TAR Parma, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201700416
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Pubblicato il 27/12/2017
N. 00416/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2017, proposto da:
I P, rappresentata e difesa dagli Avvocati L D e P M, con domicilio eletto presso il secondo, in Parma, stradello Marca Relli Conrad n. 1;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è
ex lege
domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 212/2015
per la condanna
del Ministero della Salute, a conformarsi al giudicato e a corrispondere all'istante le differenze maturate, per il periodo dal 01.07.1997 al 31.12.2011, a titolo di rivalutazione secondo il T.I.P. computata sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui si compone l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992, oltre ai relativi interessi legali dal dovuto al saldo secondo le modalità previste dal titolo esecutivo;
per la nomina
fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
per la condanna
dell'intimato Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei sottoscritti patroni antistatari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che con sentenza n. 212/2015 il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro accertava e dichiarava che l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, riconosciuto alla ricorrente, doveva essere maggiorato con applicazione del Tasso d’inflazione programmato anche in relazione alle somme corrispondenti all’indennità integrativa speciale;
Rilevato:
che con la citata sentenza il Ministero della Salute veniva condannato:
- a pagare alla ricorrente “ l’importo corrispondente alla predetta rivalutazione dell’indennità integrativa speciale con riferimento ai ratei maturati dal 1.7.1997 al 31.12.2011, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo ”;
- al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.133,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
che detta sentenza, notificata all’Amministrazione il 22 luglio 2015 e non impugnata, è passata in giudicato in data 5 dicembre 2015;
che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996;
che il Ministero, alla data odierna, non ha ottemperato;
che la ricorrente, con il presente ricorso agisce ex art. 114 c.p.a. chiedendo la condanna del Ministero della Salute a conformarsi a quanto statuito dal Tribunale di Parma;
Ritenuto:
che il ricorso debba essere accolto ordinando all’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ex L. n. 2010/1992 relativamente al periodo al 1° luglio 1997 al 31 dicembre 2012 sulla base del tasso di inflazione programmato, oltre agli interessi legali maturati sino all’effettivo saldo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica della stessa se precedente;
che il Ministero della Salute debba essere, altresì, condannato:
al pagamento delle spese di lite relative al giudizio svoltosi innanzai al Tribunale del Lavoro nella misura e con le modalità stabilite in detta sede;
al pagamento delle spese di lite riferite al presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatati, nella misura liquidata in dispositivo;
che si debba procedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Parma, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio (che al termine della propria attività depositerà unitamente alla propria relazione, la richiesta di liquidazione di un compenso qualora si sia attivato al di fuori dell’orario di ufficio presentando attestazione nel senso rilasciata dall’Autorità delegante), che procederà allo scadere del termine assegnato adottando ogni provvedimento ritenuto necessario;