TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-09-23, n. 201500283

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-09-23, n. 201500283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201500283
Data del deposito : 23 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00018/2015 REG.RIC.

N. 00283/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Ehrenfried Falk, con domicilio eletto presso il proprio studio, in Bolzano, Lungo Isarco, n. 6;



contro

Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Bolzano, in persona del Ministro pt, e, ove occorra, dal Questore pt, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Stephan Beikircher e Lukas Plancker, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) del decreto prot. n. 11-A/2015/P.A.S.I./12 del 30.1.2015, emesso dal Questore della Provincia di Bolzano, avente ad oggetto l'ordine di chiusura per 15 giorni dell'esercizio commerciale denominato -OMISSIS- a NI, in piazza Gilm;

2) del parere favorevole all'adozione del provvedimento, fornito dal Presidente della Provincia di Bolzano con nota n. 7.1/73.09/58853/Dr.EE/ms, datata 26.01.2015 e di tutte le note menzionate nel suddetto provvedimento;

di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto il decreto presidenziale n. 31/15;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2015 la Cons. Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori: avv. E. Falk per il ricorrente e avv. L. Plancker per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente gestisce l’esercizio pubblico -OMISSIS-, in piazza Gilm, a NI, sulla base della licenza n. 228/2008, rilasciata dal Sindaco di NI (doc. 2 del Ministero dell’Interno). Si tratta di un bar, con un piccolo giardino che dà sulla piazza.

I Carabinieri di NI, in data 22 novembre 2014, accertavano che, nell’esercizio suddetto, tra le ore 18.00 e le ore 20.00, erano state somministrate delle bevande superalcoliche a cinque ragazze minori di anni 16, determinando in una di esse lo stato di ubriachezza (la ragazza, colta da malore, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di NI per le cure del caso). Per tale fatto tre dipendenti dell’esercizio -OMISSIS-venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Bolzano per le ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.) e di determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.) (doc.ti 3 -10 del Ministero dell’Interno).

La Guardia di Finanza, in data 6 dicembre 2014, nel corso di un’attività di controllo, accertava che, all’interno dello stesso locale, verso le ore 20.00, era stata somministrata una bevanda superalcolica a una ragazza di 15 anni di età. In tale occasione, il titolare del locale, al quale era stato chiesto di fornire le proprie generalità, opponeva un netto rifiuto. Per tale fatto l’odierno ricorrente veniva deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano per le ipotesi di reato di somministrazione di alcol a minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.) e di rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.) (doc. 11 del Ministero dell’Interno).

A seguito di tali episodi, il Questore della Provincia di Bolzano, con nota del 28 gennaio 2015, chiedeva al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 21 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), avendo intenzione di adottare un provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico -OMISSIS-di NI, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. (doc. 12 del Ministero dell’Interno).

Il Presidente della Provincia, con nota del 28 gennaio 2015, esprimeva parere positivo all’adozione del provvedimento di sospensione (doc. 13 del Ministero dell’Interno).

Con l’impugnato decreto del 30 gennaio 2015 il Questore della Provincia di Bolzano disponeva la sospensione della licenza di esercizio del Bar -OMISSIS-di NI, per 15 giorni, con decorrenza a partire dal giorno successivo alla notificazione dello stesso decreto (doc. 1 del Ministero dell’Interno).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Difetto di competenza - violazione degli artt. 9, primo comma, numero 7, 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1.11.1973, n. 686, articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19.11.1987, n. 526”;

2. “Violazione ed erronea applicazione della legge n. 241/1990 (art. 7 e art. 21octies) e del T.U.L.P.S. (art. 100) - difetto di motivazione - violazione del diritto di difesa - mancata comunicazione avvio del procedimento - assenza di accertamenti e prove - assenza del presupposto dell’urgenza”;

3. “Eccesso di potere per mancanza dei presupposti fattuali e giuridici - errata valutazione dei fatti - travisamento dei fatti - difetto di motivazione - motivazione erronea e contraddittoria - assenza di prove e accertamenti”.

Con decreto presidenziale n. 31/15, depositato il 3 febbraio 2015, il provvedimento impugnato è stato sospeso, in via provvisoria, fino alla data della camera di consiglio.

Con atto depositato il 6 febbraio 2015 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Bolzano, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

Con memoria depositata il 20 febbraio 2015 si è costituita in giudizio anche la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione della Provincia autonoma di Bolzano e per genericità, e, nel merito, che il ricorso sia comunque rigettato, in quanto infondato, previa

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi