TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800152
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 00152/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2009, proposto da:
Comune di Cerreto di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10;



contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria non costituite in giudizio;



nei confronti di

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
Siami s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mazzini,16;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Angeli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Lucio Campiani in Perugia, via M. Fanti, 2;



per l’annullamento

della nota (prot. 9779) emessa dalla Soprintendenza di Perugia per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria in data 22 dicembre 2008 nella parte in cui revoca, fino alla dimostrazione del “pieno rispetto di tutte le norme di tutela paesaggistiche nella realizzazione dello stabilimento...” , la precedente nota (prot. 970) emessa in data 13.03.2008 con cui la Sovrintendenza comunicava di non aver riscontrato motivi per esercitare il potere annullamento previsto dall’art. 159 d.lgs. 42/2004.

- di tutti gli atti presupposti preparatori, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, ovvero richiamati in precedenti atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria e di Siami s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2018 il

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