TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-30, n. 202202884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-30, n. 202202884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202884
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 02884/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00782/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2021, proposto dalla signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore , Reggimento di Supporto Tattico e Logistico al Nrdc-Ita Hq in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del Decreto, di cui alla comunicazione prot. n. -OMISSIS- datato 11 marzo 21, assunto dal Comandante della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA relativo al rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare;

- la sanzione disciplinare comminata con atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 4 gennaio 2021 del proprio Comandante di Corpo;

- nonché, in modo specifico, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque correlati a quelli gravati comprese, ove occorra, con riferimento specifico le circolari dispositive ed applicative di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Reggimento di Supporto Tattico e Logistico al Nrdc-Ita Hq;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato, presente alla discussione come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La signora-OMISSIS-, Caporale maggiore capo scelto dell’esercito italiano in servizio presso il Reggimento Supporto Tattico e Logistico (-OMISSIS-) al (HQ) NRDC -ITA di Solbiate Olona (Va), con nota ricevuta il 23 dicembre 2020, a firma del Comandante di Corpo, veniva notiziata dell’avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico. In particolare, alla militare veniva contestato il seguente addebito: « In data 14 dicembre 2020 interpellata in maniera generica dal Capo Di Stato Maggiore dell’Esercito, giunto in visita presso la Caserma “UGO MARA”, alla domanda “come va”, la S.V. riferiva circostanze di servizio afferenti alla propria richiesta di conferimento a mente dell’art. 735 del T.U.O.M. con la citata autorità, istanza che di fatto risultava definitivamente rigettata con lettera n. -OMISSIS- datata 21 ottobre 2020 e notificata alla S.V. in data 28 ottobre 2020”. Tale condotta è in contrasto con i doveri del militare circa le norme di tratto e il rispetto della scala gerarchica nelle relazioni di servizio. Infrazione commessa il giorno 14 dicembre 2020 presso la caserma “UGO MARA” nell’ambito dell’attività di rilevazione della temperatura corporea della delegazione a seguito del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito giunto in visita ». Nella medesima comunicazione si dava atto che il procedimento avrebbe dovuto concludersi nel termine massimo di trenta giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti (art. 1046 D.P.R. 90/2010), che l’interessata avrebbe potuto prendere visione ed estrarre copia della documentazione del procedimento, e che (art. 1029 comma 2 D.P.R. 90/2010) la stessa poteva altresì depositare memorie e documenti entro dieci giorni dalla notifica.

Il 28 dicembre 2020 la signora -OMISSIS- chiedeva dunque di accedere agli atti del procedimento. Alla richiesta il Comandante, in data 29 dicembre 2020, forniva la seguente risposta: « si comunica che la contestazione degli addebiti costituisce la fase iniziale del procedimento disciplinare, l’infrazione è stata rilevata e comunicata al sottoscritto verbalmente dal Comandante di Compagnia facente funzione, in assenza del titolare, del Graduato generalizzato in oggetto ». Con successiva nota del 30 dicembre 2020, rimasta priva di riscontro, il difensore della signora -OMISSIS- evidenziava che, essendo stata indicata nella nota di contestazione degli addebiti la possibilità di accedere agli atti del procedimento, la relativa documentazione avrebbe dovuto ritenersi esistente ed esibita: « Nel caso di inesistenza di atti e documenti facenti parte del procedimento disciplinare si resta in attesa di dichiarazione esplicita di inesistenza degli stessi ed opportuna giustificazione della sopra evidenziata contraddittoria dichiarazione, diversamente si attende doverosa ostensione ».

Con successiva nota del 2 gennaio 2021 la signora -OMISSIS- chiedeva, tramite il proprio difensore, la proroga dei termini per la presentazione delle memorie difensive, data l’impossibilità di accedere agli atti del procedimento, senza ricevere riscontro.



2. Con atto datato 4 gennaio 2021 e notificato a-OMISSIS- il 7 gennaio 2021 il Comandante di Corpo, premesso che la richiesta di proroga dei termini a difesa era ritenuta sfornita di idonee ragioni giustificative, con riferimento alla succitata contestazione degli addebiti: « tenuto conto dei criteri stabiliti dall’art. 1355 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66» infliggeva all’odierna ricorrente «la sanzione del “rimprovero” » poiché, con riferimento all’addebito contestato, si affermava che la -OMISSIS-: « Con tale comportamento configurava la violazione dell’art. 733 (Norme di tratto) e dell’art. 715 (Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica) del Testo Unico regolamentare (DPR 15/3/10 n. 90). Infrazione commessa il giorno 14 dicembre 2020 presso la caserma “UGO MARA” nell’ambito dell’attività di rilevazione della temperatura corporea della delegazione a seguito del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito giunto in visita ».

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