TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-20, n. 202304832

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-20, n. 202304832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304832
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 04832/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11767/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11767 del 2022, proposto da
Comune di San Vito al Torre, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura in persona del Ministro in carica, Comune di Aiello del Friuli, Comune di Bagnaria Arsa, Comune di Visco, Comune di Palmanova, Comune di Chiopris-Viscone, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;

nei confronti

S.p.A. Autovie Venete, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Monaco, Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Morosetti in Roma, via delle Quattro Fontane 161;

per l'annullamento

del decreto n. 468 del 21 giugno 2022 dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante l’autostrada A4 (tratto Venezia - Trieste) e il raccordo autostradale Villesse - Gorizia - Soggetto attuatore, recante approvazione del progetto definitivo del 2° lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada A4 (casello di Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi: gli atti prot. 23355 e segg. dd. 23 aprile 2021 del Servizio geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recanti parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante al piano regolatore con le condizioni geologiche del territorio;
il parere collaborativo del 16 aprile 2021 del Servizio difesa del suolo;
il decreto n. 2786/AMB del 25 maggio 2021 del Servizio difesa del suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica per lo scarico delle acque di drenaggio della piattaforma stradale sul progetto definitivo del 2° lotto del collegamento stradale veloce;
la nota prot. 31043 dd. 01 giungo 2021 del Servizio difesa del suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui è stato espresso il parere favorevole ai fini dell'invarianza idraulica;
il decreto n. 4686/TERINF dell'11 novembre 2021 del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante autorizzazione paesaggistica al progetto in esame ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e la relazione del Servizio di pianificazione paesaggistica del 5 luglio 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di S.p.A. Autovie Venete;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 13 ottobre 2022 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe domandandone l’annullamento.

Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società Autovie Venete S.p.a. controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documentazione.

All’udienza del 25 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I motivi dedotti in ricorso sono i seguenti:

1.– Violazione dell’art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie – violazione dell'ordinanza del D.p.c.m. 3702/2008 - incompetenza del commissario delegato all'emergenza a ridurre la fascia di rispetto cimiteriale - eccesso di potere per carenza istruttoria ed omessa acquisizione del preventivo parere

favorevole dell’autorità sanitarie.

Il Comune ricorrente deduce che il progetto approvato con il decreto commissariale n. 468/2022 ivi impugnato, in variante urbanistica all'art. 29 delle NTA – Norme Tecniche di Attuazione del PRGC – Piano Regolatore Generale Comunale di San Vito al Torre, comporti una deroga illegittima alla " fascia di rispetto cimiteriale " di cui all’art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato col r.d.. n. 1265/1934 in quanto il tracciato dell'intervento ricadrebbe all'interno dell'area vincolata del Cimitero di S. Vito al Torre.

Sebbene il Commissario delegato fosse stato autorizzato a derogare (" ove ritenuto strettamente indispensabile ") ad una serie di disposizioni normative elencate all'art. 4 dell’o.P.C.M: n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3702, fra queste non è espressamente menzionato l'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al r..d. n. 1265/1934, né può dirsi che questo possa essere annoverato fra le disposizioni di natura edilizia, essendo posto a tutela in primis di esigenze di natura igienico sanitaria.

2.– Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie sulla base dell'errato presupposto dell'inoperatività del vincolo cimiteriale alle infrastrutture stradali.

La Relazione di variante al PRGC sostiene che “… la normativa nazionale non osta alla costruzione di strade all’interno della zona di rispetto cimiteriale e pertanto la presente variante modifica l’art. 29 ammettendo la realizzazione del collegamento stradale Palmanova-Manzano all’interno della fascia di rispetto cimiteriale ", con errata interpretazione delle disposizioni di legge, poiché la previsione statale della " fascia cimiteriale " comporta un vincolo assoluto di inedificabilità.

3.- Violazione degli artt. 10 e 11 del "piano di assetto idrogeologico" - eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione all'invasione di una zona a "pericolosità idraulica media".

Il nuovo tracciato stradale interseca, nel territorio comunale di San Vito al Torre, una zona classificata dal vigente P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione) e nell'analogo P.A.I.R. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di Interesse Regionale) come di " Pericolosità idraulica media ";
in tale zona l’art. 10 delle Norme di Attuazione del P.A.I. consente la “ realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporti pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili ”.

Il provvedimento avrebbe quindi dovuto motivare sulla totale assenza di alternative all’incremento viario.

Gli assensi espressi sull'opera e sulla variante urbanistica risultano dunque manifestamente illogici, inficiati da carenza di istruttoria e di motivazione, oltreché da travisamento dei fatti laddove si esprimono nel senso della presunta compatibilità dell'intervento col vigente P.A.I.

4.– Eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti per incompatibilità della variante urbanistica e dell’autorizzazione paesistica con il piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia che prevede un tracciato stradale diverso da quello del progetto definitivo approvato.

Il tracciato di progetto non è quello indicato nelle cartografie dei piani sovraordinati, fra cui il vigente " P.P.R. - Piano Paesaggistico Regionale " ove viene riportato un diverso tracciato.

Tale discordanza non viene menzionata neanche nella “ Relazione di verifica della conformità della variante urbanistica al PPR ” del 9 giugno 2022.

In seguito ad osservazioni formulate dal Comune, il Commissario ha confermato la compatibilità del progetto con il tracciato di cui al piano regionale, come risultante da un precedente e superato protocollo di intesa datato 22 luglio 2016.

5.- Violazione del principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi in relazione ai lavori e agli esiti della conferenza di servizi asincrona per la risoluzione delle interferenze sul progetto definitivo.

Il provvedimento impugnato dà atto delle osservazioni provenute dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi asincrona senza tuttavia motivare in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Commissario, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

6.– Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché per travisamento dei fatti in relazione alle osservazioni del Comune di San Vito al Torre sulle interferenze infrastrutturali del progetto.

Contrariamente al vero , nelle premesse dell'impugnato decreto n. 468 del 21 giugno 2022 risulta “ che il Commissario delegato con nota prot. n. U/5483 dd. 30.9.2021indiceva e contestualmente convocava, in modalità asincrona, la conferenza di servizi per la risoluzione delle interferenze infrastrutturali sul progetto definitivo del 2° lotto ..., trasmettendo l'intero progetto definitivo ... a tutti gli enti ed a tutti i Comuni interessati;
che entro i termini della conferenza di servizi formulavano

osservazioni e trasmettevano documenti alcuni enti gestori ed il solo Comune di Bagnaria Arsa ”. Diversamente il Comune ha presentato tempestivamente le proprie osservazioni, come riscontrato altresì dalla nota del RUP prot. n. U/5682 del 4 ottobre 2021.

7.- Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, nonché per violazione del principio generale della motivazione dell'atto amministrativo in relazione all'omessa considerazione delle osservazioni del Comune di San Vito al Torre del 23 dicembre 2021.

Le osservazioni presentate dal Comune in sede di conferenza di servizi risultano esser state riscontrate solo e parzialmente dal RUP con la nota prot. n. U3329 del 21 giugno 2022, tra l’altro in data pari a quella di emanazione dell’impugnato provvedimento e dunque, non approfondendo le argomentazioni spese dall’ente locale.

8.- Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta in relazione allo studio del traffico e all'effettiva utilità dell'opera.

Il Comune ricorrente sostiene che la pianificazione stradale in esame risulta il frutto di un’attività istruttoria desueta, svolta a partire dal 2009 e interessata da rilevanti modifiche;
le esigenze di gestione del traffico viario non risulterebbero più attuali, come emerge anche dai dati disponibili rilevati dalla Regione, i quali evidenziano un andamento costante del flusso veicolare dal 2012 ad oggi che non mostra aumenti di rilevo del carico veicolare sulla rete.

Nella propria memoria difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto quanto segue.

Quanto al primo e secondo motivo di ricorso si è osservato che l’opera per cui si controverte trova il proprio presupposto giuridico nell’ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, attribuendogli tutti i poteri necessari a risolvere la situazione emergenziale legata alla mobilità, demandandogli il potere di provvedere alla realizzazione di tutte le opere “ comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza ”.

