TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-30, n. 202302061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-30, n. 202302061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302061
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 02061/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2023, proposto da
Associazione Distretto Turistico degli Iblei in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ispica, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 631, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 9 maggio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23 dicembre 2020, il Comune di Ispica ha dichiarato lo stato di dissesto;

- con D.P.R. del 18 agosto 2021, è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione “ per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente ”;

- rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione tutti i debiti “verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252, comma 4 e art. 254, comma 3, lett. a) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data (art. 5, comma 2 d.l. 29 marzo 2004, n. 80, conv. con l. 28 maggio 2004, n. 140);

- è stato chiarito che rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “ atti e fatti di gestione ” pregressi alla dichiarazione di dissesto (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15). Ciò perché la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’Ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale sia successivo (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen. 12 gennaio 2022, n. 1);

Ritenuto che:

- tra i debiti di competenza del Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Ispica rientra anche quello per cui è stata proposta l’ottemperanza, accertato giudizialmente nell’anno 2022 ma inerente a crediti maturati negli anni 2013-2019;

- in conseguenza, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, in quanto l’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che “ dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto (...) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (...)”, con inserimento del credito nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese;

- le spese di lite dell’odierno giudizio devono essere dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Comune intimato e tenuto conto dell’esito del giudizio;

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