TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-10-29, n. 202419078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-10-29, n. 202419078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419078
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 19078/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03053/2024 REG.RIC.

N. 03292/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2024, proposto da
Coordinamento delle Associazioni e Comitati di Quartiere "No Discariche No Inceneritori", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato E O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo Chiesa Cattolica 2025, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Laziale Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Cristina Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2024, proposto da
Forum Ambientalista-Odv nonché Comitato Non Riconosciuto No Inceneritore A Santa Palomba, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Libutti, Michele Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Laziale Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Cristina Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, emesso ex art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avente ad oggetto progetto di “ Realizzazione di un impianto per il trattamento di 65.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio ” nel Comune di Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio IX, in località Solforata;

nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo del procedimento seguito.

Visti i ricorsi, i relativi allegati e le successive memorie;

Viste le memorie delle amministrazioni resistenti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al numero di R.G. 202403053, il Coordinamento delle Associazioni e Comitati di Quartiere “No discariche no inceneritori” ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale emesso in data 25 gennaio 2024 (pubblicato sul BURL n. 8 della Regione Lazio) ai sensi dell’ art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di " Realizzazione di un impianto per il trattamento di 65.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio ", nel Comune di Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio IX, in località Solforata Società, da parte della controinteressata LAZIALE AMBIENTE S.r.l.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue (in via sintetica):

- che il detto provvedimento derivava da una istanza del 22 dicembre 2021, acquisita con prot.n. 1063772, con la quale la Società proponente LAZIALE AMBIENTE S.r.l. aveva depositato all’Area V.I.A. il progetto di " Realizzazione di un impianto per il trattamento di 65.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica, compostaggio e lombricompostaggio ", nel Comune di Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio IX, in località Solforata, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

- che con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri veniva nominato Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale (successivamente, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, avviso Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2022);

- quest’ultimo, con ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022 prot. n. 64, predisponeva la proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché, in seguito, con ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, dichiarava conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti Roma Capitale e al contempo venivano approvati: il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale; il Rapporto Ambientale; la Sintesi non Tecnica; la Dichiarazione di Sintesi e relativi allegati; nello specifico il Piano individuava il sistema impiantistico necessario all'auto-sufficienza territoriale in: - 2 impianti di selezione delle frazioni secche da RD (selezione e valorizzazione carta e plastica con capacità totale di 200.000 t/a) - 2 impianti per la digestione anaerobica delle frazioni organiche da RD (con capacità totale di 200.000 t/a) uno sito nel territorio di Cesano (Municipio XV) ed uno nel territorio di Casal Selce (Municipio XIII) - 1 impianto di trattamento termico dei rifiuti indifferenziati residui con efficiente recupero energetico (con capacità totale di 600.000 t/a).

In ragione di quanto sinteticamente riportato, parte ricorrente, premessa la propria legittimazione processuale attiva, deduceva quindi in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art 13 D. lgs 50/22. Carenza di potere della Regione Lazio ad emettere qualsiasi provvedimento ex art 196 Dlgs 52/2006 sul territorio di Roma Capitale a seguito del Commissariamento. Nullità o annullabilità per carenza di potere in concreto ”, atteso che il provvedimento regionale impugnato era stato adottato in pendenza dei poteri attribuiti al citato commissario straordinario mentre invece quest’ultimo era l’unico soggetto legittimato ex lege (art. 13 del “decreto aiuti”) a rilasciare autorizzazioni su impianti di rifiuti; senza tralasciare che nella Vas del Piano rifiuti del Commissario l’impianto in questioni non era stato considerato.

2) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 comma 3 e 44 comma 11 L.R. 29/1997, nonché le misure di Salvaguardia PTP E PTPR a seguito dell’annullamento del piano di assetto del Parco Decima Malafede avvenuto con sentenza T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 16 novembre 2021, n. 11802 ”, poiché l’impianto in questione ricadeva all’interno di un’area naturale protetta soggetta al regime delle misure di salvaguardia considerato che la stessa, ai sensi dell’art. 24 delle Norme Tecniche allegate al PTPR, era da qualificarsi quale " Paesaggio Agrario di rilevante valore ", ossia porzione di territorio caratterizzata dalla naturale vocazione agricola astrattamente compatibile con l’attività di compostaggio e lombricompostaggio, ma incompatibile con quella di un biodigestore.

3) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 (come recepito dall’art. 179 D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 205/2010) e 13 della direttiva 2008/98/CE, nonché degli artt. 9 e 41 della Costituzione Italiana, nonché degli artt. 181 comma 4, 182, 183 TUA e della Direttiva 851/2018/CE ”, in quanto, nella gerarchia delineata in materia di rifiuti dalla normativa comunitaria, il recupero di energia dai rifiuti (cd. incenerimento o termovalorizzazione) era stata relegata, dopo la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclo, al penultimo posto, seguito solo dallo smaltimento in discarica o in inceneritori senza recupero di energia.

2. Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale deducendo, di contro, da un lato, che in esecuzione di quanto disposto dall’art.197 del Tu Ambiente, l’Ente aveva individuato le “ zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero

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