TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2009-09-23, n. 200904713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2009-09-23, n. 200904713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904713
Data del deposito : 23 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02049/2009 REG.RIC.

N. 04713/2009 REG.SEN.

N. 02049/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2009, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. A R, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, via Benadir, 14;

contro

la Questura di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 57408/ID-447969/A11/2008, emesso dalla Questura di Milano, avente ad oggetto: rigetto istanza n. M998599, per il rilascio del permesso di soggiorno, presentata in data 18 febbraio 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che il ricorso in epigrafe risulta semplicemente depositato presso la Segreteria del TAR Lombardia in data 12 settembre 2009, ma non notificato all’Amministrazione, in palese violazione dell’art. 21 della legge 1034/1971 e dell’art. 7 del RD 642/1907, norme che impongono la notificazione del ricorso, prima del deposito presso il Tribunale Amministrativo Regionale, pena, in difetto, la violazione insanabile del principio del contraddittorio;

Rilevato che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’Autorità Amministrativa resistente, senza che possa trovare spazio né il riconoscimento dell’errore scusabile, vista l’inequivocità del dato normativo, né l’integrazione del contraddittorio che la legge contempla espressamente solo per i controinteressati;

Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, non essendo stata intimata l’Amministrazione;

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