TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901316
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Pubblicato il 01/02/2019
N. 01316/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11581/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11581 del 2018, proposto da
Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati T D N e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato T D N in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l., in proprio e quale Società mandataria del costituito RTI con Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n.1;
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari,
- della determinazione dirigenziale CU/1226/2018 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto: “Aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto ricettivo delle offerte migliorative, relativo all’appalto di servizio ‘Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV – suddiviso in 2 (due) lotti: Lotto 1 Cassia Sud, Lotto 2 Cassia Nord’ per il lotto n. 2 ‘Cassia Nord’ al costituendo RTI tra la Società Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte in qualità di mandataria e la Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo CIG 7234899B84” ;
- della determinazione dirigenziale CU/1254/2018 del 7 settembre 2018, avente ad oggetto “Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 28/08/2018 di aggiudicazione definitiva e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto ricettivo delle offerte migliorative, relativo all’appalto di servizio ‘Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV – suddiviso in 2 (due) lotti: Lotto 1 Cassia Sud, Lotto 2 Cassia Nord’ per il lotto n. 2 ‘Cassia Nord’ al costituendo RTI tra la Società Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte in qualità di mandataria e la Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo CIG 7234899B84” ;
- della nota prot. n. SU/13449 del 13 settembre 2018, avente ad oggetto “Pos 34/2017S - Servizio di assistenza educativa e culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV – suddiviso in due lotti. Lotto 1 Cassia Sud;Lotto 2 Cassia Nord. Comunicazione ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016” , nella parte in cui comunica alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 2;
- di tutti i verbali della gara indetta per l’aggiudicazione del lotto n. 2 “Cassia Nord” relativo all’appalto “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV” ;
- del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- di ogni altro provvedimento o atto di gara connesso, presupposto o conseguente;
e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, nonché ove necessario, per la declaratoria di inefficacia del contratto che nelle more del giudizio dovesse essere stato eventualmente stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con bando, ritualmente pubblicato, la Direzione Socio Educativa di Roma Capitale – Municipio Roma XV ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV” .
L’appalto era suddiviso in due lotti, denominati Lotto 1 “Cassia Sud” e Lotto 2 “Cassia Nord”, per un importo complessivo, posto a base di gara, pari ad € 1.847.171,95 al netto dell’IVA, così ripartito “lotto 1: importo a base di gara € 1.011.463,03 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero;lotto 2: importo a base di gara € 835.708,92 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero” .
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 30 punti per il ribasso sulla base d’asta offerto e di 70 punti per l’offerta tecnica.
Con riferimento a quest’ultima, 30 punti massimi erano assegnabili in relazione al criterio 1: Modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio, a sua volta suddiviso nei sub-criteri: 1a): Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte per tutte le attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto al punto 5), sottopunto 5.1), comma 2) e comma 5), secondo le diverse tipologie di disabilità (25 punti massimi);1b): tempo di attivazione del servizio (5 punti massimi).
Altri 40 punti massimi erano attribuibili in relazione al Personale coinvolto nel servizio, a sua volta suddiviso nel sub-criterio 2a): Professionalità degli operatori (20 punti massimi) e sub-criterio: Coordinatore di servizio (20 punti massimi).
Entro i termini fissati dalla lex specialis , con riferimento al Lotto 2 “Cassia Nord”, qui in rilievo, hanno presentato domanda di partecipazione 9 concorrenti, tra i quali la ricorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus ed il Raggruppamento costituito da Le Mille e una Notte Società Cooperativa Sociale Onlus e da Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus, risultati poi, all’esito delle valutazioni della Commissione effettuate nella seduta del 7 agosto 2018, rispettivamente, seconda (punteggio complessivo 71,473) e primo (punteggio complessivo 80,909).
Con determinazione dirigenziale CU/1226/2018 del 28 agosto 2018, il Lotto in questione è stato aggiudicato al RTI Le Mille e una Notte, con conferma dei punteggi suindicati.
Con successiva determinazione dirigenziale CU/1254/2018 del 7 settembre 2018, la Stazione appaltante ha determinato di procedere all’esecuzione urgente del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
In data 13 settembre 2018 è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 76 del d.lgs n. 50/2016.
La Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus in questa sede ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale in data 28 agosto 2018, come integrata da successiva determinazione del 13 settembre 2018, recante l’aggiudicazione definitiva e il nulla osta alla stipulazione del contratto, nonché i verbali e la lex specialis di gara.
Essa ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti e la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato.
I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) Violazione della lex specialis di gara, nella parte in cui stabilisce le modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche pervenute. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
La ricorrente assume che la Stazione appaltante avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio nei confronti del RTI controinteressato, con riguardo ai sub criteri 1b) “tempo di attivazione del servizio” e 2b) “Coordinatore di servizio”, e nei propri confronti, con riferimento al sub criterio 2a) “professionalità degli operatori”.
In particolare, in relazione al sub criterio 1b) “tempo di attivazione del servizio”, dopo aver rilevato che il RTI Mille e Una Notte ha ricevuto un punteggio pari a 4,991 punti, avendo la Commissione valutato che lo stesso RTI avrebbe proposto “5 minuti per il tempo di risposta” , sostiene che esso non avrebbe affatto proposto “ 5 minuti per il tempo di risposta” , bensì tempi di risposta diversi a seconda dell’intervento da realizzare: 1 minuto per la partecipazione dell’AEC alle uscite didattiche e ai campi scuola, 1 minuto per le urgenze e particolari gravità che possono verificarsi durante l’anno scolastico, 5 minuti per l’inserimento dei nuovi alunni nel servizio, nonostante la lex specialis di gara non prevedesse affatto tale possibilità, richiedendo quindi l’indicazione di un singolo tempo di risposta. Conseguentemente, dato il carattere non univoco dell’offerta, avrebbe dovuto assegnarsi un punteggio pari a zero.
Con riferimento al sub criterio 2b) “Coordinatore di servizio”, il RTI Mille e Una Notte ha ottenuto un punteggio pari a 6,122, avendo la Commissione valutato che il Coordinatore proposto dallo stesso RTI avesse maturato, nei dieci anni precedenti la scadenza di pubblicazione del bando di gara, 146 mesi di “esperienza di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC” , ed invece lo stesso sarebbe in possesso di soli 86 mesi di esperienza, tenuto conto che, da quanto si evince dalla Scheda di Progetto/Relazione Tecnico-illustrativa allegata agli atti di gara, l’esperienza dev’essere misurata su 9,5 mesi che compongono l’anno scolastico. Non potrebbe attribuirsi alcun rilievo all’attestato del Comune di Montopoli di Sabina del 16 maggio 2017 ed a quello dell’Istituto Comprensivo Bassa Sabina del 17 maggio 2017. Pertanto, in applicazione della formula matematica prevista dalle regole di gara, la Commissione avrebbe dovuto attribuire all’offerta proposta dal RTI aggiudicatario il punteggio 3,605, e non già quello di 6,122 (ossia 2,517 punti in meno).
Inoltre, con riferimento al sub criterio 2a) “professionalità degli operatori”, la ricorrente ha ricevuto un punteggio pari a 10,000 punti, avendo la Commissione valutato che avrebbe proposto 32 operatori in possesso di 17 attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito AEC, “conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del bando di gara” , ovvero nel periodo febbraio 2015 - febbraio 2018.
Gli operatori sarebbero invece in possesso di 24 attestati riconducibili alla partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito AEC (Assistenza Educativa Culturale): si tratta degli attestati relativi al “Percorso formativo base per Assistente Educativo Culturale” ed al “Percorso di aggiornamento per Personale addetto all’Assistenza Educativo Culturale nelle Scuole”.
Conseguentemente, la Commissione giudicatrice, in applicazione della formula matematica prevista dalle regole di gara, avrebbe dovuto attribuire all’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa ricorrente il punteggio di 14,117 punti (ossia 4,117 punti in più).
