TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-10-16, n. 201401584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2014-10-16, n. 201401584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201401584
Data del deposito : 16 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00682/2007 REG.RIC.

N. 01584/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B B, rappresentata e difesa dall'avv. D G, con domicilio eletto presso Enea Baronti in Firenze, via Maggio n. 30;

contro

Comune di Bagnone, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. A M B, con domicilio eletto presso A M B in Firenze, via Lamarmora n. 14;

nei confronti di

L V e T S, costituitosi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Lenzetti, Francesco Massa e Fabio Colzi, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Firenze, via San Gallo n. 76;

per l'accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

della illegittimità del comportamento silente tenuto dall'Amministrazione comunale e del mancato esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sulle opere di cui:

- denuncia di inizio attività n. 904 del 10 gennaio 2006, relativa a opere di demolizione e predisposizione del cantiere nel fabbricato distinto con il mappale n. 483 del foglio 80 del N.C.T.;

- denuncia di inizio attività n. 971 del 9 agosto 2006, riguardante la ristrutturazione del fabbricato di cui al mappale n. 483 del foglio 80 del N.C.T.;

e/o per l'annullamento, previa sospensione

delle predette D.I.A., del titolo edilizio formatosi a seguito della presentazione delle stesse o del silenzio - assenso sulla medesima,

nonchè per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, e per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale;

Visti i motivi aggiunti depositatati in data 5 ottobre 2007 per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 145/239, rilasciato in data 3 settembre 2007, avente ad oggetto attestazione di conformità in sanatoria;

nonchè per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, prot. n. 2315 del 31 agosto 2007, avente ad oggetto determinazione delle sanzioni amministrative e degli oneri di sanatoria, e per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale;

Visti i motivi aggiunti depositatati in data 22 aprile 2008 per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 150 rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnone, in data 8 febbraio 2008, conosciuto in data 12 febbraio 2008, e per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagnone e di L V e di T S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2014 la dott.ssa E D S e uditi per le parti i difensori A. Gramegna delegato da D. Granara, A. Bruni e F. Colzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora B B ha chiesto l’annullamento delle D.I.A. presentate dai signori L e T il 10 gennaio 2006 (prot. n. 904) ed il 9 agosto 2006 (prot. n. 971) rispettivamente per la ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso del fabbricato insistente sul mappale n. 483 (ex mapp. n. 371) e per la ristrutturazione del fabbricato insistente sul mappale n. 367 (e non 483 come erroneamente indicato nell’epigrafe del ricorso) del foglio 80 del N.C.T. del Comune di Bagnone, in località San Rocco di Corvarola, (o comunque l’accertamento dell’illegittimità del comportamento asseritamente inerte del Comune di Bagnone), e ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti impugnati e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale.

La ricorrente, che assume di essere proprietaria coltivatrice diretta dei terreni confinanti con quelli di proprietà dei controinteressati, si duole del fatto che gli interventi oggetto di contestazione, che avrebbero comportato la costruzione di molte unità abitative estranee al contesto della zona agricola, determinerebbero una sensibile variazione dell’ambiente circostante e dei caratteri dell’area stessa, provocando disordine ambientale ed urbanistico, con pregiudizio dell’assetto paesistico a detrimento del pregio della zona;
ciò si tradurrebbe in un ulteriore specifico pregiudizio per la ricorrente, avendo essa agito davanti al Tribunale di Massa, in data 23 marzo 2006, per chiedere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di prelazione agraria sui terreni su cui insistono i fabbricati oggetto dei titoli edilizi impugnati, diritto che sarebbe stato pretermesso in occasione della loro vendita agli odierni controinteressati.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Violazione e mancata applicazione degli artt. 23, comma 6, e degli artt. 3 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del T.U. ed in relazione alla violazione dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste” , in quanto gli interventi realizzati dai controinteressati sugli immobili in questione sarebbero in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali, in quanto costituirebbero interventi di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, sì che essi sarebbero inammissibili, ai sensi dell’articolo 36, lett. m), delle N.T.A. del P.R.G. comunale all’epoca vigente, in una zona ad esclusiva o prevalente funzione agricola, quale è quella in cui si trovano gli immobili in questione;

2) “Violazione e mancata applicazione degli artt. 23, comma 6, e dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del T.U. ed in relazione alla violazione dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, sotto altro profilo” , in quanto i titoli edilizi impugnati sarebbero illegittimi dal momento che in zona agricola, quale è quella di specie, non sarebbero ammessi interventi di mutamento di destinazione d’uso nè di frazionamento, ma sarebbero ammessi esclusivamente interventi conservativi;

3) “Violazione e mancata applicazione degli artt. 23, comma 6, e dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione alla violazione e mancata applicazione dell’art. 18 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste” , in quanto mancherebbero le necessarie autorizzazioni sismiche;

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste. Sviamento” , e 5) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione alla violazione dell’art. 31, 5° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Eccesso di potere per difetto del presupposto” , in quanto nella specie mancherebbero le opere di urbanizzazione che le infrastrutture primarie necessarie per l’insediamento di un complesso abitativo, sicché sarebbe stata necessaria la preventiva approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo, che invece è mancata (quarto motivo) e comunque, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 380/2001, non sarebbe stato possibile il rilascio del permesso di costruire (quinto motivo);

6) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifeste carenza di istruttoria” , per mancato esercizio da parte del Comune dei poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di D.I.A..

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 ottobre 2007, la signora B ha poi impugnato l’attestazione di conformità in sanatoria n. 145/239 rilasciata, nelle more del giudizio, dall’amministrazione comunale il 3 settembre 2007 in relazione agli interventi realizzati sul fabbricato insistente sul mappale n. 367 del foglio 80 in difformità dalla D.I.A. del 9 agosto 2006, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale.

Questi i motivi aggiunti dedotti a sostegno del gravame:

1) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 682/2007 in data 12.04.2007”, ferme restando “tutte le censure già formulate nel ricorso” introduttivo, “da intendersi integralmente ritrascritte” anche avverso il provvedimento successivamente impugnato;

2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 140 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 in relazione alla violazione dell’art. 3 lett. c) del D.P.R. medesimo e dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste” , in quanto “la realizzazione di numerose unità abitative, di porticato, piscina e con parziale recupero volumetrico, con conseguente modifica della destinazione d’uso da agricola a residenziale, da un lato disattende gli obiettivi espressamente fissati dal P.R.G., dall’altro non costituisce restauro e risanamento conservativo, ma realizzazione di nuova costruzione non riconducibile al preesistente fabbricato ad uso agricolo ed incompatibile con la normativa urbanistica locale” , vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda;

3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 140 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 in relazione alla violazione dell’art. 3 lett. c) del D.P.R. medesimo e dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, sotto altro profilo” , in quanto in zona agricola, quale quella di specie, non sarebbero ammessi interventi di mutamento di destinazione d’uso né di frazionamento, atteso che nelle zone agricole sarebbero ammessi esclusivamente interventi conservativi.

Infine, con motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2008, la signora B B ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 150 rilasciato dall’amministrazione comunale in data 8 febbraio 2008 avente ad oggetto gli interventi realizzati sul fabbricato insistente sul mappale n. 483 del foglio 80, e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato e dei comportamenti tenuti dall’amministrazione comunale.

Questi i motivi aggiunti dedotti a sostegno del gravame:

1) “Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 682/2007 in data 12.04.2007 e relativi motivi aggiunti, in data 24.09.2007, notificati in data 27.09.2007” , ferme restando “tutte le censure già formulate nel ricorso ” introduttivo, “da intendersi integralmente ritrascritte” anche avverso il provvedimento successivamente impugnato;

2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 140 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 in relazione alla violazione dell’art. 3 lett. c) del D.P.R. medesimo e dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste” , in quanto “la realizzazione di numerose unità abitative, di porticato, piscina e con parziale recupero volumetrico, con conseguente modifica della destinazione d’uso da agricola a residenziale, da un lato disattende gli obiettivi espressamente fissati dal P.R.G., dall’altro non costituisce restauro e risanamento conservativo, ma realizzazione di nuova costruzione non riconducibile al preesistente fabbricato ad uso agricolo ed incompatibile con la normativa urbanistica locale” , vigente sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda;

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 140 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 in relazione alla violazione dell’art. 3 lett. c) del D.P.R. medesimo e dell’art. 36 del vigente P.R.G. del Comune di Bagnone. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste, sotto altro profilo” , in quanto in zona agricola, quale quella di specie, non sarebbero ammessi interventi di mutamento di destinazione d’uso né di frazionamento, atteso che nelle zone agricole sarebbero ammessi esclusivamente interventi conservativi;

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste. Sviamento” , in quanto nella specie mancherebbero le opere di urbanizzazione e le infrastrutture primarie necessarie per l’insediamento di un complesso abitativo, sicché sarebbe stata necessaria la preventiva approvazione di un apposito strumento urbanistico attuativo, che invece è mancata.

