TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201201257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201201257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201257
Data del deposito : 12 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00463/1998 REG.RIC.

N. 01257/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00463/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 1998, proposto da:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avv.ti G S e F G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S in Lecce, via Zanardelli, 60;

contro

Camera Commercio Industria ed Artigianato di Brindisi;

nei confronti di

Fachecchia Vincenzo, Musciacco Lidia;

per l'annullamento

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti dell'ordine di servizio n. 7 del 04.12.1997 emesso dal Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi contenente "Ordine di ruolo all'1.1.1997" e di ogni atto ad esso presupposto connesso o conseguenziale;

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della anzianità di servizio maturata nella attuale q.f. di appartenenza dal 16 ottobre 1984 ad oggi, e del conseguente diritto a ricoprire il relativo posto nella graduatoria dell'ordine di ruolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 la dott.ssa P M e udito l’avv. G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono dipendenti della CCIAA di Brindisi.

A seguito dell’entrata in vigore della L.n. 644 del 22 novembre 1994, il cui art.3 prevedeva che l’inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle CCIA (ai sensi dell’art.108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982) avrebbe dovuto aver luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la CCIA di Brindisi con determinazione commissariale n. 183 del 29 dicembre 1994 ha inquadrato i ricorrenti a decorrere dal 10 ottobre 1984:

- nella settima q.f. il sig. -OMISSIS-, attribuendogli il profilo professionale di collaboratore contabile;

- nella quinta q.f. i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- attribuendo il profilo professionale di operatore amministrativo – contabile.

Espongono i ricorrenti altresì che, decorrendo gli effetti giuridici di tale inquadramento dal 16 ottobre 1984, gli stessi avrebbero maturato l’anzianità di servizio nella qualifica attribuita in base all’inquadramento definitivo a decorrere da tale data. E, infatti, la CCIAA di Brindisi con l’ordine di servizio n. 5/95, contenente il ruolo di anzianità del personale dipendente secondo la situazione al 1° gennaio 1995, ha posizionato il sig. -OMISSIS- al terzo posto della graduatoria relativa agli impiegati della settima q.f. e i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- rispettivamente al 2° e 3° posto della graduatoria relativa agli impiegati civili della quinta q.f.

La determinazione è stata confermata dalla CCIA l’anno successivo con l’ordine di servizio n.4/1996 contenente il ruolo di anzianità del personale dipendente secondo la situazione al 1° gennaio 1996.

Con il ricorso all’esame tuttavia gli stessi lamentano che con l’epigrafato ordine di servizio n.7/97, contenente il ruolo di anzianità del personale secondo la situazione all’1/1/1997 gli stessi sarebbero stati scavalcati nelle rispettive graduatorie di appartenenza da impiegati con minore anzianità di servizio rispetto a quella maturata dai ricorrenti sin dall’ottobre 1984.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

I) Violazione art.3 L.241/1990 - violazione art.3 l.22 novembre 1994 n.644 – eccesso di potere per motivazione insufficiente, per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Nella pubblica udienza del 26 aprile la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

E’ opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo.

Con legge 11 luglio 1980, n. 312 si è avuto il superamento, limitatamente all’impiego statale, del preesistente sistema per il quale il personale era suddiviso in carriere, mediante l’introduzione delle cosiddette qualifiche funzionali, caratterizzate da specifiche mansioni e dalla loro corrispondenza a livelli retributivi e da una progressione economica cosiddetta orizzontale senza più articolazioni verticali con passaggi da una qualifica ad un’altra.

Per il personale delle Camere di commercio, l’art. 108 del D.I. 12 luglio 1982 aveva stabilito l’inquadramento del personale camerale con decorrenza 1° febbraio 1982, secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge n. 312 del 1980.

Tale inquadramento è stato disciplinato nel primo accordo di cui alla legge n. 93 del 1983 e recepito con d.p.r. 31 maggio 1984, n. 665 il cui art. 18 riproduce in gran parte la disposizione di cui al succitato art. 4.

Il decreto presidenziale suindicato è stato però oggetto di annullamento giurisdizionale da parte del Giudice amministrativo per riscontrati vizi procedurali attinenti alla composizione delle delegazioni delle parti, pubblica e sindacale, partecipanti alle trattative dell’accordo.

