TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-14, n. 201600645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-14, n. 201600645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600645
Data del deposito : 14 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2016

N. 00645/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2016, proposto da:
I A, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, domiciliato presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata chiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché, in subordine, l’accertamento dell’obbligo della Questura di Ancona di rinnovare il permesso di soggiorno.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha domandato il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 15/04/2016, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha prodotto in giudizio il modello prestampato di presentazione alla Questura dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, recante la data di consegna.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha smentito di avere alcunchè di afferente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.

Per tale ragione, al ricorrente incombeva la prova del contenuto degli atti asseritamente fatti pervenire alla Questura.

Non essendo stata prodotta, nemmeno in copia, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, né gli allegati, le domande di tutela giurisdizionale non possono essere accolte.

Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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