TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-11, n. 202304164
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 04164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2023, proposto da
P A P, P D M, rappresentati e difesi dall'avvocato P D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. cron. 2202/2017, reso il 02 dicembre 2016, depositato il 30 gennaio 2017 (R.G. 1745/VG/2016), concernente l'equa riparazione ex artt. 2 e segg. della L. n. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dal dott. P A P, con decreto n. cron. 202/2017, reso il 2 dicembre 2016, depositato il 30 gennaio 2017 (R.G. 1745/VG/2016), ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 13.020,00, per sorta capitale, oltre interessi legali dalla domanda nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 27,00 per spese ed in euro 2.350,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, come per legge con distrazione in favore dell’avv. P D M.
Tale decreto in una al ricorso ed alla procura alle liti, era notificato, a mezzo pec, in data 2/02/2017, al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Avendo omesso l’opposizione nei termini di legge, con conseguente formazione del giudicato, il ricorrente e l’avv. P D M, quale difensore distrattario, procedevano all’invio dell'autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della L. n. 89/2001 (introdotto dalla l. 208/2015), in data 05/04/2017, reiterata, in data 08/05/2019, con inoltro ed acquisizione di n. Prot. 10/05/2019.0009368.U in data 10/05/2019.
In data 16/09/2020, veniva inoltrata richiesta di aggiornamento sullo stato della pratica, riscontrata, in data 18/09/2020, dal Ministero: “ Gentile Avvocato per il decreto Pinto Corte Appello NAPOLI RG 1745/16 non risultano pagamenti presso questa Amministrazione centrale. In ragione della data di emissione nonché della data di trasmissione da parte della Avvocatura dello Stato, non risulta ancora avviata l’istruttoria volta alla liquidazione, atteso l’enorme numero di decreti in carico all’Ufficio che evade le pratiche seguendo l’ordine cronologico di invio da parte dell’Avvocatura (decreti notificati al Ministero per il tramite dell’Avvocatura). Quanto sopra ha determinato un arretrato nei pagamenti. Inoltre, in data 31.12.2018 è scaduto l’accordo con Banca d’Italia che si occupava dell’attività di istruttoria funzionale alla liquidazione. L’ufficio sta quindi provvedendo a completare la lavorazione delle pratiche già prese in carico e che man mano vengono restituite dall’Istituto sino ad esaurimento, mentre non si sta avviando la lavorazione degli altri decreti, in attesa di indicazioni in merito ”.
Atteso tale stato di cose, il ricorrente e l’avv. P D M, quale difensore distrattario, provvedevano a notificare, in data 10/12/2020, a mezzo pec, al Ministero della Giustizia il decreto n. cron. 202/2017 munito di formula esecutiva.
E’ decorso infruttuosamente l'ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997.
Sussiste, altresì, il diritto del ricorrente e del difensore distrattario di veder condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), 4 c.p.a..
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione passato in giudicato ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art.