2) Violazione dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dei principi generali in materia di valutazione di congruità dell’offerta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà.
L’aggiudicazione disposta in favore del RTI Mille e Una Notte sarebbe altresì illegittima per non essere stata sottoposta alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice dei contratti.
Il RTI Mille e Una Notte ha proposto di svolgere il servizio oggetto della gara prevedendo nel modello organizzativo offerto “la presenza costante di un operatore aggiuntivo (jolly) all’interno della Scuola con funzioni di sostituto, nel caso in cui si assenti un operatore e, come ulteriore supporto educativo assistenziale, in caso di presenza di tutti gli operatori” . Quindi si sarebbe dovuto computare il relativo costo per ciascuna scuola, per 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana per 41 settimane (9,5 mesi).
Conseguentemente la stazione appaltante avrebbe dovuto sottoporre a verifica di congruità l’offerta poi risultata prima in graduatoria.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
In via subordinata si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati a causa dell’impossibilità di comprendere con esattezza l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice per attribuire i punteggi conseguiti dalle offerte tecniche. I giudizi attribuiti alle offerte con riferimento al sub-criterio 1a) sarebbero espressi con formule stereotipate e identiche per tutti i commissari e l’attribuzione dei punteggi relativi agli altri tre sub-criteri di valutazione sarebbe stata effettuata senza che sia possibile comprendere le ragioni ad essa sottese.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza. Violazione dei principi in tema di trasparenza e congruità dell’azione amministrativa.
Infine si deduce, sempre in via subordinata, l’illegittimità degli atti impugnati, perché i criteri e i sub criteri previsti nel bando di gara e nel disciplinare costituirebbero palese violazione dei principi previsti dall’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.
L’asserita illegittimità deriverebbe, a dire della ricorrente, dal fatto che la Stazione appaltante avrebbe disposto l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica prevalentemente in base ad una valutazione di tipo quantitativo (45 punti su 70), procedendo ad una valutazione di tipo qualitativo solo per il criterio 1a).
L’illegittimità del bando di gara e del disciplinare (e di conseguenza dell’intera procedura) riguarderebbe anche l’illogicità dei criteri prescelti ai fini della valutazione delle offerte tecniche.
In particolare, costituiva criterio di valutazione quello del “Personale coinvolto nel servizio”;elemento per il quale era prevista l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 40 punti, ripartito in due sub elementi.
Il primo di essi (per il quale era prevista l’attribuzione di 20 punti) riguardava la professionalità degli operatori, che si sarebbe dovuta valutare in base all’esperienza professionale e purtuttavia detta valutazione è avvenuta “in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione nell’ambito dell’AEC (per una durata di minimo 50 ore) conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara.” .
Tale criterio sarebbe illogico, in quanto l’esperienza professionale è un requisito che un soggetto acquisisce nel tempo, attraverso la formazione pratica, e non potrebbe certo essere identificata con la mera partecipazione (svincolata peraltro da ogni esito valutativo) a corsi di formazione.
L’illogicità emergerebbe anche dalla scelta del diverso criterio dell’esperienza per valutare la professionalità del coordinatore di servizio.
Si sono costituiti in giudizio il Comune resistente ed il Raggruppamento controinteressato, ciascuno producendo poi documentazione e memoria difensiva, di controdeduzioni alle doglianze di parte ricorrente.
Nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 la ricorrente ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare per la fissazione a breve del merito.
Tutte le parti hanno infine depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 23 gennaio 2019, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame del Collegio la ricorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus impugna la determinazione dirigenziale di Roma Capitale in data 28 agosto 2018, come integrata da successiva determinazione del 13 settembre 2018, recante l’aggiudicazione definitiva e il nulla osta alla stipulazione del contratto ricettivo delle offerte migliorative, relativo all’appalto di servizio “Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV – suddiviso in 2 (due) lotti: Lotto 1 Cassia Sud, Lotto 2 Cassia Nord”, relativamente al lotto n. 2 “Cassia Nord”, al RTI tra la Società Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, in qualità di mandataria, e la Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo, mandante, lotto per il quale la stessa si è posizionata seconda, ed impugna altresì i verbali e la lex specialis di gara.
1.1 - Essa chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni e la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato.
1.2 - Deve rilevarsi che il RTI aggiudicatario ha conseguito il punteggio totale di 80,909 punti, mentre la ricorrente quello di 71,473 punti, perciò tra i due si è registrato un divario di 9,436 punti.
2 - Con la prima doglianza la ricorrente censura l’attribuzione dei punteggi nei confronti del Raggruppamento controinteressato, relativamente ai sub criteri concernenti l’offerta tecnica 1b) e 2b), e lamenta l’inidonea assegnazione del punteggio nei suoi riguardi con riferimento al sub criterio 2a).
2.1 - Segnatamente, con riguardo al sub criterio 1b): “tempo di attivazione del servizio”, per il quale è stata prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, (in funzione del minore tempo di risposta proposto per attivare gli interventi dell’AEC in termini di ore e frazioni di ore rispetto al tempo massimo - pari a 48 ore - previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, al punto 5.3), il RTI Mille e Una Notte ha ricevuto un punteggio pari a 4,991 punti, avendo la Commissione valutato un tempo pari a “5 minuti per il tempo di risposta” .
Contesta la ricorrente che ciò non corrisponderebbe all’offerta di detto RTI, la quale non sarebbe univoca, avendo esso proposto 1 minuto per la partecipazione dell’AEC alle uscite didattiche e ai campi scuola, 1 minuto per le urgenze e particolari gravità che possono verificarsi durante l’anno scolastico, 5 minuti per l’inserimento dei nuovi alunni nel servizio.
Essa sostiene inoltre che la lex specialis di gara non prevedesse affatto tale possibilità, richiedendo quindi l’indicazione di un singolo tempo di risposta, per cui avrebbe dovuto assegnarsi un punteggio pari a zero.
Occorre precisare che la dicitura adoperata dalla lex specialis era generica e non era ivi stabilito alcun obbligo di indicare un solo tempo di attivazione.
L’offerta del RTI è articolata, presumibilmente per meglio rispondere alle diverse attività richieste, e in ogni caso è sicuramente puntuale e molto chiara, perciò evidentemente idonea per essere valutata.
Bisogna poi considerare che, nella determinazione del punteggio da attribuire in relazione a detto sub criterio, la stazione appaltante ha preso a riferimento il tempo più lungo offerto - quindi quello meno favorevole al Raggruppamento aggiudicatario.
Pertanto il punteggio è stato correttamente assegnato con riferimento al sub criterio 1b).
2.2 - Per quanto concerne il sub criterio 2b: “Coordinatore di servizio”, “afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC, misurare in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara” , il RTI Mille e Una Notte ha ricevuto un punteggio pari a 6,122, in quanto il coordinatore proposto dallo stesso RTI avrebbe maturato, nei dieci anni precedenti la scadenza di pubblicazione del bando di gara, 146 mesi di “esperienza di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC” .
La ricorrente sostiene che tale coordinatore sarebbe invece in possesso di soli 86 mesi di esperienza, tenuto conto che, secondo quanto si evince dalla Scheda di Progetto/Relazione Tecnico-illustrativa allegata agli atti di gara, l’esperienza dev’essere misurata su 9,5 mesi che compongono l’anno scolastico.
Dal curriculum vitae relativo al soggetto indicato come coordinatore, che descrive in modo dettagliato ogni singola esperienza svolta dal medesimo, presentato dalla RTI Mille e Una Notte, si desume che in realtà i mesi di esperienza vantati sono addirittura superiori, per cui anche in relazione al sub criterio in esame l’attribuzione del punteggio all’aggiudicatario risulta corretta.
2.3 - La ricorrente si duole anche di una non idonea assegnazione di punteggio nei suoi confronti con riguardo al sub criterio 2a): “professionalità degli operatori”, sostenendo, in particolare, che, a fronte del punteggio pari a 10,000 punti ricevuto, quello corretto sarebbe invece di 14,117 punti , perciò di 4,117 punti superiore.
Senza entrare nel merito di quest’ultimo vizio dedotto, deve rilevarsi che in ogni caso il suo accoglimento, ove fosse per ipotesi fondato, non consentirebbe alla ricorrente di posizionarsi utilmente per aggiudicarsi il lotto 2 della gara de qua , per cui il vizio stesso è inammissibile.
3 - La Cooperativa istante, deducendo la violazione dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lamenta altresì la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal Raggruppamento controinteressato, che, a suo dire, sarebbe stata invece necessaria, tenuto conto che esso avrebbe proposto una figura cd. jolly per tutte le scuole ricomprese nell’area geografica oggetto del lotto 2 della gara in questione.
3.1 - Deve precisarsi che, in base al comma 3 dell’art. 97 citato: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” .
Nello specifico il punteggio ottenuto dal RTI Le Mille e Una Notte Soc. Cooperativa sociale ed Obiettivo Uomo Soc. Cooperativa sociale è stato pari a 54,238 punti per l’offerta tecnica e 26,671 punti per l’offerta economica e, pertanto, non ricorreva in concreto l’ipotesi descritta nella norma richiamata, in presenza della quale la stazione appaltante è tenuta a verificare la congruità dell’offerta. Infatti le due offerte – tecnica ed economica – non sono entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Stante la richiamata previsione normativa, la censura in esame è evidentemente infondata, non potendo la ricorrente pretendere la verifica della congruità, nella specie appunto non obbligatoria.
3.2 - Va in proposito altresì rilevato che la norma dalla stessa invocata e di cui deduce la violazione – art. 97, comma 6, del Codice dei Contratti, prevedendo che “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” , attribuisce a tale soggetto una facoltà, ma certamente un obbligo ad eseguire la verifica de qua .
3.3 - Di tale facoltà in effetti in questo caso si è avvalsa la resistente stazione appaltante, la quale, con nota del 10 agosto 2018, prot. n. 90559, ha chiesto al RTI posizionatosi primo, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, oltre ad altri elementi, altresì di documentare la congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta. Il Raggruppamento aggiudicatario, con nota del 13 agosto 2018, ha riscontrato la richiesta di Roma Capitale, indicando le diverse voci di costo e, in particolare, con riguardo al costo del personale, specificando il Contratto collettivo applicato, il livello retributivo del personale ed il numero di ore lavorate, il che è stato ritenuto esaustivo dalla stazione appaltante.
3.4 - Ciò non deve meravigliare, tenuto conto che il RTI aveva già svolto per Roma Capitale lo stesso servizio, prevedendo anche in precedenza il modello con la figura jolly per ciascun plesso (nell’offerta tecnica si fa riferimento all’a.s. 2015/2016).
3.5 - Peraltro tale figura non era meramente aggiuntiva, ma, come specificato chiaramente nell’offerta, doveva essere impiegata anche nelle sostituzioni in caso di assenza di operatori, il che certamente ha una rilevanza sotto il profilo dei costi.
3.6 - Della verifica della congruità si dà contezza nella nota 1226/2018 del 28 agosto 2018, nella quale, infatti, si dichiara che “la Stazione appaltante relativamente al costituendo RTI tra Le Mille e una Notte e Obiettivo Uomo ha proceduto con nota prot.n.90559 del 10/08/2018 in base all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata nel rispetto dei CCNL di settore;il suddetto costituendo RTI ha proceduto con nota prot.n. CU/91369 del 14/08/2018 a presentare i chiarimenti richiesti, che sono stati ritenuti validi dalla Stazione appaltante” .
4 - In via subordinata si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati derivante dall’impossibilità di comprendere con esattezza l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice per attribuire i punteggi conseguiti dalle offerte tecniche.
4.1 - Deve evidenziarsi in contrario che, come risulta alle pagine da 26 a 34 del disciplinare di gara, ciascun criterio di valutazione dell’offerta tecnica è suddiviso in sub criteri, i quali vengono tutti descritti in modo puntuale, ed inoltre sono indicati i parametri di valutazione ed il range dei diversi coefficienti attribuibili, con la spiegazione del significato di ciascuno di essi.
Infine viene riportata la formula matematica, da applicare in sede di valutazione e alla fine dell’attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente della Commissione.
4.2 - Conseguentemente non si ravvisa alcun difetto motivazionale, atteso che, proprio grazie alla suindicata operazione eseguita a monte e trasfusa in sede di lex specialis di gara, appena evidenziata, emerge in modo chiaro l’iter che ha condotto la Commissione a giudicare in un certo modo.
5 - Sempre in via subordinata la ricorrente contesta i criteri e i sub criteri previsti nel bando di gara e nel disciplinare, sostenendo che essi costituirebbero palese violazione dei principi previsti dall’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa.
Essa assume, in particolare, che l’illegittimità deriverebbe dal fatto che la stazione appaltante avrebbe disposto l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica prevalentemente in base ad una valutazione di tipo quantitativo (45 punti su 70), procedendo ad una valutazione di tipo qualitativo solo per il criterio 1a).
5.1 - Non si ravvisa alcuna violazione della citata norma, la quale prevede solamente che di regola debba farsi ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In effetti nella specie è stato impiegato proprio tale criterio, con la previsione di 70 punti massimi per l’offerta tecnica e di 30 punti massimi per quella economica.
La ricorrente equivoca, ritenendo che parametri di tipo quantitativo, volti comunque a valutare la qualità del progetto presentato e delle persone impiegate, determinino la trasformazione di parte dell’offerta tecnica in economica.
Va evidenziato in proposito che diversamente il criterio del prezzo più basso valuta esclusivamente appunto l’elemento prezzo offerto, non attribuendo alcuna rilevanza alle caratteristiche del progetto presentato ed alla maggiore o minore qualità del personale impiegato.
6 - In ordine poi alla scelta dei criteri di valutazione, va precisato che si riconosce un’ampia discrezionalità in capo alla stazione appaltante, la quale li fissa ex ante in ragione delle esigenze che intende soddisfare con l’oggetto dell’appalto.
Perciò tale scelta non è sindacabile dal Giudice amministrativo, salvo che essa non si palesi manifestamente illogica.
6.1 - Nella specie la ricorrente contesta che la professionalità degli operatori, oggetto di valutazione, sia stata vagliata, con relativa attribuzione di punteggio, avendo riguardo al possesso di “attestati di partecipazione a corsi di formazione nell’ambito dell’AEC (per una durata di minimo 50 ore) conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara” , e non all’esperienza sul campo
6.2 - Il disciplinare di gara esplicita al riguardo gli elementi ritenuti rilevanti e, come tali, meritevoli di valutazione: “sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale delle figure professionali richieste nel CSPD con una formazione specifica e attinente al settore dell’Assistenza Educativa e Culturale, che l’organismo mette a disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso.” .
In questo caso si attribuisce quindi importanza, unitamente all’esperienza, al possesso di una formazione specifica e attinente al settore dell’Assistenza Educativa e Culturale, accertabile proprio attraverso gli attestati di partecipazione a corsi di formazione nel medesimo ambito.
6.3 - Ne deriva che il sub criterio de quo non è illogico ed è quindi legittimo.
7 - In conclusione, alla luce di quanto considerato e ritenuto nella presente disamina, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8 - Con riguardo alle spese di giudizio, data la peculiarità e la complessità della controversia, esse possono compensarsi integralmente tra le parti.