TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409197
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2024
N. 09197/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12705/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12705 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 6.9.2017 la ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- del 16.02.2022 ha respinto la domanda dell’interessata in quanto dalle risultanze dell’istruttoria sono emerse le seguenti vicende penali a carico del marito dell’istante:
- Nel 2004: segnalato all’A.G. per la violazione degli artt. 489, 494 c.p. (uso di atto falso e sostituzione di persona) ;
- Nel 2006: segnalato all’A.G. per i reati di cui agli artt. 468,494, 497 c.p. (contraffazione di altri pubblici sigilli, sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), con conseguente condanna e sospensione della pena;
- Nel 2011: segnalato all’A.G. per i reati di cui agli artt. 336, 337, 572, 582, 583, 612 e 341 bis (violenza e minaccia a P.U., resistenza a P.U., maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ingiuria, minaccia e oltraggio a P.U.) .
Inoltre, a seguito delle osservazioni trasmesse dall’istante in riscontro al preavviso di diniego, nel corredo motivazionale del diniego impugnato si rappresenta che, all’esito dell’ulteriore attività istruttoria, sono emerse a carico del marito le seguenti condanne penali:
- 10/12/2008: sentenza di applicazione della penale su richiesta delle parti (ex artt. 444, 445 c.p.p.) emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile il 16/02/2009, per i reati di cui agli artt. 477, 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato in certificati); artt. 5, comma 8 bis, 482 d.lgs. 25/07/1998, n- 286 (violazione delle norme contenute nel T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); artt. 468, 61 n. 2 c.p . (uso di pubblici sigilli contraffatti); artt. 494, 482 c.p. (sostituzione di persona);
- 30/05/2011: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile il 30/07/2011, per il reato di cui agli artt. 81, 337 c.p.p . (resistenza a un Pubblico Ufficiale, continuato).
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendone l’illegittimità per difetto d’istruttoria e vizio di motivazionale, lamentando essenzialmente che:
- gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego consistono in circostanze di rilievo penale riferibili esclusivamente al marito, di modo che non possono senz’altro ridondare in suo danno alla luce del principio di personalità della responsabilità penale previsto dall’art. 27, comma 1, Cost.;
- peraltro, la prima condanna del 2008 riguarda fatti commessi in un periodo in cui non era stato ancora contratto matrimonio con l’odierna ricorrente; mentre la seconda condanna riguarda un episodio di cui è la stessa ricorrente ad essere stata vittima, avendo richiesto l’intervento delle Autorità a causa della violenza domestica subita dal marito;
- l’Amministrazione avrebbe, infine, omesso di valutare adeguatamente la complessiva condotta tenuta dalla richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrata nel tessuto economico e sociale.
In data 16.11.2022 si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando successivamente anche gli atti del procedimento.
L’istanza cautelare proposta è stata respinta con ordinanza collegiale n. 7291 del 29.11.2022, successivamente riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1506 del 17.04.2023 “ ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. ”.
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato