TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300940
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 00940/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01349/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2022, proposto da
CAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio, n. 17;



contro

COMUNE DI AZZATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

FALLIMENTO I SETTE LAGHI s.p.a. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R e N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 45;
IMMOBILIARE PANZERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian Marzetta, Matteo Micheletti e Simone Faccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marzia Eoli in Milano, Via Larga, n. 6;
MASSIMILIANO ANNONI, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Domodossola, n. 7
PRISMA 2020 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 66 del 23 maggio 2022 (rectius 10 giugno 2022, come da nota di correzione di errore materiale del 14 giugno 2022) avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione ordinanza 041/2022”;

dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 81 del 6 luglio 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione dell'ordinanza 041/2022 e 66/2022”;

di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso alle suddette ordinanze e in particolare

dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 41 del 7 aprile 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente”;

dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 53 del 11 maggio 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare”;

della nota del 25 maggio 2022, con la quale il Sindaco di Azzate ha avviato il procedimento <<finalizzato all'integrazione dell'ordinanza di sgombero dei rifiuti ancora presenti presso l'area Campeggio i Sette Laghi>>.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzate, di Fallimento i Sette Laghi s.p.a. in Liquidazione, di Immobiliare Panzeri s.r.l. e di M A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, CAM s.r.l. (d’ora innanzi anche “CAM”) impugna principalmente l’ordinanza n. 66 del 23 maggio 2022 con la quale il Comune di Azzate ha ordinato alla stessa CAM, al Fallimento i Sette Laghi s.p.a. in Liquidazione (d’ora innanzi anche “Fallimento”), a Prisma 2020 s.p.a. (d’ora innanzi anche “Prisma”), ad Immobiliare Panzeri s.r.l. (d’ora innanzi anche “Immobiliare”) e al sig. M A di provvedere alla messa in

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