TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-07-03, n. 202311027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-07-03, n. 202311027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311027
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 11027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05328/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 15.3.2022 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro -OMISSIS- il 2.7.2020 - Obbligo per l'Amministrazione di definire la procedura di emersione concedendo al ricorrente l'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, straniero di nazionalità equadoregna, ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di emersione proposta in suo favore da-OMISSIS- in data 2.7.2020, diretta alla conclusione di un contratto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall’art. 103, co. 1, D.L. 34/2020.

Il ricorrente ha esposto che, nelle more della convocazione delle parti presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, -OMISSIS- è deceduto in data 21 gennaio 2021 e che, conseguentemente, la Prefettura ha emesso una comunicazione di preavviso di rigetto, rappresentando che “ il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione presentata in data 2/7/2020 non risulta formalmente instaurato prima del decesso del datore di lavoro, determinando di fatto la carenza del requisito prescritto ai sensi dell'art. 103, co. 4 D.L. 34/2020 ai fini del rilascio del permesso di attesa occupazione ”.

Con nota del 17 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato alla Prefettura che dopo la morte dell’originario datore richiedente, il di lui figlio (-OMISSIS-), aveva comunque proceduto ad assumerlo (in data 3.5.2021), dichiarando altresì di voler subentrare nel rapporto di lavoro in luogo del padre.

Pertanto, il ricorrente ha concluso che “ a prescindere dalla formale sottoscrizione del contratto, il rapporto di lavoro di fatto tra il sig. -OMISSIS- e il signor -OMISSIS- era effettivamente in essere già il 23.8.2020 ed è durato ininterrottamente sino alla data del decesso di quest'ultimo ”, producendo la Comunicazione di Cessione di Fabbricato con cui -OMISSIS-, in data 23.8.2020, aveva comunicato al Commissariato di P.S. di Albano Laziale di ospitare presso la propria abitazione l’odierno ricorrente in rapporto di comodato d’uso.

A fronte dell’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, fondandolo sulle seguenti censure:

1) Violazione di legge - Erronea e falsa applicazione dell’art. 103, comma 4, D.L. 19.5.2020 n. 34 - Eccesso di potere - Ingiustizia manifesta, in quanto il rapporto di lavoro era sussistente di fatto alla data del decesso del datore di lavoro, avendo il lavoratore diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 103, co. 4, D.L. 19.5.2020 n. 34, dall’ art. 22 co. 11, D. Lgs. 286/98 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 novembre 2020;

2) Violazione di legge - Erronea e falsa applicazione dell’art. 103, comma 4, D.L. 19.5.2020 n. 34 - Eccesso di potere - Ingiustizia manifesta, in quanto anche nell’ipotesi di “promessa di assunzione”, il decesso del datore di lavoro dopo la presentazione della domanda di emersione deve essere valutato quale causa di impossibilità sopravvenuta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, come previsto dall’art. 103, co. 4, del D.L. 19.5.2020 n. 34 e dall’art. 22 co. 11, del D. Lgs. 286/98, oltre che dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 novembre 2020.

Più in particolare, con il primo ordine di censure, il ricorrente ha dedotto che, anche se il datore di lavoro-OMISSIS- aveva presentato istanza " per concludere un contratto di lavoro " con il cittadino straniero e non anche " per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ", alla data della presentazione dell'istanza (2.7.2020) il rapporto di lavoro era già in essere in via di fatto, come dimostrato dalla presenza del ricorrente all’interno dell’abitazione già indicata nella dichiarazione di emersione datata 2.7.2020, dalla Comunicazione di Cessione di Fabbricato in data 23.8.2020 e dal fatto che, dopo la morte del datore di lavoro, il figlio di questi aveva assunto formalmente lo straniero in data 3.5.2021 ed aveva dichiarato di voler subentrare nel rapporto di lavoro in luogo del padre, confermando che il

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