TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-03-21, n. 201800682
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Pubblicato il 21/03/2018
N. 00682/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2015, proposto da:
Comune di Rovito, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Giovanna Diaco, in Catanzaro, alla via Padre Antonio da Olivadi, n. 15;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato N G, domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
nei confronti di
Mi.Ga. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Martucci e Franco Getano Scoca, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, in Catanzaro, alla via Madonna dei Cieli, n. 32;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
Comune di Spezzano della Sila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Francesco Pullano, in Catanzaro, alla via Purificato, n. 18;
Comune di Celico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, domiciliato
ex
art. 25 c.p.a.;
Comune di Lappano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Calabrò, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Francesco Pullano, in Catanzaro, alla via Purificato, n. 18;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria del 27 ottobre 2014, n. 12587, con il quale è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale per il polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio sito in località S. Nicola del Comune di Celico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di Mi.Ga S.r.l., dei Comuni di Spezzano della Sila, Celico e Lappano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il decreto meglio indicato in epigrafe la Regione Calabria ha rinnovato, ai sensi dell’art. 29- octies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) a suo tempo rilasciata a Mi.Ga. S.r.l. in ordine al polo industriale e di servizi di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica di servizio sito in località S. Nicola del Comune di Celico.
2. – Il Comune di Rovito, limitrofo a quello in cui l’impianto è ubicato, ha impugnato per una pluralità di motivi tale provvedimento, domandando a questo Tribunale Amministrativo Regionale che esso venga annullato.
3. – Costituitisi per resistere al ricorso la Regione Calabria e Mi.Ga. S.r.l., il Tribunale ha rigettato, con ordinanza del 21 maggio 2015, n. 211, l’istanza cautelare proposta dal comune ricorrente.
In vista della discussione nel merito del ricorso si sono costituiti ad adiuvandum i Comuni di Spezzano della Sila, di Celico e di Lappano.
La decisione sul ricorso, discusso all’udienza pubblica del 14 marzo 2018, è stata riservata dal Collegio.
DIRITTO
4. – Occorre in primo luogo esaminare le questioni preliminari.
4.1. – Mi.Ga. S.r.l. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Comune di Rovito, posto che l’impianto è collocato sul territorio di un differente Comune e non è dimostrata l’esistenza di un concreto pregiudizio per l’Ente ricorrente e per le popolazioni da esso rappresentate.
Sugli stessi presupposti, invece, la Regione Calabria ha dedotto il difetto di interesse al ricorso.
4.2. – Pacifico e notorio che il Comune di Rovito sia limitrofo a quello di Celico, in cui l’impianto è allocato, il Tribunale aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254) per il quale, ancorché un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino Comune, non può negarsi che esso arrechi o sia astrattamente in grado di arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti del Comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei Comuni limitrofi;devono pertanto essere riconosciuti la legittimazione e l'interesse ad agire anche al Comune limitrofo a quello in cui è ubicata o deve essere ubicata una discarica di rifiuti, quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio, non potendo la legittimazione ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell'impianto.
4.3. – La Regione Calabria, dal canto suo, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Infatti, il provvedimento è stato approvato il 27 ottobre 2014, mentre il ricorso è stato notificato solo il 23 marzo 2015;dell’esistenza del provvedimento, peraltro, il Comune di Rovito era a conoscenza, perché ad esso si riferivano due note trasmessegli dalla A.r.p.a.Cal. in data 17 dicembre 2014 e dalla Regione Calabria in data 30 dicembre 2014.
4.4. – L’eccezione è infondata.
Il provvedimento, non notificato individualmente al Comune di Rovito, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale solo in data 23 gennaio 2015 e quindi il ricorso è stato notificato entra 60 giorni da detta pubblicazione.
Nelle due note cui la Regione Calabria fa riferimento, d’altra parte, vi è un cenno ai “lavori di adeguamento dell’impianto autorizzati con DDG 12587 del 27/10/23014” e all’ “AIA DDG n. 12587 del 17.10.2014” ;si tratta, evidentemente, di elementi da cui non è possibile inferire la piena conoscenza, da parte del Comune ricorrente, del provvedimento nella sua concreta portata lesiva.
4.5. – Mi.Ga. S.r.l., infine, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per via della manata impugnazione dei precedenti provvedimenti di autorizzazione all’apertura dell’impianto.
4.6. – Anche tale eccezione è priva di pregio, posto che la procedura di rinnovo dell’AIA è autonoma rispetto a sia quella originaria di rilascio della stessa, sia al procedimento che, nel 1998, ha portato all’autorizzazione all’apertura dello stabilimento.
La mancata impugnazione di quei provvedimenti non preclude, pertanto, la proposizione dell’odierno ricorso.
5. - Venendo finalmente alla censure avanzate dal Comune di Rivuto, possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso.
5.1. – Con il primo si lamenta che il rilascio del provvedimento di rinnovo non sia stato preceduto, come invece richiesto dalla direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, dalla valutazione di incidenza (VINCA) dell’impianto sui siti di interesse comunitario (SIC) Monte Curcio, Serra Stella, Acqua di Faggio, Pineta di Camigliatello e sulla zona di protezione speciale (ZPS) Sila Grande.
5.2. – Con il secondo motivo si evidenza che, proprio in ragione del mancato esperimento della valutazione di incidenza, l’amministrazione regionale non ha alcuna contezza circa gli effetti che l’impianto di smaltimento di rifiuti ha sulla fauna e sulla flora ospitati nei SIC e nella ZPS allocati sull’altipiano della Sila.
5.3. - Occorre ricordare che, a norma dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un SIC o una ZPS ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La necessità di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinata alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Ora, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste allorché non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetti pregiudichi significativamente il sito interessato (cfr.