A dettagliare i poteri del Commissario ha contribuito altresì l’art. 3 dell’ordinanza n. 3702/2008, il cui comma 2 prevede che “ L’approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ”.

Da ciò deriva che i provvedimenti adottati dal Commissario sostituiscono a tutti gli effetti ogni ulteriore richiesta autorizzazione.

D’altra parte ai fini della realizzazione dell’intervento, non è necessaria alcuna deroga alle disposizioni di cui all’art. 338, comma 5, del r.d. n. 1265 del 1934:

in primo luogo, perché è stato lo stesso Comune ricorrente - come previsto dall’art. 338, comma 5, del r.d. n. 1265 del 1934 – ad autorizzare la realizzazione dell’intervento per cui si controverte con delibera di Giunta comunale n. 54 del 21 luglio 2016, mai annullata in autotutela dall’Ente;
tale provvedimento è poi esitato nell’adozione, in data 22 luglio 2016, del protocollo di intesa fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e tutti i sindaci dei comuni interessati dal collegamento, incluso il Sindaco di San Vito al Torre avente ad oggetto il tracciato del progetto definitivo oggetto dell’odierna impugnazione;

inoltre, trattandosi di le ordinanze adottate in via straordinaria e di urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza, non è richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma quinto, della legge n. 225 del 1992, la pedissequa indicazione per estremi delle leggi cui è fatta deroga, ma solo delle principali.

peraltro, l’art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante il “ Testo unico delle leggi sanitarie ” vieta soltanto la costruzione di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;
la disposizione non menziona affatto fra gli interventi interdetti la realizzazione di strade, come espressamente confermato dalla lett. b) del comma 4 dello stesso art. 338, il quale precisa che può essere autorizzata la costruzione o l’ampliamento di un cimitero anche ad una distanza inferiore a 200 m e fino a 50 m dal centro abitato, purché il cimitero stesso “ sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente ”.

Quanto al terzo motivo di ricorso l’amministrazione ha dedotto che l’intervento per cui si controverte non ricade - se non in minima parte - in aree a pericolosità media P2 poiché – come chiarito nella relazione geologica in data 3 agosto 2020 – lo stesso risulta essere quasi interamente ubicato in area a pericolosità moderata (P1) “ ad esclusione di pochi metri nel tratto finale ”;
in ogni caso, l’art. 11 del P.A.I., nel dettare la “ disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2 ”, stabilisce che, in tali zone - oltre a tutti gli interventi ammessi nelle aree (a pericolosità idrogeologica più elevata) classificate come P4 e P3 - è consentita anche la realizzazione di “ nuove zone di espansione per infrastrutture stradali (…) ”.

Sebbene poi sia vero che a norma dell’art. 10, comma 1, lett. f) del P.A.I. la realizzazione di infrastrutture stradali in zone a pericolosità P3 è condizionata alla mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, nella fattispecie tali condizioni non sono ostative alla realizzazione del progetto se si considera che la localizzazione del tracciato di collegamento autostradale è stato oggetto di un’ampia istruttoria e approfondito confronto con tutti gli enti territoriali interessati, come esitata nel sottoscritto protocollo di intesa.

Con riferimento al quarto motivo, viene osservato che il Piano Paesaggistico Regionale, approvato dalla Regione nel 2018, reca lo stesso tracciato approvato con il progetto definitivo, con la sola eccezione della modifica apportata in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

su espressa richiesta del comune ricorrente e, quindi, approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera n. 1866 del 8 ottobre 2018.

Inoltre tale Piano, lungi dall’indicare - tassativamente e nel dettaglio - lo specifico tracciato che avrebbe dovuto essere approvato dal Commissario delegato, rappresenta, invece, semplicemente un’indicazione di massima.

Con riguardo al quinto motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto che nel corpo del decreto impugnato è ampiamente richiamata l’istruttoria che ha proceduto l’approvazione del progetto;
che le “motivazioni” alla base dell’approvazione del tracciato stradale per cui si controverte trovano la loro puntuale esplicitazione nell’Ordinanza n. 3702/2008;
che, in ogni caso, tramite il ricorso allo strumento della motivazione per relationem il decreto ha richiamato puntualmente tutti gli atti e i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria, dal cui esame emergono contestazione.

