TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-15, n. 201900316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-15, n. 201900316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900316
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2019

N. 00316/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2010 REG.RIC.

N. 00832/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2010, proposto da
Comune di Montefiore dell'Aso e Comune di Massignano, rappresentati e difesi dagli avvocati P S, P G, con domicilio eletto presso lo studio avv. A P in Ancona, via Calatafimi,1 (c/o V. Speciale);

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Comune di Ripatransone, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Società Texon Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Mascitti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Silvia Pennucci in Ancona, via Marsala, 1;

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2010, proposto da
Comune di Montefiore dell'Aso e Comune di Massignano, rappresentati e difesi dagli avvocati P G, P S, con domicilio eletto presso lo studio avv. A P in Ancona, via Calatafimi,1 (c/o V. Speciale);

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Comune di Ripatransone, rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Società Texon Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Mascitti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Silvia Pennucci in Ancona, via Marsala, 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 345 del 2010:

del decreto n. 239/EFR del 24/12/2009 adottato dal Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio, nel Comune di Ripatransone, Loc. Menocchia, un impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa olio vegetale;

quanto al ricorso n. 832 del 2010:

della determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010 con cui il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti – Energia, della Provincia di Ascoli Piceno, ha rilasciato, per l’impianto in oggetto, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Ripatransone e della Società Texon Italia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso n. 345/2010 viene impugnato il decreto n. 239/EFR del 24/12/2009 adottato dal Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, con cui veniva rilasciata l'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio, nel Comune di Ripatransone, Loc. Menocchia, un impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa olio vegetale, con potenza nominale elettrica netta di 840 KWe e con potenza termica di 2700 Kwt.

Per quanto qui interessa si può subito ricordare che, con clausola inserita al secondo punto del dispositivo del decreto in oggetto, la Regione decideva “di riservarsi di modificare i valori limiti per le emissioni gassose in atmosfera sulla base delle valutazioni conclusive che farà pervenire la Provincia di Ascoli Piceno”.

Con il ricorso n. 832/2010 viene impugnata la determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010 con cui il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti – Energia, della Provincia di Ascoli Piceno, rilasciava, per l’impianto in oggetto, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Quest’ultimo provvedimento veniva poi annullato, in autotutela, con determinazione dello stesso organo provinciale n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012, essendo stato ritenuto viziato di incompetenza poiché il decreto regionale n. 239/EFR del 24/12/2009, costituendo autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sostituiva tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, inclusa l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Nel provvedimento in autotutela si legge che, con nota del 6/3/2012 prot. 10299, la Provincia ha trasmesso, alla Regione, le proprie valutazioni conclusive riguardanti le emissioni gassose in atmosfera dell’impianto in esame.

In entrambi i giudizi si sono costituite la Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ripatransone e la controinteressata Soc. Texon Italia Spa. Le resistenti deducono alcune eccezioni in rito e contestano comunque il ricorso anche nel merito chiedendone il rigetto.

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