TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2020-04-20, n. 202000506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2020-04-20, n. 202000506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000506
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2020

N. 00506/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L I e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota dirigenziale - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Alimentazione, qualità e Mercati – prot.-OMISSIS-, che ha definito il procedimento (avviato nel -OMISSIS-), negando l’accreditamento delle somme riconosciute e concesse al ricorrente dal Comune di Ruvo di Puglia, quale “aiuto” per i danni subiti a causa di eccezionale calamità naturale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la nota prot. n. -OMISSIS-, richiamata dalla prima, innanzi impugnata;
nonché, ove occorra, della nota prot.-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. in combinato disposto con l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Relatore la dott.ssa G S nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, commi 5 e 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Premesso che

-la nota regionale oggetto di gravame, in epigrafe meglio specificata, giunge all’esito di un procedimento sviluppatosi in un arco di tempo ultaventennale, avviato dall’istanza –presentata dal ricorrente in data-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di imprenditore agricolo- per il riconoscimento delle provvidenze di cui alla lettera “d” dell’art. 3 della legge n. 185/92, stanziate in occasione dell’evento calamitoso verificatosi –per quel che qui rileva- nel territorio comunale di Ruvo di Puglia nei giorni 2 e 3 gennaio -OMISSIS-, il cui carattere di eccezionalità venne riconosciuto con D.M. del Ministero dell’Agricoltura e Foreste n. 951 dell’8.3.-OMISSIS-;

-la complessa istruttoria si era in realtà conclusa con l’attestazione da parte del Comune di Ruvo di ammissibilità del beneficio con riferimento ai danni rappresentati, come da determinazione dirigenziale -OMISSIS-e successiva nota -OMISSIS-, quest’ultima di definizione del relativo importo (cfr. nota in data -OMISSIS-della Città Metropolitana di Bari, ente medio tempore subentrato alla Provincia, che dava atto dell’istruttoria effettuata dal Comune);

-parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle determinazioni assunte da ultimo dalla Regione Puglia, preliminarmente sotto il profilo della competenza, trattandosi di funzione delegate dalla Regione stessa ai Comuni, giusta l.r. n.24/1990 (cfr. primo motivo di ricorso);

Considerato che

-il vizio di incompetenza, dedotto –come detto- nel primo motivo, si rivela fondato alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della richiamata legge regionale che, dopo aver previsto –al citato art.

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