TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2022-04-07, n. 202200089

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2022-04-07, n. 202200089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200089
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2022

N. 00089/2022 REG.RIC.

N. 00089/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00089/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Efisio Sanjust e Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Carbonia n. 22;



nei confronti

ARES Sardegna - Azienda Regionale Salute, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A. Previa ove occorra:

A.1. disapplicazione della normativa di cui agli artt. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44 convertito in l. 28.5.2021, n. 76, come modificato e integrato dal d.l. 26.11.2021, n. 172 convertito in l. 21.1.2022 n. 3, dal d.l. 7.1.2022, n. 1 e dell'art. 9 quinquies d.l. 22.4.2021, n. 52 (come modificato dall'art. 1 d.l. 21.9.2021, n. 127 e dall'art. 8 d.l. 24.12.2021, n. 221) e dell'art. 1 d.l. 221/2021;

A.2. rimessione ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle seguenti questioni pregiudiziali:

- se contrastino con gli artt. 3 CDFUE e 8 CEDU in relazione all'art. 52 CDFUE e con il Regolamento (UE) 2021/953, gli artt. 4, 4 bis, 4 ter d.l. 1.4.2021, conv. in l. n. 76/2021 e s.m.i. sotto il profili sopra indicati.

- se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell'EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell'art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AlFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in tesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza;

- se, nel caso di dipendenti pubblici e/o privati per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i lavoratori in parola siano già stati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi