TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202309306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202309306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309306
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 09306/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04888/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4888 del 2023, proposto da A V, rappresentato e difeso dall’Avvocato F E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'ottemperanza

dell’ordinanza di assegnazione, depositata dal Tribunale Civile di Roma in data 21 maggio 2018, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.E. 2283/2018, notificata al Ministero della Giustizia in data 21 giugno 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Perugia e dell’ordinanza di assegnazione delle somme adottata dal Tribunale di Roma, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione intimata, ai predetti provvedimenti divenuti definitivi in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;

Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art.

5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;

Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza;
b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza;
c) dalla prova del rilascio all’amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art.

5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 di validità semestrale, attestante, in particolare, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, oltre la documentazione ivi prevista;
d) dal trascorrere del termine di sei mesi decorrente dalla trasmissione della dichiarazione e della documentazione indicate nella precedente lett. c) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV. 16 febbraio 2021, n. 1423);

Premesso che l’ordinanza o il decreto di assegnazione in pagamento della somma di denaro pignorata, emessi sia ai sensi dell’art. 530 c.p.c. che dell’art. 553 c.p.c., hanno portata di accertamento e pertanto hanno natura decisoria in quanto da un lato danno atto dell’esistenza e della misura del credito (sulla base dell’esito di un giudizio di cognizione incidentale nel processo di esecuzione ai sensi dell’art. 530 c.p.c. oppure sulla base della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 553 c.p.c.) e dall’altro lato trasferiscono il credito dal debitore pignorato al creditore esecutante;

Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il provvedimento (ordinanza e decreto) di assegnazione in pagamento è “ equiparata [i]” alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato;

Premesso che il provvedimento di assegnazione in pagamento è suscettibile di divenire definitivo se non impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi o se non appellato (al ricorrere dei distinti presupposti previsti per l’attivazione dei due gravami), e che tale “definitività” è “equiparabile al giudicato” atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 aprile 2012, n. 2);

Premesso quindi che il giudizio di ottemperanza è ammissibile in relazione al provvedimento di assegnazione in pagamento, emesso nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 530 c.p.c. o dell’art. 534 c.p.c., sempre che sussistano gli altri i presupposti di legge stabiliti per l’attivazione del giudizio, tra cui la dimostrazione della sua “definitività equiparabile al giudicato”;

Accertato che nella specie sussistono i presupposti di legge per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamati nel capoverso precedente, avendo il ricorrente prodotto ritualmente la documentazione prevista, anche tenendo presente che il decorso del termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1 dell’art. 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, assorbe, in considerazione della sua natura speciale, il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Considerato che il ricorso va accolto in relazione alla richiesta di ottemperanza ai provvedimenti di liquidazione delle somme dovute a titolo di equa riparazione e di assegnazione stante l’inadempimento ai sensi dell’art. 1173 c.c. del Ministero all’obbligazione ex lege derivante dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 e di condanna al pagamento delle documentate spese di giudizio funzionali all’ottemperanza, con conseguenziale ordine al Ministero intimato di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle spettanze indicate nella decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta valida, completa ed esaustiva, dal Ministero;

Ritenuto di accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, individuato nella persona del “ Direttore dell’Ufficio I – Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ” del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari, che non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o del funzionario;

Ritenuto, infine, attesa la soccombenza sostanziale, di condannare l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate nell’importo indicato in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.

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