TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-06-26, n. 201201237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-06-26, n. 201201237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201237
Data del deposito : 26 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00288/2010 REG.RIC.

N. 01237/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00288/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2010, proposto da:
K M A A R I, rappresentato e difeso dall'avv. G D C, con domicilio eletto presso Vito Castellana in Bari, via Napoli, 69;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del decreto prot. n. cat. a.11/2009/imm.n.100/p.s., emesso in data 15 ottobre 2009, comunicato al ricorrente il 7 dicembre 2009, con il quale il questore della provincia di bari ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. G. De Carlo e avv. dello Stato I. Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente – cittadino extracomunitario – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Nel 2007 Ruggiero Cosimo, in veste di legale rappresentante di una s.r.l., ha chiesto e ottenuto dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Bari il nulla osta per l’assunzione del ricorrente quale lavoratore subordinato con mansioni di intonacatore.

Il ricorrente, dopo aver fatto ingresso nel territorio italiano ed essere stato regolarmente assunto dal datore di lavoro, ha presentato istanza (in data 26.3.09) alla Questura di Bari volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

In esito al procedimento istruttorio l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di che trattasi, sul presupposto della sussistenza a carico del ricorrente di un provvedimento di espulsione adottato dalla Questura e dal Prefetto di Milano in data 13.1.06.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

erronea valutazione dei fatti sotto un diverso profilo;
travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità della motivazione;

eccesso di potere e violazione del principio di affidamento;

violazione e falsa applicazione degli artt. 4 co. 6 e 5 co. 5 D. Lgs. n. 286/98;
eccesso di potere per errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 192 del 19.3.10 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 1° marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ed invero l’impugnato diniego di rilascio del permesso di soggiorno risulta nel caso di specie unicamente supportato, ex art. 4 comma 6 e art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998, alla circostanza dell’essere stato il ricorrente destinatario di un decreto di espulsione.

Il ricorrente, arrestato il 17.1.2008 dai Carabinieri di Lomazzo (COMO) per non aver ottemperato all’ordine di espulsione del 13.1.2006, è stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Como n. 61 del 18.1.2008 con la formula del “perché il fatto non sussiste”, sulla base della ritenuta illegittimità del provvedimento espulsivo.

Ciò premesso ritiene il Collegio che una corretta interpretazione della normativa di riferimento non possa che condurre all’accoglimento del ricorso, atteso che il decreto di espulsione deve ritenersi preclusivo della possibilità di regolarizzazione e ostativo al rilascio del permesso di soggiorno solo nel caso in cui sia stato emesso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Tale orientamento si pone in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e in particolare espressi nella sentenza C.d.S. Adunanza Plenaria 10.5.2011 n. 7, nonché con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia CEE n. C- 61/11PPU del 28.4.2001 (in relazione agli effetti della direttiva 115/CE/2008 e alla portata abrogativa rispetto all’ipotesi ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998), anche in ragione della prevalenza della normativa comunitaria e dell’effetto retroattivo dell’abolizione del reato in questione ex art. 2 c.p.

Ricorrono peraltro specifici precedenti di questa Sezione secondo l’orientamento perfettamente condiviso dal Collegio (ex multis T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, n. 763/2011).

Alla stregua di quanto sopra, risultano peraltro fondati i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l’esistenza di un pregresso provvedimento di espulsione, peraltro giudicato illegittimo dal Giudice penale – sia pure nell’ambito di una cognizione incidentale – è stata ritenuta circostanza di per sé ostativa, in assenza di qualsivoglia approfondimento in ordine alle motivazioni del provvedimento espulsivo.

Il ricorso va dunque accolto.

Ricorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

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