TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202401319
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2024
N. 01319/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, con pedissequo verbale di sequestro temporaneo delle armi; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1821 dell’anno 2020, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che l’Amministrazione le aveva notificato il provvedimento impugnato;
- che tale provvedimento era la conseguenza del divieto di detenzione di armi imposto al marito -OMISSIS- -OMISSIS-, segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che il quantitativo di principio attivo individuato in gr. 0,734 era tuttavia inferiore al quantitativo soglia (0,750 gr.) indicato dalla L. n. 49 del 21.02.2006 e s.m.i.;