Con l’art.50 del d.p.r. n. 333 del 1999 di recepimento dell’accordo contrattuale per il comparto degli enti locali per il triennio 1988-1990 sono state confermate anche per il periodo antecedente le disposizioni di cui al d.p.r. n. 655 del 1984. Anche tale disposizione regolamentare è stata annullata dal Giudice amministrativo.

L'art. 3, comma 8, del D.L. 23 settembre 1994 n. 547, convertito nella L. 22 novembre 1994 n. 644, ha poi previsto che «L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 108 del regolamento-tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla Commissione di cui all'art. 10 della L. 11 luglio 1980 n. 312».

Il citato art. 3, comma 8, D.L. n. 547/1994, ha quindi permesso di effettuare l'inquadramento definitivo del personale camerale nelle qualifiche funzionali;questo, al pari di quello regolato dall'art. 4 della L. n. 312/ 1980, avrebbe dovuto avvenire mediante raffronto tra le attribuzioni della qualifica rivestita nel vecchio ordinamento e quelle risultanti dai nuovi profili professionali.

In mancanza di questi, per essere intervenuto l'annullamento del decreto n. 665 del 1984 che li prevedeva, l'art. 3, comma 8, del D.L. n. 547/1994 ha poi disposto l'utilizzo delle tabelle allegate alla circolare della funzione pubblica 14 ottobre 1988 n. 23900, introducendo così una procedura sostitutiva di quella di cui al primo e secondo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 665 del 1984.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sent. 4991/2011) “l’inquadramento definitivo dei dipendenti delle camere di commercio deve essere operato sulla base della corrispondenze stabilite dalla Commissione paritetica di cui all’art.10 L. n. 312 del 1980, corrispondenze che non possono tenere conto di quanto avvenuto medio tempore, ma devono rifarsi alla posizione rivestita all’atto dell’inquadramento provvisorio. La normativa del 1994 va intesa come riferita alla situazione giuridica del personale antecedente al 1984 e precisamente agli inquadramenti effettuati ai sensi dell’art. 108, decreto interministeriale 12 luglio 1982, essendo gli unici rimasti salvi a seguito dell’annullamento del d.p.r. n.665 del 1984 e non essendo prevista una ulteriore previa operazione di inquadramento dall’art.3 comma 8 d.l. n.547 del 1994. Rispetto a tale disposizioni che ha utilizzato, per il passaggio dalle vecchie alle nuove qualifiche, lo stesso modello di inquadramento previsto per il personale statale dalla L.n.312 del 1980, completato con la delibera della Commissione paritetica del 28 settembre 1988 l’attività della Camera di Commercio ha natura vincolata”.

Nella specie i ricorrenti sono stati inquadrati nella settima q.f. quanto al sig. -OMISSIS- e nella quinta quanto ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, con decorrenza 16 ottobre 1984 giusta determinazione commissariale n.183/1994 e conferma di tale inquadramento è stata effettuata anche con l’ordine di servizio n.4/1996.

Tuttavia con l’impugnato ordine di servizio n.7/97 gli stessi risultano posposti nelle rispettive graduatorie di appartenenza ad impiegati con minore anzianità di servizio sin dall’ottobre 1984.

Risulta pertanto evidente che la camera di Commercio abbia modificato la sostanziale posizione lavorativa dei ricorrenti in assenza di alcun atto o contratto di lavoro in tale direzione, oltre che in assenza di alcun obiettivo concreto riferimento alla normativa innanzi esplicitata.

Ciò contrasta con i generali principi in materia di inquadramento, data l'impossibilità per l'ente datore di lavoro di disporre modifiche all’inquadramento, in assenza di previa modifica della pianta organica e di un provvedimento di autotutela del precedente disposto inquadramento.

A ciò aggiungasi la limitatezza delle ipotesi di ius variandi unilaterale del datore di lavoro sia quanto alla qualifica del prestatore di lavoro, sia quanto alle mansioni svolte e richiedibili, esercitabili solo nei limiti di cui all’art.2103 c.c.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto l’aspetto innanzi evidenziato, previo assorbimento delle censure non esaminate.

Spese irripetibili.

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