Si è costituito il Comune di Bagnone, il quale ha controdedotto preliminarmente eccependo:

1) l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse, in quanto sarebbe definitivamente venuto meno (ove mai esistito) il dichiarato interesse all’impugnativa dei titoli edilizi de quibus essendo stato tale interesse fondato, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, sulla possibilità di vedersi riconoscere il diritto di prelazione riguardante i terreni su cui sorgono i fabbricati oggetto dei titoli edilizi impugnati, ed avendo il Tribunale di Massa con sentenza n. 692 del 3 ottobre 2012 respinto integralmente le domande proposte a riguardo dalla signora B;

2) l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse, in quanto nella specie non potrebbe ravvisarsi neppure la sussistenza del criterio della vicinitas , dato che tra i fabbricati oggetto dei titoli edilizi impugnati e quelli di proprietà della ricorrente intercorrerebbero oltre 500 m in linea d’aria, né deriverebbe alcuna lesione attuale e concreta della posizione sostanziale della ricorrente dall’utilizzazione dei fabbricati in questione per attività agricole o per la residenza;

3) l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse originaria e sopravvenuta, in quanto le due D.I.A. oggetto di impugnazione sarebbero state superate dai titoli edilizi successivamente rilasciati dall’amministrazione comunale nelle more del giudizio;
in particolare, con riguardo all’immobile contraddistinto catastalmente al foglio 80 mappale 483 (ex 371 e 321), le opere di ristrutturazione edilizia realizzate dei signori L e T sarebbero state fatte oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 150 dell’8 febbraio 2008, impugnato dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
mentre, con riguardo all’immobile di cui al mappale n. 367 del foglio 80 del N.C.T. del Comune di Bagnone, le opere realizzate dagli odierni controinteressati sarebbero state assentite con il rilascio in data 3 settembre 2007 dell’attestazione di conformità in sanatoria di quanto realizzato in difformità dalla D.I.A. del 9 agosto 2006 oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, attestazione di conformità in sanatoria impugnata dalla ricorrente con successivo ricorso per motivi aggiunti del 27 settembre 2007;

4) inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse originaria, nella parte in cui è volto ad impugnare la D.I.A. 10 gennaio 2006, relativa all’immobile contraddistinto al foglio 80 mappale 483 (ex 371 e 321), e a lamentare comunque l’inerzia serbata dal Comune ed il mancato esercizio del potere inibitorio in ordine a tale D.I.A., in quanto quest’ultima non costituirebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione del fabbricato de quo oggetto delle contestazioni;
ciò in quanto la D.I.A. in questione non prevedeva affatto la ristrutturazione, con mutamento di destinazione d’uso e frazionamento, del fabbricato esistente, ma era relativa soltanto alla prima fase dell’intervento edilizio censurato (pulizia dell’aria e del fabbricato esistente, demolizione di alcune pareti interne fatiscenti e di alcuni impianti e strutture accessorie, installazione del cantiere);

5) l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto la ricorrente avrebbe completamente errato nella individuazione dell’intervento assentito dall’amministrazione comunale con l’attestazione di conformità in sanatoria n. 145/239 del 3 settembre 2007 con tale ricorso impugnata, non consistendo nella “realizzazione di numerose unità abitative, di porticato, piscina e con parziale recupero volumetrico, con conseguente modifica della destinazione d’uso da agricola a residenziale” , bensì in varianti non sostanziali ad un intervento di ristrutturazione edilizia relativo ad un fabbricato residenziale già esistente e già suddiviso in n. 4 unità immobiliari.

Si sono altresì costituiti i controinteressati, i quali hanno controdedotto preliminarmente eccependo, oltre alle eccezioni sollevate dal Comune resistente, innanzi indicate sub 1), 2), 4) e 5):

1) l’irricevibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto la ricorrente avrebbe avuto la conoscenza legale di entrambe le D.I.A. oggetto dell’impugnativa ben più di 60 giorni prima della notifica del ricorso, e l’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto relativo ad atto (attestazione di conformità in sanatoria del 3 settembre 2007) di approvazioni progettuali non sostanziali rispetto a quello tardivamente impugnato.

Alla udienza pubblica del 23 settembre 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

2. In via preliminare va evidenziato come non possa tenersi conto nell’odierna sede della memoria prodotta da parte ricorrente il 21 luglio 2014, stante la tardività di tale produzione.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 73 comma 1 c.p.a. “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi” .

Detti termini devono considerarsi perentori e sottratti alla disponibilità delle parti qualora non sussistano i presupposti di cui all’art. 54 comma 1 c.p.a., sia pure nella formulazione attuale risultante dalla modifica apportata dal art. 1 lett m), d.lgs 15 novembre 2011 n. 195, ovvero la difficoltà di produzione nel termine di legge, di cui parte ricorrente non ha dato conto nella specie.

Dette conclusioni sono avvalorate anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi ancora prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che ha configurato come perentori i termini per il deposito di documenti e memorie difensive, in quanto posti a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio ma anche del corretto svolgimento del processo (cfr. Cons. di Stato , sez. IV, 09 luglio 2010, n. 4462, secondo cui “nel processo amministrativo non si può tener conto delle memorie o della documentazione depositate dalla parte dopo la scadenza del termine previsto per tali adempimenti dall'art. 23, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, applicabile anche al giudizio d'appello, essendo espressione del generale principio di rispetto del contraddittorio, a sua volta riconducibile al principio dell'equo processo di cui all'art. 6, conv. europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848” ;
Cons. di Stato, sez. V, 17 novembre 2009, n. 7166, secondo cui “nel giudizio amministrativo, il termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie è perentorio e non può subire deroghe nemmeno con il consenso delle parti, essendo esso previsto non solo a tutela del contraddittorio ma anche a garanzia del corretto svolgimento del processo e dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante” ).

Ciò premesso, si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente e dai controinteressati, stante l’infondatezza nel merito sia del ricorso introduttivo del presente giudizio che dei due ricorsi per motivi aggiunti.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda in esame occorre ripercorrere i fatti salienti che la connotano.

Gli interventi oggetto di contestazione hanno interessato due fabbricati ubicati in zona agricola del Comune di Bagnone, contraddistinti, il primo, al foglio 80 mappale 483 (ex 371 e 321) e, il secondo, al foglio 80 mappale 367 N.C.T..

2.1. Per quanto riguarda il fabbricato contraddistinto al foglio 80 mappale 367 N.C.T., in data 9 agosto 2006 gli odierni controinteressati presentavano la D.I.A. 971 (impugnata con il ricorso introduttivo) per la ristrutturazione dello stesso, già destinato ad uso abitativo e già suddiviso in quattro unità abitative.

Come risulta dalle tavole progettuali e dalla relazione tecnica allegata all’istanza di attestazione di conformità in sanatoria datata 4 giugno 2007, gli interventi richiesti riguardavano essenzialmente la demolizione di un volume esterno, di circa 15 mq., adibito a cantina e l’accorpamento dello stesso al fabbricato principale inglobandolo nel portico al piano terreno, al quale la cantina era in precedenza adiacente, mediante tamponatura (per circa 25 mq.) del portico stesso;
alcune modifiche alla distribuzione interna del fabbricato;
la demolizione della scala esterna di accesso al primo piano;
l’ampliamento del portico lato nord-est con adiacente scala di accesso al primo piano;
la realizzazione di una terrazza al piano sottotetto previa demolizione parziale della copertura lato sud-ovest.

A seguito della notifica del ricorso introduttivo, l’amministrazione comunale effettuava un sopralluogo in relazione al suddetto fabbricato per verificare la conformità di quanto realizzato con la D.I.A. n. 971 del 9 agosto 2006.

A seguito di tale verifica, come risulta dal verbale prot. n. 3965.06 del 14 maggio 2007, veniva constatata l’esecuzione di alcuni interventi in difformità dalla predetta D.I.A.;
ciò determinava l’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 4 del 17 maggio 2007.

A tale ordinanza faceva seguito la presentazione in data 4 giugno 2007 (239 S.A.) da parte dei Sig.ri L e T della richiesta di attestazione di conformità in sanatoria per le opere eseguite in difformità dalla D.I.A. 971/06, così descritte nella relazione tecnica a tale istanza allegata e quali emergenti dalle tavole progettuali:

“-piano terreno: rispetto al manufatto originario è stato eseguito un porticato con struttura lignea sul lato sud est, coperto con manto in cotto. Inoltre sono stati aggiunti nel portico lato nord est dei pilastri in c.a. con conseguente spostamento della scala esterna di accesso al piano primo. A tale proposito si precisa che la realizzazione di questi pilastri è dovuta alla richiesta da parte dell’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Massa (Genio Civile), conformemente al progetto strutturale depositato in data 23/10/2006, protocollo n° 285754;

-piano primo: modifica nell’appartamento n. 4 alla rampa della scala di accesso al sottotetto e modifiche alle finestre prospicienti nel lato nord est;
modifiche interne all’appartamento n. 3;
realizzazione di tettoia su terrazza nel prospetto nord-ovest;

-sottotetto: ripristino del solaio soppalco alla quota originaria rispetto a quanto presentato nel progetto della D.I.A. n. 971 del 09/08/06 con conseguente ribaltamento della terrazza nel lato sud est;
realizzazione di cordolo in cemento armato su tutto il perimetro del fabbricato per il piano d’imposta del tetto. Anche queste ultime opere sono state realizzate su richiesta da parte dell’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Massa (Genio Civile), come da progetto strutturale depositato in data 23/10/2006, protocollo n° 285754. Conseguentemente il volume è stato aumentato per la maggiore altezza del manufatto dovuta al citato cordolo”.

L’amministrazione comunale con nota prot. n. 3965.06 del 28 luglio 2007, invitava gli istanti al deposito della documentazione necessaria al completamento della pratica di attestazione di conformità in sanatoria.

I signori L e T ottemperavano agli adempimenti richiesti e l’amministrazione comunale determinava pertanto, in data 31 agosto 2007, gli importi della sanzione e degli oneri di sanatoria dovuti ai fini del rilascio della attestazione di conformità in sanatoria.

Una volta intervenuto il pagamento dei suddetti oneri, l’amministrazione comunale in data 3 settembre 2007 rilasciava l’attestazione di conformità in sanatoria n. 145/239 (impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti), qualificando le opere eseguite senza la D.I.A. o in difformità dalla D.I.A. 971 del 9 agosto 2006 in parte come opere di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 79, secondo comma, lett. d), n. 3, della legge regionale n. 1/2005, e in parte come opere di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’articolo 79, secondo comma, lett. c), della legge regionale n. 1/2005.

2.2. Per quanto riguarda il fabbricato contraddistinto al foglio 80 mappale 483 (ex 371 e 321) N.C.T., in data 10 gennaio 2006 gli odierni controinteressati presentavano la D.I.A. 904 (impugnata con il ricorso introduttivo) per eseguire “la demolizione delle parti in precarie condizioni di stabilità, l’impianto di predisposizione del cantiere, la pulizia del terreno circostante il fabbricato, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo smontaggio degli infissi esistenti, delle canale e del manto di copertura” , e cioè per l’esecuzione di opere minimali attinenti, sostanzialmente, alla predisposizione del cantiere.

Alla D.I.A. 10 gennaio 2006 seguiva la presentazione da parte dei Sig.ri L e T, in data 15 febbraio 2006, di una richiesta di permesso a costruire (pratica n. 03.06) per eseguire la ristrutturazione del fabbricato de quo mediante mutamento di destinazione d’uso, da agricola (stalla e fienile) a civile abitazione, e realizzazione di n. 6 unità immobiliari indipendenti.

Nelle more dell’esame da parte dell’amministrazione comunale di tale domanda i signori L e T davano inizio ai lavori provvedendo, successivamente, in data 14 giugno 2006, a richiederne la sanatoria mediante la presentazione della relativa domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 140 della legge regionale 1/2005 (pratica 231 S.A.).

Nella relazione tecnica allegata a tale istanza, volta a ristrutturare ed ampliare il fabbricato in questione da destinarsi ad uso residenziale, si precisava che l’immobile, attualmente destinato ad uso stalla e fienile e composto da un corpo principale, che si sviluppa su due piani fuori terra, “ed un’appendice adiacente di modesto volume” , sarebbe stato “adibito a civile abitazione, con la creazione di sei unità immobiliari, tre per piano, ciascuna con ingresso indipendente e corte esclusiva di pertinenza” . L’ampliamento sarebbe stato realizzato “utilizzando il volume, circa 77 m³, ricavato dalla demolizione di un manufatto ad uso ovile, di proprietà dello stesso L, insistente sul terreno adiacente, censito al N.C.T. al foglio 80 mappale 366, ed il volume ottenuto mediante il rialzamento del pavimento del piano terra e del piano di campagna e la conseguente riduzione dell’altezza fuori terra del fabbricato esistente” .

In data 28 giugno 2006 l’amministrazione comunale, con nota prot. n. 3036, effettuava un primo esame della domanda ritenendone l’assentibilità sotto il profilo della conformità dell’intervento allo strumento urbanistico comunale sia al momento dell’esecuzione dei lavori sia al momento della presentazione della domanda.

Con tale nota il rilascio del permesso di costruire in sanatoria veniva peraltro subordinato al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione ed oneri di sanatoria nonché alla presentazione di tutta la necessaria documentazione integrativa che veniva ivi elencata in dettaglio.

I signori L e T provvedevano a presentare solo una parte della documentazione richiesta e pur tuttavia nelle more del rilascio del titolo edilizio proseguivano i lavori eseguendo anche ulteriori opere non previste della domanda di accertamento di conformità.

L’amministrazione comunale con verbale del 14 maggio 2007 operava pertanto le necessarie contestazioni ai proprietari (riguardanti l’esecuzione dei seguenti lavori abusivi: “completamento lavori rispetto alla richiesta di sanatoria, ampliamento fabbricato esistente con modifica della destinazione d’uso da agricola a civile abitazione, costruzione porticato, costruzione piscina e sistemazioni esterne” ) e disponeva la sospensione dei lavori con ordinanza n. 3 del 17 maggio 2007, riservandosi di emettere i provvedimenti definitivi alla scadenza del termine ivi previsto.

A tale ordinanza facevano quindi seguito:

a) la nota prot. n. 3036.06 del 27 luglio 2007, con la quale l’amministrazione comunale assegnava ai proprietari un termine per la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui alla richiesta del 14 giugno 2006;

b) l’ordinanza di demolizione n. 14 del 2 agosto 2007 relativamente alle ulteriori opere nel frattempo realizzate dai signori L e T (oggetto del verbale di accertamento del 14 maggio 2007) e non ricomprese nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 14 giugno 2006.

