TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-15, n. 202302600
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 02600/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2019, proposto da G F, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, A V, A L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Castellabate, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 24581 cl. 34.19.10/11.565 del 25 ottobre 2018, comunicato il 2 novembre 2018, con cui la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno ed Avellino ha espresso parere contrario sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04 s.m.i. in relazione alla domanda di condono edilizio ex lege n. 47/85, presentata dal sig. G F sul fabbricato sito in loc. Terrate del Comune di Castellabate e contraddistinto in catasto al foglio foglio 21 part. 688 (ex particella 302);
b) del provvedimento prot. n. 18083 cl. 34.19.10/11.565 del 26 luglio 2018, con cui la Soprintendenza ABAP per le province Salerno ed Avellino ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis l- 241/90 i motivi ostativi al rilascio di parere favorevole sulla predetta istanza;
c) di ogni altro atto presupposto e conseguente o comunque connesso e lesivo degli interessi del ricorrente nonché per l’accertamento ex art. 31, 3 comma, c.p.a. del perfezionamento per silentium dell’assenso paesaggistico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 bis l. 241/90 e 146 del d.lgs n. 42/2004, sulla richiesta di parere di cui all’art. 146 comma 5 d.lgs. n. 42/2004. s.m.i., formulata dal Comune di Castellabate con nota prot. n. 22529 dell’11 settembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor G F afferma di aver realizzato, nell’anno 1983, su un terreno sito in località Terrate del Comune di Castellabate, distinto in NCEU al foglio 21 part. 688 (ex particella 302), in assenza di idoneo titolo abilitativo, un fabbricato su due livelli da adibire ad abitazione propria e dei genitori. Il signor F ha quindi adibito a propria residenza il primo piano del fabbricato, mentre il piano terra è stato destinato ad abitazione dei genitori. In adiacenza al fabbricato in questione è stata realizzata nello stesso periodo una ulteriore costruzione, a cura e spese della sorella, tuttora proprietaria del fabbricato.
Con istanza prot. n. 1329 del 30 aprile 1986, il signor F ha inoltrato al Comune di Castellabate istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. n. 47/1985.
Sull’istanza la Commissione per il paesaggio del Comune ha