TAR Palermo, sez. III, decreto collegiale 2014-12-03, n. 201403109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto collegiale 2014-12-03, n. 201403109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201403109
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01924/1996 REG.RIC.

N. 03109/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01924/1996 REG.RIC.

N. 02337/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 1996, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


N G, rappresentato e difeso dall'Avv. G I, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 171, presso lo studio del predetto difensore;


contro

Comune di Santa Flavia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G B, elettivamente domiciliato, in Palermo, via N. Gallo n. 2/e, presso lo studio del predetto difensore;



sul ricorso numero di registro generale 2337 del 1997, proposto da:
N G, rappresentato e difeso dall'Avv. G I, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà n. 171, presso lo studio del predetto difensore;

contro

Comune di Santa Flavia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G B, elettivamente domiciliato, in Palermo, via N. Gallo n. 2/e, presso lo studio del predetto difensore;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1924 del 1996:

quanto al ricorso principale

- dell'ordinanza n. 32 del 26/12/1996 notificata il 4 marzo successivo, con la quale il Sindaco del Comune di S. Flavia ha ingiunto la demolizione di una voliera e un barbecue realizzati con materiali metallici, in assenza di atti autorizzativi, nel giardino retrostante la propria abitazione sita in Santa Flavia, Via Mascagni, 9-13, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- dell’ordinanza n. 28 del 27 luglio 2005, notificata il 28 settembre successivo, con la quale si ingiunge al demolizione delle opere abusive realizzate nell’edificio per civile abitazione sito in Santa Flavia, C.da Campofranco, Via Mascagni n. 9, indicate nelle precedenti ordinanze nn. 32/96 e 43/97, e il ripristino dello stato dei luoghi;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- dell'ordinanza n. 16, del 22 ottobre 2012, notificata il 24 ottobre 2012, con la quale il responsabile dell'Area di Attività Assetto del Territorio ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Santa Flavia ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere asseritamente realizzate nell'edifìcio per civile abitazione, di loro proprietà, sito in Santa Flavia, Contrada Campofranco, Via Mascagni n. 9, fg. di mappa n. 6 pari. 1216 e 217/r, reiterando l'ordine di demolizione contenuto nelle precedenti ordinanze n. 32/1996 e n. 43/1997 (sospese rispettivamente con ordinanza n. 1271 del 23 maggio 1996 e con ordinanza n. 1547 del 9 luglio 1997 di codesto Ecc.mo T.A.R., Sez. Il), ed il ripristino dello stato dei luoghi:

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 2337 del 1997:

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

- dell’ordinanza n. 43 del 21.04.1997, con la quale il Sindaco del comune di Santa Flavia ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione della costruzione di loro proprietà sita in Santa Flavia, Via Mascagni n. 9, in quanto difforme dalla concessione edilizia n. 39 dell’1.7.1972, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 28 del 27 luglio 2005, notificata il 28 settembre successivo, con la quale si ingiunge ai ricorrenti al demolizione delle opere abusive realizzate nell’edificio per civile abitazione, di loro proprietà, sito in Santa Flavia, C.da Campofranco, Via Mascagni n. 9, indicate nelle precedenti ordinanze nn. 32/96 e 43/97, ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 16 del 22 ottobre 2012, notificata il 24 ottobre 2012, con la quale si ingiunge ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive realizzate nell’edificio per civile abitazione, di loro proprietà, sito in Santa Flavia, C.da Campofranco, Via Mascagni n. 9, foglio di mappa 6, p.lle 1216 e 217/r, indicate nelle precedenti ordinanze nn. 32/96 e 43/97, ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti i ricorsi introduttivi e i primi motivi aggiunti con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune intimato, in entrambi i ricorsi;

Viste le ordinanze cautelari n. 1271/96 del 23 maggio 1996 (n. R.G. 1924/1996) e n. 1547/97 dell’8 luglio 1997 (n. R.G. 2337/1997) di accoglimento delle domande di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con i rispettivi ricorsi introduttivi;

Vista la sentenza interlocutoria n. 985 del 14 giugno 2003 con la quale è stata disposta la riunione dei ricorsi n. R.G. 1924/1996 e n. R.G. 2337/1997 e ordinata apposita verificazione ai sensi degli artt. 27 e ss. del R.D. 17/08/1907, n. 642;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 345 del 23 novembre 2004 di sospensione dei giudizi fino alla scadenza del termine di cui all’art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 171 del 28 novembre 2004 di reiterazione dell’ordine impartito con la sentenza n. 985 del 14 giugno 2003 di esecuzione della disposta verificazione;

Viste le ordinanze cautelari n. 1378 (n. R.G. 1924/1996) e n. 1379 (n. R.G. 2337/1997) entrambe del 21 dicembre 2005 e di accoglimento delle domande di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 590/12 del 20 marzo 2012 con la quale è stata nuovamente disposta, con incarico a diverso organismo tecnico, la verificazione già imposta con ordinanza n. 171 del 28 novembre 2004 di reiterazione dell’ordine impartito con la sentenza n. 985 del 14 giugno 2003, ed è stata fissata, per l’ulteriore trattazione nel merito, l’udienza pubblica del 20 dicembre 2012 successivamente rinviata al 7 giugno 2013;

Vista la relazione di verificazione, con i relativi allegati, depositata il 3 agosto 2012 dall’organismo verificatore incaricato;

Viste le osservazioni e deduzioni difensive alla relazione di verificazione, depositate da parte ricorrente il 9 novembre 2012;

Vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente il 7 maggio 2013;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1567 del 30 luglio 2013, e visto il relativo adempimento;

Vista la memoria conclusiva depositata dal ricorrente il 28 marzo 2014;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 aprile 2014 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Vista la sentenza n. 1296/2014;

Visti tutti gli atti della causa;


Premesso che il verificatore nominato da questo TAR ha richiesto il pagamento del proprio compenso;

Ritenuto che si tratti di atto rientrante nella competenza del Presidente ex art. 66 comma 4 cpa;

Ritenuto, pertanto, di rimettere il ricorso al Presidente per gli adempimenti di competenza.

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