A fronte di tali ulteriori provvedimenti i signori L e T presentavano in data 6 agosto 2007 una ulteriore richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria (pratica 242 S.A.) avente ad oggetto anche le opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 14/2007 corredata di documentazione fotografica, relazione tecnica, attestazione di conformità del progetto, elaborati grafici, dichiarazione della presenza nella zona delle opere di urbanizzazione primaria.

Nella relazione tecnica allegata a tale richiesta si precisava: che l’ex stalla/fienile era stato realizzato in forza della concessione edilizia 15/1979;
che relativamente alla suindicata concessione edilizia erano state eseguite delle variazioni essenziali del fabbricato originariamente adibito a stalla e fienile, in quanto erano stati realizzati 69,59 m³ in più, dal momento che a fronte dei 1460,00 m³ concessi regolarmente, di fatto ne erano stati realizzati 1529,59 m³;
e che questo ampliamento era relativo al manufatto distinto al mappale 366 di circa 77,00 m³ (regolarizzato con il permesso di costruire in sanatoria n. 130 del 20 febbraio 2006) che era stato demolito ed ha accorpato alla stalla/fienile. In dettaglio gli interventi abusivi da sanare venivano così descritti:

“OPERE REALIZZATE SULLA EX STALLA IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO:

PIANO TERRA: sono state eseguite delle modifiche interne e ai prospetti;
è stato realizzato un ampliamento sul lato verso ovest;
sono stati costruiti due portici. È stato realizzato anche il manufatto destinato a vano contatori, ubicato a fianco del fabbricato principale, costruito in muratura con tetto ad unica falda e manto in cotto;

PIANO PRIMO: sono state eseguite delle modifiche interne e ai prospetti;
è stato realizzato un ampliamento, conformemente alle opere realizzate al piano sottostante;
è stato costruito un portico a fianco dell’ampliamento;

SOTTOTETTO: sono state eseguite delle modifiche interne e ai prospetti, è stata realizzata una terrazza sopra l’ampliamento.

Ai sensi dell’art. 43 del RU si precisa che questo manufatto verrà utilizzato come residenza stabile e/o temporanea.

Dal punto di vista dimensionale dette opere abusive hanno la seguente consistenza:

PIANO TERRA:

- ampliamento realizzato nel lato sud-ovest del fabbricato: 21,75 mq. Sup. Cop.;
70,68 m³ volume;

- portici: portico-tettoia 51,12 mq. Sup. Cop. - 131,88 m³ volume;
portico ampliamento 11,06 mq. Sup. Cop. - 32,62 metri cubi volume;

PIANO PRIMO:

- ampliamento realizzato nel lato verso sud-ovest del fabbricato: 27,90 mq. Sup. Cop.;
66,96 m³ volume;

- portici: portico ampliamento 11,94 mq. Sup. Cop. - 32,23 m³ volume;

PIANO SOTTOTETTO:

- terrazza copertura portico ampliamento realizzato nel lato verso sud-ovest del fabbricato: 24,24 mq. Sup. netta;

TOTALE: 27,90 mq. Sup. Cop. ampliamento;
m³ 137,64 volume ampliamento;

mq. 74,12 Sup. Cop. portici;
m³ 196.73 portici;

24,24 mq. Sup. netta terrazzi.

OPERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DELLA PISCINA E DELLA TETTOIA PERTINENZIALE:

come pertinenza dell’edificio di cui sopra è stata realizzata una piscina con a fianco una tettoia, aperta su tutti i lati, con a fianco un barbecue in muratura. In particolare:

- la piscina ha dimensioni in pianta, nette di 13,00 ml x 5,00 ml, con profondità variabili (max 2,40 ml, min. 1,20 ml). La struttura è stata costruita in cemento armato;

- la tettoia ha dimensioni in pianta nette di 6,05 ml x 4,25 ml, con altezza variabile (max 3,05 ml, min. 2,30 ml). La struttura è costituita da sei pilastri in legno, con travi e travetti sempre in legno e manto di copertura in cotto;

OPERE RELATIVE AL CAMPO DA TENNIS:

vicino alla piscina è stato realizzato un campo da tennis, con soletta in calcestruzzo e rete e vetro saldata delle dimensioni in pianta di 25,00 ml x 12,00 ml circa;

OPERE RELATIVE AL VOLUME TECNICO:

vicino al fabbricato adibito a civile abitazione è stato costruito un volume tecnico atto ad ospitare contatori, realizzato in muratura di mattoni forati antisismici, tetto con una falda in laterizio armato, manto in cotto delle dimensioni in pianta di ml 1,80 x 2,55 ml circa, per un’altezza variabile (max 2,29 ml;
min. 1,90 ml), per 4,60 mq. Sup. Cop. e 8,74 m³ di volume”
.

