TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202318802
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 18802/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11612/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11612 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Guardia di Finanza Comando Generale,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza passata in giudicato del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Quarta, n. -OMISSIS- (depositata il 07.04.2023) sul ricorso R.G. nr. -OMISSIS- con cui è stata annullata la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022 del I^ Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza per cui il ricorrente veniva escluso dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri- anno 2021 (G.U. n.72 del 10.09.21) e la conseguente declaratoria di nullità della determina prot. n. -OMISSIS- del 07.07.2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza I ^ Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. -OMISSIS- Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso si chiede la corretta e integrale ottemperanza della sentenza emessa da questa Sez. nr. -OMISSIS- sul ricorso R.G. nr. -OMISSIS- con cui è stata annullata la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022 del I^ Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui il ricorrente veniva escluso dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri- anno 2021 (G.U. n.72 del 10.09.21) poiché “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g) del bando di concorso ” nonché la declaratoria di nullità della determina prot. n. -OMISSIS- del 7 luglio 2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza I ^ Reparto Ufficio Reclutamento e Addestramento con cui in sede di riesame il ricorrente veniva “ escluso dalla procedura concorsuale in premessa, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 lett. g) della determinazione n. 245928/2021”.
2. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo con memoria depositata il 10 ottobre 2023 l’integrale reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Parte ricorrente è stata esclusa con determina n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022 del I^ Reparto – Uff. Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 Allievi Finanzieri - anno 2021 (G.U. n.72 del 10.09.2021) poiché “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2 comma 1 , lett. g) del bando di concorso” per l’asserita assenza del requisito della condotta incensurabile in quanto “in data 10 maggio 2013, militari dei Carabinieri della Stazione di Trecate (NO), nell’ambito di un servizio di controllo su strada, hanno deferito l’aspirante (ancora minorenne) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per violazione dell’articolo 337 ("Resistenza a un pubblico ufficiale") del Codice Penale. Il candidato, a seguito di intimazione a fermarsi, a bordo di un ciclomotore iniziava una fuga spericolata percorrendo le strade in senso contrario di marcia· costringendo gli agenti operanti a inseguirlo, opponendo, con la sua condotta - resistenza a quest’ultimi. Per tale episodio, il Tribunale per i Minorenni di Torino con sentenza n. -OMISSIS- in data 26 marzo 2014, dichiarava il non luogo a procedere in ordine al reato ascritto per difetto di imputabilità ai sensi dell’articolo 98 del Codice Penale. Tuttavia, il dispositivo della sentenza evidenzia che: - gli esiti delle indagini preliminari conducono all’affermazione dell’esistenza dei fatti contestati, come emerge dalla C.N.R. dei militari operanti e dalla stessa confessione resa dall’interessato in sede di udienza preliminare, ove ha ammesso di aver effettivamente intrapreso una fuga a bordo del ciclomotore non ottemperando all’intimazione di fermarsi da parte dei Carabinieri, in quanto fortemente intimorito per la verosimile reazione dei genitori, atteso che il mezzo non poteva ancora circolare perché la targa non era stata ancora immatricolata; - è provato, inoltre, che l’aspirante abbia nel corso dell’inseguimento imboccato numerose vie contromano ed effettuato numerose gimcane per evitare l’impatto con i veicoli in sosta andando ad un certo punto ad impattare seppure lievemente con l’autovettura di servizio dei Carabinieri”.
L’Amministrazione ha pertanto ritenuto che: “ la condotta dell’aspirante (Resistenza a pubblico ufficiale) è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere - che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza - prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività ”.
Tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. nr. -OMISSIS- che lo annullava con Sentenza nr. -OMISSIS- di questa Sezione, così motivata: “ l’Amministrazione appare infatti non avere fornito le effettive ragioni per cui il ricorrente non darebbe alcun affidamento per il futuro, non tenendo conto della risalenza dell’episodio, della ridotta gravità dello stesso alla luce del suo compimento quando il medesimo era ancora adolescente (16 anni) e della circostanza che lo stesso abbia, successivamente, prestato servizio presso l’Esercito senza demeriti per ben tre anni, dimostrando in tale sede di essere idoneo allo svolgimento della relativa funzione.
Pertanto, stante il proscioglimento del ricorrente con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ai sensi dell’art. 98 c.p., e la non annoverabilità delle condotte compiute alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti – per le quali sole è prevista l’automatica esclusione del candidato – l’Amministrazione non appare aver adeguatamente motivato sull’assenza