Con riferimento al sesto motivo di ricorso si è, poi, osservato che non corrisponderebbe al vero che il Comune ricorrente non ha formulato osservazioni, in quanto quest’ultimo aveva già dato con riferimento alle interferenze “puntuale riscontro” con la nota prot. n. 3074 DD. 13 agosto 2020, precedente alla conferenza dei servizi, e, sollecitato poi a fornire ulteriori specificazioni, non avrebbe fornito alcuna risposta.

Con riguardo al settimo motivo, si è rappresentato come nello stesso Decreto impugnato si sia dato atto che “ tutte le osservazioni sono state istruite e con note prot. U/3237 DD. 17.06.2021 e segg. È stato dato riscontro agli interessati che le avevano formulate ”;
inoltre, come rappresentato dallo stesso Comune nel proprio ricorso, quest’ultimo avrebbe ricevuto riscontro alle proprie osservazioni del 23 dicembre 2021 con nota del RUP del 21 giugno 2022.

Infine, rispetto all’ultimo motivo di ricorso, si è dedotto che la scelta in merito all’ an e al quomodo di un’opera di pubblico interesse rientra nella più lata discrezionalità dell’Amministrazione, ed è quindi sindacabile in giudizio soltanto per manifesta abnormità;
nel merito, comunque, il Comune non ha fornito prova dell’esistenza di circostanze che facciano emergere evidenti profili di illogicità dell’azione amministrativa.

La Regione resistente ha, a sua volta, osservato quanto segue.

In primo luogo, è stato chiarito che il progetto attuale - che ha subito una rivisitazione che tenesse conto del PRITMML (Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 300 del 16 dicembre 2011) - non risponde alla necessità di far fronte a un aumento del traffico come invece il precedente progetto, ma è volto a mettere in sicurezza un itinerario rilevante e riordinare in tal modo la rete stradale regionale adeguandole alle funzionalità cui deve far fronte.

Si deduce, quindi, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi, poiché propone censure che riguardano ed investono altri atti, anche dell’Amministrazione regionale, che sono stati assunti nell’ambito del procedimento relativo al secondo lotto del collegamento stradale veloce fra l’autostrada A4 e l’area del triangolo della sedia in Comune di Manzano, e che dovevano essere contestati autonomamente giacché immeditatamente lesiv;. parimenti, il ricorso risulterebbe tardivo relativamente a tutti i provvedimenti assunti dall’Amministrazione regionale che andavano contestati all’epoca della loro adozione perché immediatamente lesivi.

Il ricorso sarebbe, comunque, infondato per le medesime ragioni già espresse nella memoria depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche la società Autovie Venete S.p.A. ha depositato propria memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’azione per evidente violazione, da parte del Comune ricorrente, del divieto di venire contra factum proprium , in quanto la prima progettazione dell’intervenuto è stata espressamente approvata dal Comune ricorrente con delibera n. 54 del 21 luglio 2016, anche alla luce delle richieste formulate dal medesimo Comune in sede procedimentale.

Quanto al merito del ricorso la controinteressata ha riproposto le medesime considerazioni di cui alla memoria difensiva depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concludendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Tanto premesso, si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, in quanto il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

In primo luogo, in ordine alla natura del provvedimento commissariale, anche con riferimento alla necessità di preventivamente ottenere le autorizzazioni necessarie rispetto all’adozione del provvedimento finale, deve essere osservato che l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza del 5 settembre 2008, n. 3702 rubricata “ Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia ” dispone che:

Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, co. 2:

Il Commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà ”.

Non si ravvisano, quindi, ragioni per ritenere che il potere decisorio dell’organo commissariale incontri un invalicabile limite nelle previsioni di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934.

Con riferimento, infatti, all’asserita violazione della zona di rispetto cimiteriale deve essere premesso che il vincolo cimiteriale è volto ad assicurare esclusivamente condizioni di igiene e salubrità e, pertanto, riguarda la realizzazione (o l'ampliamento) di costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l'uomo, quali abitazioni, alberghi, ospedali, scuole, ecc., e quindi non osta alla realizzazione di manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi.