Tle ulteriore richiesta - nella quale era sostanzialmente confluita anche la precedente domanda ex art. 140 della legge regionale 1/2005, determinando così un’unica pratica di sanatoria relativa a tutti gli interventi abusivamente realizzati sul fabbricato de quo - veniva accolta con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 150 dell’8 febbraio 2008, impugnato dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

3. Ciò posto, i motivi del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti vengono esaminati congiuntamente.

Va innanzitutto precisato: che entrambi i fabbricati di cui si discute sono ubicati in zona agricola;
che la destinazione agricola di zona non è ostativa alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, recupero volumetrico e contenuti ampliamenti, espressamente ammessi dal P.R.G. del Comune di Bagnone (cfr. gli artt. 36, 43, 44, 46 e 52 delle N.T.A. del P.R.G. comunale);
che, ai sensi degli artt. 43 e 44 cit., tra le destinazioni d’uso ammesse nelle zone agricole vi è la “residenza stabile” e la “residenza temporanea (seconde case, case d’affitto, multiproprietà)” , con possibilità di mutare la destinazione d’uso da agricola a residenziale.

Ciò premesso, va rilevato che, quanto al fabbricato di cui al mappale 367, oggetto della D.I.A. 9 agosto 2006 n. 971 e dell’attestazione di conformità in sanatoria n. 145/239 del 3 settembre 2007, che si tratta di un fabbricato avente già destinazione residenziale e che gli interventi che lo hanno riguardato sono consistiti essenzialmente in alcune modifiche della distribuzione interna del fabbricato, nella demolizione di un volume esterno destinato a cantina, di circa 15 mq., nella tamponatura (per circa 25 mq.) di un portico al piano terra con inglobamento del volume destinato a cantina, nella demolizione di una scala di accesso esterna, nell’ampliamento di un portico, nella realizzazione di una terrazza e nel rialzamento dell’edificio per adeguarlo alla normativa antisismica. Ciò ha comportato, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza del 4 giugno 2007 (239 S.A.) di attestazione di conformità in sanatoria per le opere eseguite in difformità dalla D.I.A. 971/06, che le opere suindicate avessero dimensionalmente rispetto al fabbricato originario le seguenti caratteristiche: volume del fabbricato originario pari a 1028,49 m³ e volume del fabbricato attuale pari a 1078,07 m³, con un aumento di cubatura, pertanto, di 49,58 m³;
volume dei portici del fabbricato originario pari a 83,68 m³ e volume dei portici del fabbricato attuale pari a 136,67 m³, con un aumento di cubatura, pertanto, di 52,99 m³. Nella medesima relazione si precisa, altresì, che il volume dei portici avrebbe potuto estendersi, secondo quanto previsto dall’art. 47 delle N.T.A. del P.R.G., sino a 205,69 m³ (corrispondente al 20% del volume esistente che è di 1028,49 m³).

Tli interventi, tenuto conto della contenuta entità degli stessi, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia, come definita dall’art. 79, comma 2, lett. d), della legge regionale 1/2005, vigente ratione temporis , e dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, nonché dalle norme regolamentari comunali (ristrutturazione edilizia di tipo “RE3” di cui all’art. 14 del regolamento edilizio comunale, che prevede espressamente, nell’ambito di tale tipo di ristrutturazione edilizia, la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza), e comprende anche la realizzazione di addizioni funzionali (tamponamento del portico con inglobamento della cantina demolita), e di pertinenze (ampliamento del portico), rappresentate da incrementi volumetrici di modesta entità o dall’aggiunta di vani privi di propria autonomia in quanto al servizio di unità immobiliare già esistente;
ristrutturazione ammissibile sull’immobile in questione, ai sensi delle norme urbanistiche vigenti (art. 11 delle N.T.A. del P.R.G.) sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento dell’attestazione di conformità in sanatoria, trattandosi di edificio ritenuto di “valore nullo” dal punto di vista storico-culturale-architettonico e, pertanto, inserito, ai sensi dell’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G., in classe 5.

Per quanto riguarda, poi, l’immobile di cui al mappale n. 483, oggetto della D.I.A. 10 gennaio 2006 n. 904 e del permesso di costruire in sanatoria n. 150 dell’8 febbraio 2008, si tratta, come emerge dalla narrativa in fatto, di un fabbricato adibito a stalla e fienile che è stato fatto oggetto (senza la previa demolizione dello stesso, essendo stata conservata la struttura del fabbricato esistente), oltre che di modifiche interne e ai prospetti, di un intervento sostanziantesi in un contenuto ampliamento (al di sotto del 20% del volume esistente), mediante demolizione e accorpamento di un altro manufatto agricolo preesistente (distinto al mappale n. 366, di circa 77 mq.), nella costruzione di portici e nell’ampliamento di quelli esistenti (con un aumento di volume al di sotto del 20% del volume del fabbricato principale), nella realizzazione di una terrazza, nel mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale e nel frazionamento in n. 6 unità immobiliari indipendenti. Inoltre, sono stati realizzati un campo da tennis, una piscina e un vano tecnico al servizio del fabbricato principale.

Ora, tenuto conto che l’edificio in questione è stato ritenuto di “pessimo valore” dal punto di vista storico-culturale-architettonico, incompatibile con l’ambiente circostante, e, pertanto, inserito, ai sensi dell’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G., in classe 6, è ammissibile su di esso, ai sensi delle norme urbanistiche comunali vigenti (art. 11 delle N.T.A. del R.U.) sia al momento della realizzazione degli interventi che al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in virtù della suindicata classificazione, la ristrutturazione edilizia come innanzi definita, comprendente anche le variazioni plani-volumetriche in termini di addizioni funzionali e di pertinenze, quali quelle riscontrabili nella specie, stanti l’entità degli incrementi volumetrici e le caratteristiche tipologiche degli stessi, quali risultano dalla narrativa in fatto di cui al precedente paragrafo 2.2..

Né si frappone, per altro verso, a tale ammissibilità il mutamento di destinazione d’uso fra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (da agricola a residenziale), espressamente consentito dagli artt. 43 e 44 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bagnone, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo, che nella specie è stato stipulato, e il frazionamento dell’edificio in n. 6 unità immobiliari autonome, ferma restando la necessità della sottoposizione dell’intervento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, al rilascio del permesso di costruire (cfr., Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 9894), come avvenuto nella specie.

Quanto, poi, al campo da tennis e alla piscina, anche la loro realizzazione è ammessa espressamente in zona agricola dagli artt. 36 lett. h) e 52 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bagnone, con l’unico limite di una sola piscina e di un solo campo da tennis “per ogni edificio residenziale, monofamiliare o plurifamiliare”

Entrambi gli interventi per cui è causa sfuggono, pertanto, alle censure ricorsuali, nei termini in cui le stesse sono state formulate, di cui al primo e al secondo motivo del ricorso introduttivo, nonché al primo, secondo e terzo motivo di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.

Quanto, poi, alla mancanza delle necessarie autorizzazioni sismiche (di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo, richiamato genericamente nel primo motivo di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti), la stessa è smentita per tabulas dalla documentazione versata in atti.

Ugualmente infondate sono, inoltre, le deduzioni di cui al quarto e al quinto motivo del ricorso introduttivo – richiamate genericamente nel primo motivo di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti – nonché al quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Del tutto indimostrate, infatti, sono le affermazioni di parte ricorrente circa l’insufficiente urbanizzazione della zona, contestate sia dall’amministrazione convenuta che dai controinteressati.

Peraltro, va rilevato – come messo in luce dal Comune di Bagnone nelle proprie memorie difensive – che, nel rilasciare il permesso di costruire n. 150/2008 e l’attestazione di conformità in sanatoria n. 145/239 del 3 settembre 2007, l’amministrazione ha imposto agli odierni controinteressati, tra le prescrizioni speciali, proprio il completamento delle opere di urbanizzazione eventualmente non ancora eseguite e/o completate o non presenti nel lotto come dichiarato nelle relazioni tecniche integrative e come indicato nelle tavole progettuali allegate alla domanda di rilascio dei titoli edilizi in questione;
opere che sono state, poi, completate dagli odierni controinteressati, come asseverato dal loro tecnico nelle dichiarazioni di fine lavori.

Né serviva nella specie l’approvazione preventiva di uno strumento urbanistico attuativo, atteso che il P.R.G. del Comune di Bagnone non ne prevedeva la necessità per interventi quali quelli di specie.

Quanto, infine, alla lamentata inerzia da parte del Comune – di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo, richiamato genericamente nel primo motivo dei due ricorsi per motivi aggiunti – di fronte a quanto realizzato dagli odierni controinteressati, la stessa risulta smentita dalla sequenza degli accadimenti indicati nella esposizione in fatto, dalla quale emerge che il Comune si è dapprima attivato ordinando la sospensione dei lavori e poi ordinando la demolizione di quanto realizzato in difformità o in assenza dei titoli edilizi all’epoca esistenti.

4. Conclusivamente, sia il ricorso introduttivo che i due ricorsi per motivi aggiunti risultano infondati per la parte impugnatoria, con conseguente reiezione degli stessi sia per tale parte che per quella concernente la domanda di risarcimento danni, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto alla domanda principale.

5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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