari alla formulazione di una appropriata contestazione.

L’Isvap, con atto del 14 dicembre 2011, ha comunicato l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi del regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 in relazione ad una condotta complessiva unitaria articolata in due distinti segmenti, vale a dire l’azione del ricorrente quale titolare della ditta individuale Arosi Insurance Broker di Arosi dr. G, in riferimento alla lettera del 25 maggio 2010, inerente ad una richiesta di indennizzo presentata dall’avvocato dell’agente F per un importo di € 39.354,35 (ridotto ad € 38.247,24) derivante dalla mancata rimessa parziale dei premi incassati nei mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2009 e gennaio 2010 nonché l’azione del ricorrente quale rappresentante legale e responsabile dell’attività d intermediazione della Nord Est Brokers, in relazione ad una richiesta di indennizzo presentata dalla società All Risks Underwriting Agency al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione per i danni causati nell’esercizio dell’attività di mediazione della detta Nord Est Brokers per un importo di € 225.224,23 derivante da somme incassate dai clienti nel periodo marzo-giugno 2010 e parzialmente non rimesse alla All Risks.

Ne consegue - attesa la sostanziale unicità della fattispecie illecita ipotizzata, consistente nella mancata rimessa parziale dei premi incassati, nonché la contiguità temporale in cui hanno avuto luogo le due azioni – che queste ultime possono ritenersi avvolte dal vincolo della continuazione ed essere considerate ai fini in questione come un’unica infrazione all’accertamento della quale ancorare il dies a quo per il computo del termine di centoventi giorni per la contestazione degli addebiti.

Le censure afferiscono essenzialmente alla prima vicenda, mentre, in relazione alla seconda, risulta che la società Nord Est Brokers - in esito ad una richiesta con cui l’Isvap ha chiesto chiarimenti su un mancato versamento nei confronti della All Risks dei premi riscossi nel periodo marzo-giugno 2010 e di trasmettere gli estratti del conto corrente separato relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2010 comprovanti la sussistenza sul conto dell’importo costituente il saldo a debito maturato - ha rappresentato, con nota del 29 settembre 2011, che nulla sarebbe stato dovuto alla All Risks, a tal fine avendo predisposto conteggi analitici, ed ha inviato copia dell’estratto conto bancario del 1° marzo 2010 al 30 giugno 2010.

La delibazione di tale documentazione deve ritenersi rilevante ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 331 del codice delle assicurazioni private, sicché l’avvio del procedimento attraverso la contestazione degli addebiti deve ritenersi avvenuto tempestivamente.

2.2 Il ricorrente ha evidenziato che l’Isvap, nel settembre 2011, avrebbe deciso di archiviare l’esposto Consap riguardo la richiesta di risarcimento dell’agente F, per cui non sarebbe comprensibile perché, in data 14 dicembre 2011, avrebbe ritenuto di avviare il procedimento disciplinare.

La doglianza non può essere condivisa.

Il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’Isvap, con nota del 6 settembre 2011, ha informato, per le valutazioni di competenza, il Servizio Ispettorato dell’Istituto che l’atto di contestazione conseguente alla richiesta dell’agente generale di Axa Assicurazioni, F Gian Maria, di risarcimento danni per mancata rimessa dei premi, presentata al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, dallo stesso accolta, non è stato notificato per inapplicabilità degli artt. 177 e 183 del codice delle assicurazioni.

Analogamente, con nota del 21 settembre 2011, il Servizio Vigilanza Intermediari e Periti ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, alla Sezione Consulenza Legale dell’Istituto la documentazione relativa al broker, segnalando di aver provveduto ad archiviare l’esposto Consap riguardo la richiesta di risarcimento dell’agente F in quanto sono stati ritenuti inapplicabili sia l’art. 117 che l’art. 183 del codice delle assicurazioni, tenuto conto che il broker non era autorizzato ai sensi dell’art. 118 del codice alla tenuta di un conto separato e che l’agente ha comunque rimesso i maggiori premi dovuti alla compagnia, evitando di recare danni ai clienti.

Con la nota del 21 settembre 2011, il Servizio Vigilanza Intermediari e Periti ha evidenziato altresì che il sig. Arosi (quale legale rappresentante della Nord Est Broker) è oggetto di altro esposto Consap per mancate rimesse di premi ad un agente (€ 225 mila), al momento in fase istruttoria.

Il Collegio rileva sul punto che la decisione del Servizio Vigilanza Intermediari e Periti di procedere all’archiviazione dell’esposto Consap per inapplicabilità degli artt. 117 e 183 d.lgs. n. 209 del 2005 non incide affatto sulla valutazione della Sezione Consulenza Legale di procedere al fine di accertare la sussistenza di illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

In altri termini, i procedimenti di competenza dei due organi dell’amministrazione sono ontologicamente diversi e, ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, le valutazioni della Sezione Consulenza Legale, per le cui valutazioni di competenza, infatti, la documentazione è stata trasmessa, non possono essere incise da valutazioni effettuate dal Servizio Vigilanza sulla base di altri presupposti, in ragione dell’accertamento di autonome violazioni, per l’applicazione di differenti norme e per il perseguimento di diverse finalità.

