TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-07-13, n. 202311828
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 11828/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08653/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza, I° Reparto Ufficio reclutamento e addestramento;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, successivamente notificata a mani in data 13 aprile 2023, con cui il Capo del I° Reparto, Ufficio Reclutamento e Addestramento, ha escluso il ricorrente – collocatosi al -OMISSIS- posto della graduatoria finale di merito del contingente ordinario, ruolo appuntati e finanzieri – dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo “perché non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del relativo bando, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, sebbene intervenuta sentenza di assoluzione del 13 febbraio 2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2023;
- della determina prot. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, successivamente notificata a mani in data 13 aprile 2023, con cui il Comandante Generale ha espunto il ricorrente dal -OMISSIS- posto della graduatoria finale di merito approvata con determinazione n. -OMISSIS-/2022, con conseguente decadenza dalla nomina a vincitore, senza tener conto, in via retroattiva, dell’intervenuta sentenza di assoluzione del 13-2-2023 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e divenuta irrevocabile il 31 marzo 2023;
- del verbale -OMISSIS-, redatto in data 24 marzo 2023, citato in seno ai superiori atti impugnati, mai comunicato al ricorrente né in altro modo conosciuto, con il quale la sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso ha proposto l’esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente “poiché non in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del relativo bando, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo” senza tener conto degli effetti retroattivi della sentenza d’assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Ragusa in data 13 febbraio 2023;
- ove occorra, dell’art. 2, comma 1, lett. a), numero 4), del bando di concorso per titoli ed esami per l’ammissione al 23° corso di n. 626 allievi marescialli, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo (determinazione nr. 125421/2022), nella parte in cui limita la partecipazione a coloro che “non risultino imputati...per delitti non colposi”, sebbene intervenuta Sentenza di assoluzione;
- ove occorrer possa e nei limiti delle infra articolate