Tale interpretazione è confortata dalla lettura del comma 5 del citato art. 338 secondo il quale “ per dare esecuzione ad un'opera pubblica (...), purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto... ”.

Le deroghe alla fascia di rispetto risultano, quindi, ammesse purché gli interventi non mettano a repentaglio interessi di sanità e salubrità dell’ambiente.

È per tale ragione che la norma consente dunque la realizzazione di opere pubbliche entro la fascia di rispetto cimiteriale a condizione che intervenga l'autorizzazione del Comune e della ASL competenti.

Laddove si tratti di opere strategiche come quella in esame e sia stato quindi nominato un organo Commissariale, tale autorizzazione è sostituita dal decreto commissariale.

Il Decreto impugnato non contrasta, poi, con il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) posto che – come chiarito nella relazione geologica in data 3 agosto 2020 – l’intervento per cui si controverte non ricade – se non in minima parte – in aree a pericolosità media P2, risultando quasi interamente ubicato in area a pericolosità moderata (P1) “ ad esclusione di pochi metri nel tratto finale ”;
ebbene, nelle aree considerate a pericolosità moderata, l’art. 12 del P.A.I. ammette l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente purché nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano, conformandosi allo stesso.

Quanto alla disciplina delle aree a pericolosità media P2 si dispone che “ Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere: a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento ”.

Con riferimento alle aree classificate come P3 l’art. 10 del P.A.I. ammette, ancora, la “ realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio ”.

Va rammentato, poi, che la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha menzionato “ la relazione geologica dd. 4 dicembre 2020 (…) con la quale è stata evidenziata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche, idrauliche del territorio, relativamente ai punti della variante con prescrizioni ” ed ha espresso il proprio parere favorevole (nr. 14/2021).

Non si ravvisano, quindi, ragioni di carattere idrogeologico idonee a ostacolare la realizzazione del collegamento viario in oggetto.

Quanto alle ulteriori censure mosse nell’atto introduttivo, con particolare riferimento all’omesso coinvolgimento dell’amministrazione locale nell’adozione del progetto e alla mancata considerazione delle osservazioni pervenute nel corso dell’istruttoria procedimentale, deve essere evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato dà ampio conto delle ragioni che hanno giustificato l’approvazione del piano, degli interessi coinvolti, dell’istruttoria svolta, delle osservazioni pervenute dalle amministrazioni interessate, dell’esito degli accertamenti compiuti e, infine, dell’impatto dell’intervento sull’area interessata.

La completezza e esaustività del procedimento – che evidentemente legittima l’operato dell’organo commissariale – si apprezza dalla lettura della stessa delibera comunale nr. 59 del 23 dicembre 2019 nella quale (p. 6) si dà atto che il Sindaco del Comune ricorrente, in riscontro alla nota recante il progetto di collocamento del tracciato all’interno del territorio comunale, esprimeva “ la sua soddisfazione nella soluzione tecnica trovata per tale collegamento ”.

Con nota del 27 novembre 2019 il R.U.P., facendo seguito all’incontro tenutosi in Regione fra il Sindaco, il soggetto attuatore e i tecnici della società Autovie Venete, trasmetteva la planimetria del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione dell’8 ottobre 2018.

Solo in data 26 maggio 2019 in seguito alle elezioni amministrative comunali, veniva eletto un nuovo Sindaco “ sostenuta dalle Liste “Insieme” e “Rinnovamento”, che si erano opposte alla modifica del tracciato del collegamento veloce” e il Consiglio comunale, con la richiamata delibera “dava mandato al Sindaco e alla Giunta Municipale di opporsi nelle opportune sedi al progetto definitivo (…) ”.

L’ampia documentazione versata in atti e le stesse dichiarazioni di parte ricorrente consentono di apprezzare favorevolmente il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali interessati nell’adozione del provvedimento finale.

Parimenti, il lungo iter di approvazione del piano ed il Protocollo di intesa sottoscritto da tutte le Amministrazioni coinvolte permette di escludere la violazione delle disposizioni in materia di conferenza di servizi.