In definitiva, il procedimento volto all’applicazione di sanzioni disciplinari è caratterizzato da autonomia funzionale e strutturale rispetto al procedimento volto all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Ne consegue che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella complessiva azione dell’Isvap.

D’altra parte, il procedimento disciplinare è stato avviato anche in riferimento ai fatti relativi al rapporto tra Nord Est Borker, rappresentante legale signor Arosi, e la All Risks.

2.3 La ricorrente ha ritenuto che sia per quanto lamentato e preteso dal dott. F che per quanto lamentato e preteso dalla All Risks sarebbe stata necessaria una approfondita istruttoria diretta a verificare la veridicità dei fatti.

Con specifico riferimento ad All Risks, ha evidenziato che, nell’opposizione al decreto ingiuntivo, sarebbero illustrate le ragioni a base dell’insussistenza del debito e che l’amministrazione avrebbe dovuto almeno sospendere il procedimento disciplinare in attesa della sentenza definitiva in quanto ipotesi rientrante nelle “legittime cause di sospensione” indicate nell’art. 11 del regolamento Isvap n. 6 del 2006.

In proposito, occorre rilevare che, per quanto attiene al rapporto con l’agenzia AXA, il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi probatori per smentire l’esistenza delle parziali mancate rimesse accertate dall’Isvap, mentre l’operato dell’amministrazione procedente appare ragionevole anche in considerazione del fatto che il Fondo di Garanzia ha riconosciuto l’indennizzo al richiedente.

Parimenti, non persuasive sono le censure proposte relativamente al rapporto con All Risks.

Il Collegio premette che, come indicato nella analitica memoria depositata dall’Ivass, Nord Est Brokers ed All Risks in qualità di mandataria e di procuratrice speciale della International Insurance Company of Hannover, in data 29 ottobre 2009, hanno sottoscritto un accordo di libera collaborazione, in ragione del quale Nord Est Broker è legittimata ad incassare i premi per conto della compagnia (la seconda parte dell’art. 12 prevede che “il broker curerà l’incasso del premio impegnandosi a darne comunicazione contestuale alla mandataria utilizzando gli stessi mezzi sopraccitati”) ed è tenuta a rimetterli tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla All Risks con valuta fissa 12 del mese successivo a quello in cui gli incassi sono avvenuti (parte finale dell’appendice 2 all’accordo di libera collaborazione “procedura gestione polizze”).

La parzialità delle rimesse effettuate è attestata dalla documentazione depositata e, in particolare, dal prospetto riepilogativo della situazione debitoria relativa agli estratti conto marzo – giugno 2010, allegata alla nota trasmessa il 13 giugno 2011 dalla All Risks Underwriting Agency al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, dalla quale è possibile rilevare come l’ammontare dei premi incassati al lordo della provvigione, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2010, sia superiore all’ammontare dei premi versati alla compagnia, rispetto al quale il ricorrente non ha efficacemente controdedotto.

D’altra parte, con nota dell’8 giugno 2010, anch’essa versata in atti, la Nord Est Brokers ha sostanzialmente riconosciuto il debito, impegnandosi “a saldare il tutto entro 180 giorni dalla data odierna, con versamenti continui e telematici” e non risulta che il ricorrente abbia provveduto al disconoscimento di firma attraverso i mezzi appositamente previsti dall’ordinamento.

Pertanto, non può essere messo sostanzialmente in discussione che, a prescindere dalla esattezza o meno degli importi indicati, la fattispecie illecita accertata si sia in concreto verificata.

Né può tenersi in considerazione, ai fini della complessiva valutazione della condotta censurata, l’eventualità che il ricorrente potesse essere a sua volta creditore del proprio creditore.

Una tale circostanza, infatti, avrebbe, semmai, legittimato l’interessato ad attivare tutti i rimedi – anche di carattere esecutivo – offerti dall’ordinamento, ma non poteva legittimare in alcun modo una sorta di spuria autotutela esecutiva, esercitata peraltro su somme di cui lo stesso, in base a basilari regole operative e deontologiche, era mero depositario.

Neppure può sostenersi che, a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso.

L’art. 11 del regolamento Isvap n. 6 del 2006, ratione temporis vigente, in ragione del quale “fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall’avvio del procedimento di cui all’art. 3, commi 6 e 7”, attribuisce una facoltà discrezionale all’Istituto di sospendere, in circostanze che possano integrare il concetto di legittime cause di sospensione, il procedimento.

