TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-11-04, n. 202402578
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 02578/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Fagnani Alessandro e Giuliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P A, L L, G Q e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unità Organizzativa Genio Civile Verona, non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Agricola Semplice Meneghini, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso di pubblicazione del 06.06.2024 n. 272252 prot. della Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile Verona pubblicato nel Bur n. 78 del 14.06.2024 relativo alla domanda di concessione per l'utilizzazione, per un periodo di anni 10 (dieci), dell'area demaniale di pertinenza idraulica di competenza della Regione Veneto sita lungo la sponda destra del fiume Adige nel comune di Roverchiara (VR), da adibire ad uso agricolo - seminativo, per una superficie complessiva di ha 9.66.44, in particolare nella parte in cui prevede “ Nel caso di istanze presentate da giovani agricoltori o giovani imprenditori agricoli, che dichiarino l’intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4)bis dell’art. 6 del D.lgs. 18.05.2001 n. 228, verrà espletata la procedura di assegnazione prevista dalla norma citata. L’esercizio del diritto di precedenza prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione e su ogni altra manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della concessione demaniale ”;
- di tutti gli atti prodromici, consequenziali e/o comunque connessi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9 ottobre 2024:
- della comunicazione del 26.09.2024 n. 0494639 prot. della Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile Verona riportante l’esito delle istanze pervenute in riferimento alla domanda di concessione per l'utilizzazione, per un periodo di anni 10 (dieci), dell'area demaniale di pertinenza idraulica di competenza della Regione Veneto sita lungo la sponda destra del fiume Adige nel Comune di Roverchiara (VR), da adibire ad uso agricolo - seminativo, per una superficie complessiva di ha 9.66.44.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’avviso di pubblicazione prot. n. 272252 del 6 giugno 2024, la Regione del Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, ha reso noto che, con nota del 9 maggio 2024, acquisita al protocollo regionale n. 266680 del 10 maggio 2024, la società agricola Fagnani Alessandro e Giuliano ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita lungo la sponda destra del fiume Adige nel comune di Roverchiara (VR), da adibire ad uso agricolo - seminativo, per una superficie complessiva di ha 9.66.44. L’Amministrazione ha altresì reso nota la sua intenzione di assegnare in concessione detta area demaniale, per un periodo di anni dieci e con scadenza fissata al 31 dicembre 2034, al canone annuo di € 4.400,00.
La Regione del Veneto ha quindi invitato chiunque fosse interessato ad ottenere la predetta concessione a presentare, entro il termine dell’8 luglio 2024, apposita domanda, al fine di partecipare alla procedura selettiva, da svolgersi in forma di licitazione privata.
L’ente ha altresì precisato che “ nel caso di istanze presentate da giovani agricoltori o giovani imprenditori agricoli, che dichiarino l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4-bis dell'art. 6 del D.1gs. 18.05.2001 n. 228, verrà espletata la procedura di assegnazione prevista dalla norma citata.
L'esercizio del diritto di precedenza prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione e su ogni altra manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale ”.
L’Amministrazione, infine,