TAR Venezia, sez. III, sentenza 2013-07-18, n. 201300961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2013-07-18, n. 201300961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300961
Data del deposito : 18 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00426/2013 REG.RIC.

N. 00961/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00426/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti S S e M D, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, corso del Popolo, 67/57;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Economia, non costituitosi in giudizio;

per l’accertamento

del silenzio - inadempimento della P.A. e il conseguente obbligo di stipulare la transazione alle condizioni espresse nella normativa sulle transazioni, come definite nel "decreto moduli".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono gli eredi legittimi del Sig. -OMISSIS-, deceduto nel 2008 -OMISSIS-, il quale per tale ragione aveva chiesto ed ottenuto l’indennizzo una tantum previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente carattere assistenziale.

Attualmente è pendente una causa civile, cui sono subentrati i ricorrenti, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del decesso del congiunto.

I ricorrenti espongono di aver presentato un’istanza finalizzata alla stipula di transazioni con i soggetti che hanno promosso azioni civili di risarcimento anteriormente al 1 gennaio 2008, previste dall’art. 33 della legge 29 novembre 2007, e dall’art. 2, commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti talassemici, affetti da emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o di emoderivati infetti.

Successivamente, il 26 novembre 2012, è stata manifestata la volontà di accettare la transazione nei termini in cui è definita dai moduli transattivi allegati al decreto ministeriale 4 maggio 2012.

Il Ministero non ha dato alcun riscontro all’istanza.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, la condanna alla stipula della transazione, che viene qualificata come esercizio di attività vincolata, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella definizione del procedimento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

In sede di trattazione orale, con dichiarazione resa a verbale, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nel ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.

Il Collegio, contrariamente a quanto eccepisce l’Amministrazione, ritiene che il ricorso non abbia ad oggetto solamente la soddisfazione di una pretesa di natura meramente privatistica tale da escludere l’applicabilità della legge 7 agosto 1990 n. 241, e tale da escludere quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, come è già stato precisato in giurisprudenza (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 380;
Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2011, n. 6244;
Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 17 febbraio 2012, n. 1682), la normativa legislativa e regolamentare che disciplina la fattispecie, ha una struttura non compatibile con una ricostruzione in termini di pura attività privatistica, atteso che è intervenuto un decreto attuativo ministeriale che regolamenta il potere di transazione, facendo risaltare profili attratti alla sfera pubblicistica, esistono dei criteri di priorità nella stipulazione delle transazioni fondata su elementi obiettivi e, a parità di gravità dell’infermità, la preferenza è accordata ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsione quest’ultima non compatibile con una ricostruzione della fattispecie in termini privatistici di estrinsecazione del principio di libertà contrattuale.

Una tale procedimentalizzazione del potere (ulteriormente confermata dal decreto ministeriale 28 aprile 2009 n. 132 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dal decreto ministeriale 4 maggio 2012, che hanno determinato le modalità attuative per la stipulazione degli atti di transazione con l’individuazione dei presupposti per la stipulazione e dei criteri di valutazione delle diverse fattispecie, la previsione di termini per la presentazione delle domande, della modulistica e della documentazione da allegarsi, ed un’articolata disciplina del procedimento amministrativo, degli importi e di ogni altra condizione e modalità riguardante i moduli transattivi per ciascuna classe di danneggiati) comporta l’applicabilità dei principi propri dell’attività pubblicistica e delle previsioni in materia di termine del procedimento e silenzio previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal codice del processo amministrativo.

Il termine del procedimento, in mancanza di un’espressa previsione, va individuato in quello residuale e sussidiario previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione dell’istanza del 3 dicembre 2012, e ormai è ampiamente scaduto.

Tutto ciò implica che debba trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti volta ad ottenere un provvedimento espresso che concluda la fase procedimentale, di carattere pubblicistico, che, come avviene in tutte le procedure ad evidenza pubblica, precede la stipula della transazione, che è l’esito dovuto che consegue all’accertamento dei requisiti normativamente predeterminati, assegnando a tal fine un termine di centottanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza (l’ampiezza del termine si giustifica in ragione dell’alto numero di domande presentate, stimate dall’amministrazione in circa settemila), con l’avvertimento che l’inutile decorso del termine potrà comportare, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod proc. amm., la nomina di un commissario ad acta.

Non può invece essere accolta né la domanda di vedere affermata nel merito la fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., perché, nonostante l’esercizio del potere sia analiticamente disciplinato dalla normativa legislativa e regolamentare sopra citata, resta comunque subordinato allo svolgimento di adempimenti istruttori di non immediata definizione che debbono essere compiuti dall’amministrazione, né la domanda volta ad ottenere la stipulazione, in via coattiva o sostitutiva, della transazione, che, essendo un contratto, rimane attratta alla sfera privatistica (l’eventuale persistente inadempimento dell’obbligo di concludere il contratto può tutt’al più giustificare l’attivazione del rimedio di cui all’art. 2932 c.c.).

Le spese, accertata l’inerzia dell’amministrazione, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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