Nel caso di specie, l’Istituto non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà discrezionale e, alla luce di tutti gli elementi istruttori esaminati, siffatto modus procedendi , oltre che non violativo di norme di legge o regolamentari, non può ritenersi manifestamente illogico.

2.4 Il ricorrente ha ancora sostenuto che le operazioni fatte transitare sul conto separato siccome risultanti dagli estratti conto nel periodo giugno/agosto 2010, per la loro esiguità ed entità limitata, non giustificherebbero la sanzione della radiazione.

La tesi non può essere condivisa.

La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il mancato (o anche solo il ritardato) versamento delle somme riscosse a titolo di premio costituisce gravissima ed inescusabile violazione del primario obbligo dell’agente di provvedere alla puntuale e tempestiva rimessa dei premi, la quale rappresenta a sua volta un comportamento necessario al fine di assicurare lo stesso funzionamento del sistema assicurativo nel suo complesso, la cui violazione giustifica l’adozione di sanzioni di carattere particolarmente afflittivo (cfr ex multis : Cons. St., VI, 20 settembre 2012, n. 4996).

Il broker è un figura complessa, che si caratterizza non solo per la messa in relazione degli assicurandi con le imprese di assicurazione e riassicurazione, ma anche per l'attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e di collaborazione alla loro gestione ed esecuzione, per cui se egli assuma il compito di riscuotere i premi versati dagli assicurati, risulterà correlativamente più ampio e articolato il contenuto della diligenza professionale richiestagli, dovendo egli conformarsi anche agli obblighi tipici degli agenti di assicurazione.

La rilevanza deontologica dell'obbligo di rimessa dei premi, inoltre, discende non tanto dalle pattuizioni contrattuali, quanto dalla natura del premio assicurativo e dalla circostanza che la mancata rimessa vulnera alla radice l'equilibrio economico - finanziario delle imprese assicurative, e, con essa, la possibilità del pagamento integrale degli indennizzi dovuti (ex multis: TAR Lazio, Roma, I, 23 maggio 2012, n. 4666;
Tar Lazio, Roma, I, 9 dicembre 2009, n. 12592).

La mancata rimessa dei premi, condotta certamente ascrivibile all’interessato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in definitiva, vulnera alla radice il ciclo produttivo assicurativo e, conseguentemente, l’accantonamento delle somme necessarie al pagamento dei sinistri assicurati.

Di talché, l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 329, commi 1, lettera c), e 2 del codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è del tutto esente dalle doglianze formulate in quanto i fatti attribuiti al ricorrente possono ritenersi, nella logica del complessivo funzionamento del sistema assicurativo, di eccezionale gravità.

D’altra parte, l’art. 62, comma 2, del provvedimento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5, prevede che la radiazione è disposta in caso di mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovuti dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto (ipotesi numero 4) e in caso di versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all’art. 54 (ipotesi numero 5 bis ).

2.5 Il ricorrente, infine, ha sostenuto che, rispetto all’agenzia Axa, dott. F, e ad All Risks non sarebbe sorto l’obbligo di separatezza disciplinato dall’art. 117 cod. ass. e previsto dagli artt. 54 e 55 Regolamento Isvap 5 del 2006.

L’art. 117 d.lgs. n. 206 del 2005 stabilisce che i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

Le disposizioni sugli obblighi di separazione patrimoniale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del provvedimento Isvap n. 5 del 2006, si applicano qualora gli intermediari di cui alla sezione B si trovino in una delle condizioni previste dal successivo art. 55, comma 1, vale a dire anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima.

Di talché, occorre ritenere che il signor Arosi fosse tenuto all’obbligo di separatezza patrimoniale in quanto espressamente delegato all’incasso dei premi sia in relazione alla lettera di libera collaborazione con All Risks del 29 ottobre 2009 (la seconda parte dell’art. 12 stabilisce che “il broker curerà l’incasso del premio …”, mentre l’art. 17 prevede che “in conseguenza del fatto che il presente accordo delega il broker ad incassare a nome e per conto della Compagnia i premi dovuti per le assicurazioni relative al proprio portafoglio, il broker stesso è responsabile verso la Compagnia dei premi incassati e riconosce di esserne il semplice depositario fino alla rimessa alla mandataria previa detrazione dagli importi provvigionali spettantigli”) sia in ragione della lettera di regolamentazione dei rapporti con il l’agenzia F Gian Maria in gestione libera della AXA Assicurazioni Spa (in particolare l’art. 20 indica che “in conseguenza del fatto che il presente contratto delega il broker ad incassare a nome e per conto dell’Agenzia i premi dovuti per i contratti assicurativi relativi al proprio portafoglio, il broker stesso è responsabile verso l’Agenzia dei premi incassati e riconosce di esserne semplice depositario fino alla rimessa, previa detrazione dagli importi provvigionali spettantigli”).

3. All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore, per € 2.000,00 (duemila/00), dell’Ivass e, per € 1.000,00 (mille/00), della Consap.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi