TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-05-30, n. 202400288
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2024
N. 00288/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2017, proposto da
Proedil Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Alfonsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Montorio Al Vomano, via Piane n. 120;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimmino, Paolo Aquilone, Armando Gambino, Carmine Barone, con domicilio eletto presso lo studio Aq Inps in L'Aquila, via Rendina 28;
INPS - Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in persona del Direttore in carica presso la Struttura dell'Amministrazione centrale dell’INPS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- della deliberazione del Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS n. 570 del 27 aprile 2017, con cui il predetto Comitato ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ditta Proedil Srl;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o comunque consequenziale a quello impugnato e, per l'effetto, concedere il beneficio richiesto, con l'apposita domanda di integrazione salariale ordinaria settore edilizia ex L. 427/75 e sm
nonché per il risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente per effetto della reiezione della domanda di integrazione salariale proposta, danni da liquidarsi secondo equità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Proedil Srl, odierna ricorrente, in data 16 febbraio 2016, con istanza prot. INPS.7900.16/02/2016.0039915, ha presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria per l’edilizia (IG, d’ora in avanti) per il periodo che va dal 22 febbraio 2016 al 21 maggio 2016, il tutto in relazione al cantiere di IA (RM) (committente GAIAE SRL) con causale “ fine fase lavorativa ”.
Nella predetta domanda, la società indicava (al quadro A) che le maestranze in forza erano pari a 22 elementi e dichiarava, contestualmente, che i dipendenti per i quali si richiedeva la IG erano 22 (20 operai e 2 impiegati).
In allegato alla domanda de qua Proedil Srl accludeva: I) l’elenco dei lavoratori in un file CSV; II) la relazione, che si limitava ad elencare lo stato dei lavori appaltati e le commesse future, priva di firma; III) un ulteriore elenco lavoratori in file CSV, menzionato come “all. elenco impiegati”, ma contenente informazioni relative a tutti i dipendenti impiegati nell’UP relativi al semestre precedente; IV) l’allegato relativo alla situazione finanziaria della ditta; V) un ulteriore elenco lavoratori per UP in file formato CSV.
In data 7 marzo 2016, l’INPS di Teramo inviava una comunicazione pec alla Proedil Srl, prot. INPS.7900.07/03/2016.0032224, attraverso la quale invitava la società a ritrasmettere l’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario, nonché il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, il tutto in un file formato CSV, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015 e dal messaggio INPS n. 5919 del 24 settembre 2015, pubblicati in attuazione dell’art. 12, comma 6, D.lgs. n. 148/2015.
Inoltre precisava l’INPS che, qualora il cantiere indicato al quadro B della domanda avesse avuto una durata superiore a 6 mesi, ai sensi del messaggio INPS n. 7336 del 7 dicembre 2015, Proedil Srl avrebbe dovuto allegare anche la documentazione probatoria (il cantiere di IA aveva una durata dall’1/2/2015 al 20/2/2016).
La richiesta di regolarizzare del file CSV si rendeva necessaria poiché, ai sensi del messaggio INPS n. 5919/2015 e della successiva circolare INPS n. 139/2015, la domanda, presentando un file CSV relativo ad elenco addetti UP non elaborabile o non conforme all’allegato 3 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, in assenza di regolarizzazione da rendere nel rispetto delle disposizioni di prassi sopra richiamata, doveva essere respinta.
Inoltre dall’esame della domanda l’INPS individuava profili di criticità della stessa, relativi al fatto che:
- la causale della domanda CIG “ fine fase lavorativa ”, utilizzata dall’impresa, è ammissibile solo quando la sospensione dell’attività riguarda lavoratori specializzati in una particolare lavorazione e non, come invece nella fattispecie di che trattasi, l’intera forza lavoro impiegata nel cantiere (va rilevato difatti, che la Proedil Srl ha richiesto la IG per tutti gli operai e 2 impiegati, per un totale di 22 dipendenti, lasciando intendere che tutte le maestranze impegnate nel cantiere indicato al quadro B della domanda fossero in IG);
- ben 10 dipendenti avevano ancora ferie residue. In particolare per un dipendente risultavano ancora ben 10 giorni di ferie pregresse;
In data 14 marzo 2016 la ditta Proedil Srl allegava alla domanda IG un nuovo elenco lavoratori in formato file CSV, che risultava proceduralmente “non elaborabile”: di conseguenza, la domanda risultava nuovamente “da respingere”.
Preso atto di tale situazione, il Direttore della sede INPS di Teramo, con provvedimento del 20 ottobre 2016, respingeva la domanda integrazione salariale presentata dalla società Proedil Srl per il periodo dal 22 febbraio 2016 al 21 maggio 2016 per l’Unità Produttivai con la seguente motivazione: “ Incongruenza tra causale (fine fase lav.) e messa in CIGO di tutti i dipendenti; CSV elenco addetti up non conforme ad all. 3 circ.197/2015; alcuni dipendenti non hanno fruito delle ferie pregresse; manca la ripresa dell'attività a pieno regime riscontrabile dai licenziamenti da maggio 2016 in poi ”.
Avverso tale provvedimento la società Proedil Srl proponeva ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS in data 21 novembre 2016, con allegata documentazione e, in tale occasione, veniva allegato al ricorso anche un nuovo modello CSV.
Preso atto di tale ricorso, l’INPS, con richiesta del 12 dicembre 2016 “ Al fine di definire l'istanza in oggett o” invitava la Proedil Srl “ ad allegare la seguente documentazione: 1) il file CSV debitamente regolarizzato secondo le indicazioni fornite dalla circolare 197 del 02.12.2015 e nel rispetto delle linee guide da seguire per una corretta compilazione del file; 2) il quadro G aggiornato in