Quanto all’asserita violazione del Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia deve essere osservato che il Servizio paesaggistico della Regione con nota prot. 57832 dell’8 settembre 2021 ha comunicato alla Soprintendenza (inviando per conoscenza anche ai Comuni coinvolti) la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’opera da parte del Commissario e la propria valutazione positiva, richiedendo un parere di competenza, precisando che decorso il termine di legge avrebbe proceduto all’adozione dell’autorizzazione;
Il Servizio paesaggistico della Regione con decreto n. 4686 dell’11 novembre 2021 ha, poi e di conseguenza, emanato l’autorizzazione paesaggistica dell’opera.

Quanto al merito della progettazione, debbono essere valorizzate le motivazioni spese nella comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo del 21 giugno 2022 e non smentite dai documenti versati in atti, ove il Commissario, in risposta alle osservazioni pervenute dal Comune ha riferito che “ il Piano Paesaggistico Regionale prevede espressamente il collegamento Palmanova – Manzano. La Scheda n. 8 dell’Ambito di Paesaggio “Alta Pianura Friulana e Isontina” riporta infatti la tavola “Infrastrutture viarie e mobilità lenta” che mette in evidenza la rete infrastrutturale del territorio regionale comprensiva della rete stradale regionale di I° livello (…). Per quanto attiene alla differenza del tratto di tracciato ricadente in comune di San Vito al Torre, che connette la S.R. 252 con la S.R. UD 50, si ricorda che è stato lo stesso comune di San Vito al Torre a richiedere nel 2017 di modificare il tracciato previsto dal protocollo di intesa del 22 luglio 2016 riportato nel piano regionale (…). Tale richiesta era supportata da varie motivazioni, tra le quali un migliore andamento planimetrico, una minor lunghezza, una maggiore distanza dai centri abitati di San Vito al Torre e Nogaredo al Torre, una maggiore utilità per l’area industriale di Nogaredo al Torre, posta lungo la S.R. UD 50 e, non ultimo, un minor costo. Il Commissario delegato, dopo aver condotto un’apposita e approfondita istruttoria sul tracciato proposto dal Comune, valutandone le possibili alternative, ha infine individuato la soluzione alternativa coerente con la modifica richiesta, che è stata condivisa dal Comune medesimo con nota di data 26.10.2017. Tale soluzione è stata quindi adottata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica ed infine approvata dalla Regione con D.G.R. n. 1866/2018 (…). In riferimento alla presunta incompatibilità con gli indirizzi e le direttive del PPR riportata nell’osservazione, si evidenzia che la soluzione di progetto presenta una lunghezza minore rispetto alla soluzione di cui al protocollo di intesa del 22 luglio 2016 riportata nel PPR. Nello specifico la soluzione precedente aveva una lunghezza pari a 3,4 km, mentre la nuova soluzione ha una lunghezza di 3,1 km ed una rotatoria in meno. Riguardo all’assetto del mosaico agrario, la soluzione adottata presenta un minor impatto rispetto alla precedente, in quanto presenta un andamento nord-sud più rettilineo e più aderente alla tessitura agraria, soprattutto nel tratto terminale verso nord (si veda figura precedente). Il tracciato di progetto, pertanto, rispetto a diversi criteri valutativi, risulta il più adeguato al contesto del territorio comunale di San Vito al Torre rispetto al tracciato di cui al protocollo di intesa del 22 luglio 2016. Peraltro, la loro differenza non assume, comunque, alcun rilievo con riferimento alle considerazioni ed alla scala del Piano Paesaggistico Regionale che già prevede l’infrastruttura ”.

È stata pertanto la stessa Amministrazione Comunale a richiedere la modifica del tracciato che era stato approvato nel Protocollo in intesa sottoscritto nel 2016. Evidentemente ciò si pone in violazione del principio per cui “ nemo potest venire contra factum proprium ”, avendo il Comune tenuto un comportamento – sebbene giustificato dal nuovo assetto politico interno – che appare incoerente e contraddittorio rispetto alle determinazioni assunte fino a quel momento e, altresì, confliggente con il generale principio di leale collaborazione fra Amministrazioni.

Per tutte le argomentazioni illustrate il ricorso deve essere rigettato.

La natura e complessità della causa giustificano la compensazione delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi