TAR Roma, sez. II, decreto cautelare 2021-12-31, n. 202107623
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Pubblicato il 31/12/2021
N. 07623/2021 REG.PROV.CAU.
N. 13931/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13931 del 2021, proposto da
La Giga Giochi S.r.l., Sfx Battistelli S.r.l., Pirotecnica Stefano Nomaro, La Pirotecnica di Emanuele Bonsanti, Prode S.r.l., Art Fireworks Allevi Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, -OMISSIS-;
contro
Comune di Roma Capitale, Sindaco del Comune di Roma, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza n. 247 del 29.12.2021, adottata dal Sindaco del Comune di Roma Capitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4 e 4-bis, del d. lgs. n. 267/2000, con la quale, “dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2022”, è stato disposto sull'intero territorio di Roma Capitale, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi privati: a) "il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante o fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, lettera A), numero 1), lettera A), punto IV, del decreto sopra citato, fontane, bengala bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose”;b) “il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S.”;c) “il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelle cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, che sia comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;
Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;
Considerato che:
- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante delle società ricorrenti, le stesse, in qualità di titolari di aziende preposte alla vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nell’ambito del territorio del Comune di Roma, si trovano ad essere al momento incise, sia pure in maniera riflessa ed indiretta, dall’adozione dell’ordinanza n. 247 del 29.12.2021, del Sindaco di Roma Capitale, quale ufficiale del Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4 e 4-bis, del d. lgs. n. 267/2000;
- si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata dell’atto impugnato, non solo in ragione dell’ambito temporale ristretto in cui la predetta ordinanza produce effetti, ma anche e soprattutto in relazione alla particolare situazione contingente rimarcata dalle direttive diramate da organi dell’Amministrazione centrale finalizzate ad una maggiore tutela della salute pubblica (di per sé già segnata da una latente ed endemica crisi di natura pandemica) ed in particolare in virtù di quanto segnalato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/015996/XV.H.8 del 29.11.2021;
- del tutto diverso appare il contesto esaminato rispetto a quello relativo ai precedenti giurisprudenziali segnalati, sia per la formulazione ed il contenuto dell’ordinanza in contestazione, trattandosi di una misura contenente un mero divieto di uso, limitato nel tempo e destinato ad avere effetti per solo per determinate categorie di prodotti pirotecnici riconducibili e distinguibili secondo le indicazioni contenute nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, sia per le particolari esigenze legate alla fase sanitaria in atto che assume rilievo anche per effetto dell’entrata in vigore del comma 4 bis del summenzionato art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato, altresì, che tali circostanze in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 26 gennaio 2022, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;