TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-03-26, n. 201600296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-03-26, n. 201600296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201600296
Data del deposito : 26 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00816/2014 REG.RIC.

N. 00296/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 816 del 2014, proposto da:
- D M L, rappresentato e difeso dall’avv. G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E F, in Potenza, alla via Pretoria n. 12;

contro

- Comune di Melfi, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi;

ricorso ai sensi dell’art. 31 e 117 cod. proc. amm.,

- avverso il silenzio serbato dal Comune di Melfi in relazione all’istanza presentata in data 6 agosto 2014;

- per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere alla adozione dei citati atti e/o provvedimenti amministrativi;

- nonché, per il risarcimento di ogni danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il referendario B N e udito per il ricorrente l’avv. Marilena Galgano, per delega dell’avv. Vetrano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col presente ricorso, notificato il 17 novembre 2014 e depositato il successivo 27 di novembre, il ricorrente è insorto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale intimata nei confronti dell’istanza, presentata il 6 agosto 2014, relativa alla: “ adozione di ogni opportuno atto e/o provvedimento amministrativo al fine di ottemperare al deliberato consiliare n. 54/2009 ”, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il risarcimento di ogni danno.

2. In punto di fatto, dagli atti di causa risulta che:

- il ricorrente è proprietario di un suolo sito nel Comune di Melfi ed identificato in catasto al foglio n. 76, particella n. 1998 e particelle nn. 2003-2004-2029-2032-2031-2011, ricadenti nella zona destinata ad “ area per interessi generali ”, classificata come IG21 dal vigente piano regolatore generale;

- tale suolo è stato inizialmente ricompreso in una zona agricola, classificata come ET/25, dal predetto piano regolatore;

- nel corso del procedimento per l’approvazione della variante generale al ripetuto piano regolatore, è stata presentata, tra le altre, l’osservazione n. 33, finalizzata alla modificazione della destinazione, da agricola a residenziale, della zona in cui insiste il fondo del ricorrente;

- il Consiglio comunale di Melfi, con deliberazione n. 76/91, in relazione alla predetta osservazione ha ritenuto che: “ si concorda con la ritipizzazione della ET/25 in IG con l'obbligo che in sede di stesura del P.P. vengano stralciati i fabbricati preesistenti ai quali vanno assegnate aree di rispetto ”;

- lo strumento urbanistico è stato quindi approvato con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 113 dell’11 febbraio 1992 e n. 469 del 24 maggio 1993. In particolare, il decreto n. 113/1992, in relazione all’osservazione n. 33 ha disposto che: “ l’osservazione viene parzialmente accolta ”, e che: “ secondo il disposto consiliare n. 76/91, la ET/23 è classificata verde di quartiere VQ/21, l’area ET/25 viene riclassificata come zona IG e la maglia ET/24 in BS/15 ”;

- con nota prot. n. 34591 del 6 febbraio 2006, la Regione Basilicata ha riscontrato un apposito quesito del Comune di Melfi inerente: “ l’interpretazione delle controdeduzioni riportate rispettivamente all'interno della D.C.C. n. 76/91 e del D.P.G.R. n. 1113/92, in riferimento all'osservazione n. 33 ”. In dettaglio, l’Amministrazione regionale ha ritenuto che: “ le espressioni "l'osservazione viene parzialmente accolta" e "in sede di stesura del P.P., vengano stralciati i fabbricati esistenti ai quali verranno assegnate aree di rispetto.", stiano ad intendere che i fabbricati esistenti all'interno delle ET25 debbano essere attribuiti alle zone residenziali CN in sede di stesura dei P.P., mentre la restante area ET25 sarà convertita e destinata invece a zona per le attrezzature di interesse generale di tipo IG. ”;

- è stato quindi attivato il relativo procedimento di variante tecnica al piano particolareggiato “ CN3-4-5 ”;

- il Consiglio comunale di Melfi, con deliberazione n. 54 del 29 settembre 2009 ha adottato: “ la variante tecnica e di assetto della zona CN 3-4-5 e presa d’atto dell’osservazione n. 33 al P.R.G. ” e ha “ dato mandato ” ai competenti funzionari “ perché ottemperino a tutte le procedure amministrative previste per il definitivo concretizzarsi di quanto deliberato ”;

- a tale provvedimento non ha, tuttavia, fatto seguito la definitiva approvazione del piano particolareggiato, sicché in data 6 agosto 2014 il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione comunale intimata di adottare, senza ulteriore indugio, ogni opportuno atto e/o provvedimento amministrativo al fine di ottemperare a quanto disposto nella ripetuta deliberazione consiliare n. 54/2009, senza ottenere risultato alcuno.

1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, e dell’art. 21 della legge n. 136/1999.

2. Il Comune di Melfi, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. Con ordinanza n. 258/2015, depositata il 15 maggio 2015, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell’Amministrazione comunale intimata.

4. Il Comune di Melfi ha successivamente ottemperato a quanto richiesto in data 30 giugno 2015.

5. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Con ordinanza n. 766/2015 il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha rilevato la sussistenza di dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso, stante l’intervenuto spirare del termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fissato dall’art. 22, n. 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, secondo cui: “ la deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni ”, ed ha assegnato, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., termine al ricorrente per la proposizione di memoria vertente su tale questione.

6.1. Il ricorrente ha quindi depositato tempestiva memoria in cui ha sostenuto la ricevibilità del ricorso.

7. Alla Camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Collegio, in diversa composizione, ha proceduto alla rilettura del fascicolo.

8. Il ricorso è ricevibile e fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

9. In relazione alla tempestività del ricorso, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la diffida a provvedere va configurata come una nuova istanza di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 2, n. 5, della legge n. 241/1990 e 31, n. 2, ultimo periodo cod. proc amm.. Ne consegue la ricevibilità del ricorso, giacché detta diffida è stata presentata in data 6 agosto 2014 (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 19 gennaio 2015, n. 53; id . 16 gennaio 2014, n. 15).

10. Sussiste, altresì, l’obbligo del Comune di Melfi di concludere il procedimento in questione, del resto attivato anche per effetto delle sollecitazioni del ricorrente, sicché per tale profilo può ravvisarsi in capo a quest’ultimo una posizione differenziata e giuridicamente qualificata che lo legittima ad azionare, di fronte alla persistente inerzia del Comune, il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm..

11. Non può trovare accoglimento, diversamente, la domanda volta al risarcimento del danno ingiusto che sarebbe stato patito dal ricorrente in conseguente dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, posto che il mero ritardo non è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno se non vi è prova dello stesso, gravando la prova sul ricorrente, che deve allegare con precisione i fatti costitutivi del danno che asserisce, e non potendo ciò essere surrogato con il ricorso alle presunzioni semplici ovvero alla valutazione equitativa del danno, di cui agli articoli 2729 e 1226 cod. civ. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 1876;
C.d.S., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648).

11.1. Neppure può trovare accoglimento la richiesta di corresponsione del c.d. “ indennizzo da mero ritardo ”, ai sensi dell’art. 2 -bis , n. 1 -bis, della legge n. 241/1990. Sul punto, occorre considerare che l’art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’introdurre, al n. 7, il ripetuto comma 1 -bis nell’ambito dell’art.

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