TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800152
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 00152/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2009, proposto da:
Comune di Cerreto di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria non costituite in giudizio;

nei confronti di

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
Siami s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mazzini,16;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Angeli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Lucio Campiani in Perugia, via M. Fanti, 2;

per l’annullamento

della nota (prot. 9779) emessa dalla Soprintendenza di Perugia per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria in data 22 dicembre 2008 nella parte in cui revoca, fino alla dimostrazione del “pieno rispetto di tutte le norme di tutela paesaggistiche nella realizzazione dello stabilimento...” , la precedente nota (prot. 970) emessa in data 13.03.2008 con cui la Sovrintendenza comunicava di non aver riscontrato motivi per esercitare il potere annullamento previsto dall’art. 159 d.lgs. 42/2004.

- di tutti gli atti presupposti preparatori, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, ovvero richiamati in precedenti atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria e di Siami s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 97/2009) notificato il 24 febbraio 2009, il Comune di Cerreto di Spoleto ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della nota in data 22 dicembre 2008 con la quale la Soprintendenza di Perugia per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria ha revocato, fino alla dimostrazione del “pieno rispetto di tutte le norme di tutela paesaggistiche…” , la precedente nota in data 13 marzo 2008 con cui la Soprintendenza medesima comunicava di non aver riscontrato motivi per esercitare il potere di annullamento previsto dall’art. 159 d.lgs. 42/2004, relativamente alla realizzazione di uno stabilimento industriale per l’imbottigliamento di acque minerali in loc. Vignoli, come da concessione edilizia n. 11 del 14 marzo 2001 rilasciata alla società Siami s.r.l. dal Comune odierno ricorrete.

2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti doglianze così riassumibili:

I. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, intrinseca illogicità, difetto di motivazione ed inapplicabilità dell’art. 159 d.lgs. 42/2004, non potendo la predetta normativa applicarsi al caso di specie ricadente invece ratione temporis nella disciplina di cui al d.lgs. 490/99.

II. Insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 quinquies legge 241/1990, atteso che la Soprintendenza avrebbe dovuto al più disporre, in luogo del provvedimento di revoca, un provvedimento di sospensione nell’attesa di acquisire copia completa delle autorizzazioni e dei pareri rilasciati dagli enti competenti.

III. Applicabilità dell’art. 21 octies legge 241/1990, insussistenza dei presupposti per l’annullamento del provvedimento di concessione del 2001, in quanto il contenuto dispositivo degli atti rilasciati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

4. Si sono altresì costituite in giudizio la Regione Umbria e la società Siami s.r.l. sostenendo entrambe la legittimità delle valutazioni regionali e comunali relativa alla compatibilità ambientale dell’impianto in argomento.

5. Si è infine costituita con intervento ad opponendum Italia Nostra Onlus affermando invece la legittimità dell’impugnato atto di revoca emesso dalla Soprintendenza.

6. Alla pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

7. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

8. Osserva preliminarmente il Collegio che la normativa applicabile al caso di specie è quella di cui al d.lgs. 490/1999 il quale prevede, all’art. 151, comma 2, “l’obbligo di sottoporre alla regione i progetti di opere al fine di ottenere la preventiva autorizzazione” . Il successivo comma 4 prevede inoltre che “le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione” e che “il Ministero può eventualmente annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione” .

8.1. Ciò premesso deve osservarsi che, conformemente alla succitata normativa, la Regione Umbria, con determinazione n. 21 in data 8 gennaio 2001, ha valutato positivamente il progetto in argomento anche sotto il profilo della compatibilità ambientale, richiamando a tal fine il parere del Comitato Consultivo Regionale per il Territorio n. 97 del 16 settembre 1999 e la determinazione del Servizio Programmi per l’Assetto del Territorio n. 8327 del 13 ottobre 2000, attestanti appunto “ la compatibilità ambientale dell’intervento in argomento con le caratteristiche naturalistiche del sito” , seppur nel rispetto di “alcune prescrizioni” .

9. Nel descritto contesto normativo e procedimentale, la revoca della precedente nota del 13 marzo 2008, con la quale la Soprintendenza aveva attestato l’inesistenza di ragioni legittimanti l’esercizio del potere di cui l’art. 159 d.lgs. 42/2004, appare senz’altro illegittima per difetto di motivazione, non risultando valide ragioni di interesse pubblico che possano far concludere in tal senso, ovvero per una non corretta valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento in argomento, e non potendosi addurre al tal fine “eventuali irregolarità nell’autorizzazione dei lavori di costruzione del fabbricato” , peraltro indimostrate, né riconducibili alla riscontrata assenza ex post negli archivi della Soprintendenza degli atti comunali di autorizzazione dello stabilimento in argomento, il cui iter procedimentale ed i cui estremi identificativi sono chiaramente evincibili dalla succitata determina dirigenziale regionale n. 21 in data 8 gennaio 2001.

10. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’amministrazione resistente, la quale dovrà rifonderle nella misura indicata in dispositivo in favore del solo Comune di Cerreto di Spoleto, mentre possono ragionevolmente compensarsi relativamente alle altri parti in causa.

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