TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-05-11, n. 200902513
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Testo completo
N. 02513/2009 REG.SEN.
N. 06982/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2006, proposto da:
LI ID, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Ambrosino e Paolo Pecora, con domicilio eletto presso Francesco Ambrosino in Napoli, via Scarlatti,134,Scala A;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Municipale, con domicilio eletto presso PP AL in Napoli, Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 3029 della Giunta del Comunale di Napoli del 18 maggio 2006
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2006, depositato il successivo 17 novembre, la ricorrente, comproprietaria di taluni immobili oggetto di espropriazione per la realizzazione di uno svincolo della Tangenziale est-ovest di Napoli, impugna la deliberazione della Giunta Comunale di Napoli indicata in epigrafe, con la quale si è esercitato il diritto di prelazione su parte degli immobili espropriati e non utilizzati, già oggetto di istanza di retrocessione.
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:
a) insussistenza del diritto di prelazione in capo al Comune: falsa applicazione art.48, comma 3, DPr n. 327/2001, in rapporto agli artt. 11 e 12 preleggi e 57 DPR cit.; violazione artt. 60,61,62 l. n. 2359/1865; poiché non è applicabile la normativa citata